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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  5-10-2018
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Art. 237

(Collocamento a disposizione dei prefetti)


I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.
((I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico))
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 6-novies) che "Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".