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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-6-2000

Art. 16

Valutazione annuale dei funzionari
1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.
2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400".