DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 237. 
             (Collocamento a disposizione dei prefetti) 
 
  I prefetti  della  Repubblica  possono,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero
dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. 
  I prefetti collocati a disposizione vi  possono  rimanere  per  tre
anni, salvo quando siano investiti di incarichi  speciali,  nel  qual
caso lo  stato  di  disposizione  si  protrae  per  tutta  la  durata
dell'incarico stesso. 
  ((I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero  di  due
oltre quelli dei posti del ruolo organico)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
6-novies) che "Al fine di  assicurare  la  piena  operativita'  delle
nuove  prefetture  di  Monza  e  della  Brianza,  di   Fermo   e   di
Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi
ai rispettivi prefetti  e'  differito  fino  al  quindicesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto.  Conseguentemente,  e'  ridotta  da  9  a   6
l'aliquota di prefetti stabilita  dall'articolo  237,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3".