DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 17-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 32-bis 
 
(Istituzione  del  Nucleo  per  la  composizione  delle   Commissioni
straordinarie per la gestione degli  enti  sciolti  per  fenomeni  di
   infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). 
 
  1.  Presso  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione  centrale  per  le
risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da  personale
della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati  i
componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 
  2. Al nucleo di cui al comma  1  e'  assegnato,  nell'ambito  delle
risorse organiche  della  carriera  prefettizia,  un  contingente  di
personale  non  superiore  a  cinquanta  unita',  di  cui  dieci  con
qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 
  3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui
al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria  nominata
ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita'
in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo  pieno  e  in
via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione  ne
ravvisi l'urgenza. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   di   natura   ((non
regolamentare, sono individuati le modalita',)) i criteri e la durata
di assegnazione al nucleo di cui al  comma  1,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  5. Fermi restando i compensi spettanti  per  lo  svolgimento  delle
attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione  al
nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita',  gettoni
di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.