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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 8-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal:  7-7-2002
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Art. 7

Disposizioni concernenti il personale prefettizio
1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse
((anche))
alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno,
((a decorrere dal 31 dicembre 2001,))
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
((L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario))
.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.
((
2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
))