LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2006)
Testo in vigore dal: 13-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
          Delega al Governo per la disciplina dei contenuti
              del rapporto di impiego del personale del
                Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi  per  la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego
del  personale  di  cui  all'articolo  1  e  del relativo trattamento
economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   istituzione   di   un  autonomo  comparto  di  negoziazione,
denominato  "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione
nel  suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente
inquadrato  nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del  settore  operativo  richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica  ed  eventuali  titoli  abilitativi,  e  l'altro per il
restante    personale,    distinti   anche   con   riferimento   alla
partecipazione   delle   organizzazioni   sindacali  rappresentative,
diretti  a  disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego.
Per  ciascun  procedimento,  le  delegazioni trattanti sono composte:
quella  di  parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in
qualita'  di  presidente,  dal  Ministro  dell'interno e dal Ministro
dell'economia  e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro
delegati;   quella  di  parte  sindacale,  dai  rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  rispettivamente  rappresentative a livello
nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministro  per la funzione
pubblica,  secondo  le previsioni e le procedure di cui agli articoli
42  e  43  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti
dell'accordo   negoziale   che  conclude  ciascun  procedimento  sono
recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di  cui  all'articolo  47,  comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo
stesso.  Sono  demandati  alla  disciplina del procedimento negoziale
relativo   al   personale  attualmente  inquadrato  nelle  qualifiche
dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del  settore  operativo
richiedenti,   ai  fini  dell'accesso,  la  laurea  specialistica  ed
eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e
i   buoni   pasto;  il  trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
pensionistiche   complementari;   il  tempo  di  lavoro;  il  congedo
ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi
di  salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per
la  formazione  e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il
miglioramento  della  sicurezza  sul  lavoro  e per la gestione delle
attivita'  socio-assistenziali  del  personale;  gli  istituti  e  le
materie  di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento
dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la
durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i
rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le
materie   di  partecipazione  sindacale  si  applicano  comunque  gli
articoli  42  e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
esclusione  del  tempo  di  lavoro,  formano oggetto del procedimento
negoziale  riguardante  il  restante  personale  le predette materie,
nonche'  le  seguenti  altre: la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale,   i  criteri  di  articolazione  dell'orario  di  lavoro
giornaliero  e  settimanale,  dei  turni  diurni  e  notturni e delle
turnazioni   particolari;   il   trattamento   economico   di  lavoro
straordinario;  i  criteri  per  la  mobilita' a domanda; le linee di
indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
    b)  rideterminazione  dell'ordinamento del personale in relazione
alle     esigenze    operative,    funzionali,    tecnico-logistiche,
amministrative e contabili, attraverso:
      1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti diretti a rafforzare la
specificita'  del  rapporto  di  impiego,  in  aggiunta  ai peculiari
istituti  gia'  previsti  per  il  personale  del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
      2)  la  revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree
funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi
ruoli  e  qualifiche,  anche  con  facolta' di istituire, senza oneri
aggiuntivi,  apposite  aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali
e'  richiesto  il  possesso  di  lauree specialistiche e di eventuali
titoli  abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei
ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni
organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri
di  avanzamento,  prevedendo,  riguardo  a  questi  ultimi,  adeguate
modalita'  di  sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente
su  qualificate  esperienze professionali, sui titoli di studio e sui
percorsi di formazione e qualificazione professionali;
    c)  nell'ambito  dell'operazione  di riordino di cui alla lettera
b),  numero  2),  revisione,  in particolare, del ruolo del personale
attualmente  inquadrato  nelle  qualifiche dirigenziali e nei profili
professionali    del   settore   operativo   richiedenti,   ai   fini
dell'accesso,   la   laurea   specialistica   ed   eventuali   titoli
abilitativi, prevedendo:
      1)  l'accesso  alla  dirigenza riservato al personale del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco in possesso dei requisiti di legge
attualmente  previsti  per  l'accesso alla dirigenza e proveniente da
qualifiche  per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno
riservato  ai  soggetti  in  possesso  di  lauree  specialistiche  ed
eventuali  titoli  abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni
connesse  ai  compiti  operativi,  con conseguente esclusione di ogni
possibilita'  di  immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo
41  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077;
      2)  l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali
e  periferici  del  Ministero  dell'interno,  degli incarichi e delle
funzioni  da  conferire  al  personale delle qualifiche dirigenziali,
ferma  restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
      3)  la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in
relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale,
alle  peculiarita'  della  qualifica  rivestita,  alla  natura e alle
caratteristiche delle funzioni da esercitare;
      4)  che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere
temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al
5  per  cento  della dotazione organica delle qualifiche stesse e per
particolari  esigenze  di  servizio,  in  posizione di disponibilita'
anche  per  incarichi  particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non
coperti;
    d)  attuazione  delle disposizioni dei decreti legislativi di cui
al  presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi  dell'articolo  17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi stessi;
    e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per la
funzione  pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite   le   organizzazioni  sindacali  rappresentative  a  livello
nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli
schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e  al  Senato  della  Repubblica  per  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  che  si  esprimono  entro quaranta giorni dalla data di
assegnazione,  trascorsi  i  quali i decreti legislativi sono emanati
anche in assenza del parere.
  3.   Con   uno   o   piu'  decreti  legislativi  da  emanare  entro
((ventiquattro  mesi))  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni
correttive  e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi
e   criteri  direttivi  e  delle  procedure  stabiliti  dal  presente
articolo.