stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 477

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

nascondi
Testo in vigore dal:  21-2-2002

Art. 4

1. All'articolo 12, comma 1, primo capoverso del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.".
2. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto." sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'arti-colo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.".
Note all'art. 4:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 12 e 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 12 (Modifica all'art. 42 della legge 10 aprile 1981, n. 121). - 1. L'art. 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di diciassette posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di Pubblica Sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1.
Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'art. 11, alla direzione degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B .".
"Art. 26 (Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza). - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.
Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'art. 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di Pubblica Sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.".