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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. 98

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal:  24-8-2019
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Art. 2

Uffici di diretta collaborazione
1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78))
;
d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
e) la Segreteria del Ministro;
f) la Segreteria particolare del Ministro;
g) la Segreteria tecnica del Ministro;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarietà dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilità amministrativa.
3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.