REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 3-5-1946
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 19. 
 
 
  Gli atti di aggiudicazione definitiva  ed  i  contratti,  anche  se
stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non
sono obbligatori per l'amministrazione, finche'  non  sono  approvati
dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili
che dopo l'approvazione. 
 
  L'approvazione dei contratti pei quali  sia  richiesto  parere  del
consiglio di Stato deve essere  data  con  decreto  ministeriale.  Il
decreto sara' motivato quando non sia seguito in  tutto  o  in  parte
tale parere. 
 
  I decreti di approvazione dei contratti  di  importo  eccedente  le
lire 20,000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte
dei conti. ((15)) 
 
  Per il medesimo oggetto non possono essere formati piu'  contratti,
salve  speciali  necessita'  da  farsi  constare   nel   decreto   di
approvazione del contratto. 
 
  Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il  luogo
in  cui  si  effettua  la  vendita,  debbono  essere   immediatamente
consegnati all'acquirente, il ministro puo'  conferire  all'autorita'
che presiede l'asta la facolta' di approvare e rendere eseguibile  il
contratto. 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno  1947  sono  decuplicati  i
limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43  e
56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39,  115,
284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18  del
R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".