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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 8-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal:  8-5-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all'attuazione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalità ed ambito applicativo
1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.