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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  4-12-2018
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Art. 32-sexies

(( (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno). ))
((
1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
))