LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 42. 
(Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza  di  livello  B  e
                 nomina e inquadramento a prefetto) 
  1. Nell'ambito della dotazione  organica  di  cui  alla  tabella  B
allegata  al  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  alla
copertura fino al massimo ((di 14 posti))  di  prefetto  si  provvede
mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della  Polizia
di Stato che espletano funzioni di polizia. 
  2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza  di  livello  B  sono
nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza. 
  3. Salvo quanto previsto dal  comma  4,  i  dirigenti  generali  di
Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati  nella  qualifica  di
prefetto a norma del comma 1 nel termine non inferiore a tre anni dal
conseguimento  della  qualifica,  conservando  a  tutti  gli  effetti
l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale  di
pubblica sicurezza. 
  3-bis. Ai dirigenti  generali  di  livello  B  collocati  a  riposo
d'ufficio  per  il  raggiungimento   del   limite   di   eta'   prima
dell'inquadramento di cui al  comma  3,  sono  corrisposti,  se  piu'
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e  privilegiato,  e
l'indennita'  di  buonuscita  spettanti  ai  prefetti   con   analoga
anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato. 
  4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al  comma  3  puo'  essere
disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno  2004,  nel  limite
massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze  che
si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma  1.  Fino
al riassorbimento del soprannumero non si possono  effettuare  nomine
dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B. 
  5. Per la preposizione dei prefetti e  dei  dirigenti  di  pubblica
sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di  cui  all'articolo
11, alla direzione  degli  uffici  del  dipartimento  della  pubblica
sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto
anche delle esperienze maturate. 
  6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti  da
adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19  maggio
2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo  2,  comma
1, del decreto  n.  139  del  2000,  deve  intendersi  di  rango  non
inferiore a livello dirigenziale B.