stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 ottobre 2002, n. 243

Regolamento concernente la modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  17-11-2002

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche del ruolo della carriera prefettizia fissate dalla tabella B del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che l'articolo 7 sopracitato prevede che l'adeguamento dei posti di organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario;
Tenuto conto dell'esigenza di modificare le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto al fine di adeguare i posti di organico di ciascuna qualifica a specifiche esigenze connesse anche alla compiuta attuazione della riforma della carriera e all'organizzazione degli Uffici del Ministero dell'interno;
Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto nei limiti della dotazione organica complessiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono incrementate rispettivamente di 10 e di 96 unità.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta la tabella B del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

"Tabella B (Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili).
Qualifica Posti di organico Funzioni
Prefetto 146 Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del Governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia, direttore dell'Istituto superiore di polizia, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale
Viceprefetto 535 Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del Governo, vice commissario del Governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del Governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile nell'ufficio territoriale del Governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del Governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale
Viceprefetto aggiunto 1065 Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione


- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno):
"Art. 7 (Disposizioni concernenti il personale prefettizio). 1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'art. 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.
2-bis. Il comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto art. 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo della tabella B del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note alle premesse.