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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a); 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo
periodo; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1,
comma 365, lettera c); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; 
  Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833; 
  Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218; 
  Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887; 
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212; 
  Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; 
  Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del  12  aprile
2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari e della  Commissione  parlamentare
per la semplificazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il  Ministro  della  difesa  e  il
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche agli ordinamenti del personale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «ruoli»  sono  inserite  le
seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e)  ed  f),  sono
sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; 
      2) al comma  2,  dopo  le  parole:  «ai  predetti  ruoli»  sono
aggiunte le seguenti: « e alla predetta carriera»; 
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le parole «dei ruoli» sono  inserite  le  seguenti:  «e
della carriera»; 
      2) il secondo comma e' abrogato; 
    c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti
«e alla carriera» e le parole: «dirigenti, commissari e  appartenenti
al  ruolo  direttivo  speciale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«funzionari»; 
      2) al comma 2,  dopo  le  parole:  «dello  stesso  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «o della stessa carriera»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di  effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati,  anche  permanendo
nello stesso incarico, compiti di maggiore  responsabilita',  tra  le
mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita,  ferma  restando  la
qualifica  rivestita,  la  denominazione   di   «coordinatore»,   che
determina,  in  relazione  alla  data  di  conferimento,   preminenza
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa  anzianita'.
I soggetti di cui al primo  periodo  svolgono  altresi'  mansioni  di
coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi  non
operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici  e  lo
svolgimento delle attivita' istituzionali.». 
  3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 3-bis, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  non  colposi  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione piu'  grave  della  pena  pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; 
    e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, fatte salve le deroghe  di  cui  al  predetto  regolamento»;  la
lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In  deroga
a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per  l'accesso  ai  gruppi
sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  sono
stabilite le modalita' di svolgimento  del  concorso  e  delle  altre
procedure  di  reclutamento,  la   composizione   della   commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale»; 
    f) all'articolo 12, le  parole:  «cinque  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattro anni»; 
    g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «In
relazione  al  qualificato  profilo   professionale   raggiunto,   ai
sovrintendenti capo, che maturano otto  anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica, possono  essere  affidati,  anche  permanendo  nello
stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni
di cui al comma 2, ed e'  attribuita,  ferma  restando  la  qualifica
rivestita, la denominazione  di  «coordinatore»,  che  determina,  in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di  cui  al
secondo periodo  svolgono  altresi'  mansioni  di  coordinamento  del
personale dipendente, anche in servizi  non  operativi,  al  fine  di
assicurare la funzionalita'  degli  uffici  e  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali»; 
      2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui  al
comma 3, secondo periodo, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l'applicazione di una  sanzione  piu'
grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.»; 
    h)   all'articolo   24-quater,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  L'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato avviene, a domanda: 
        a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio
per merito comparativo  e  superamento  di  un  successivo  corso  di
formazione professionale, della durata  non  superiore  a  tre  mesi,
espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli  assistenti
capo, individuati, in ordine  di  ruolo,  nell'ambito  delle  domande
presentate  in  un  numero  non  superiore  al   doppio   dei   posti
disponibili; 
        b) nel  limite  del  restante  trenta  per  cento  dei  posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato
con modalita'  telematiche,  per  titoli  ed  esame,  consistente  in
risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente  il
grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed
operativo, e successivo  corso  di  formazione  professionale,  della
durata non superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con  modalita'
telematiche,  riservato  al  personale  del  ruolo  degli  agenti   e
assistenti che  abbia  compiuto  almeno  quattro  anni  di  effettivo
servizio.»; 
      2) al comma 2, le parole: «Ai concorsi di cui al comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui al comma 1»; 
      3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Per la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e
l'anzianita' anagrafica. 
  4. Gli assistenti capo ammessi al corso di  formazione,  a  seguito
della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche  del
concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti  per  lo
stesso  anno,  sono  esclusi  dalla   graduatoria   di   quest'ultimo
concorso.»; 
      4) al comma 5, le parole: «ai partecipanti del concorso di  cui
al  comma  1,  lettera  a)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai
partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)»; 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  sono
stabilite le modalita' attuative del concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  e  i
punteggi da attribuire a ciascuna  di  esse,  la  composizione  della
commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei corsi di cui  al
comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine  corso
e le altre modalita' attuative delle procedure  di  cui  al  medesimo
comma 1.»; 
      6) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito  della
procedura di cui al  comma  1,  lettera  a),  precedono  in  ruolo  i
vincitori del concorso  di  cui  alla  successiva  lettera  b).  Agli
assistenti capo di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  assicurato  il
mantenimento della sede di servizio.»; 
    i) all'articolo 24-quinquies, comma 1,  lettera  c),  le  parole:
«per piu' di venti giorni, anche se non continuativi» sono sostituite
dalle seguenti: «per un periodo superiore ad un quarto delle giornate
di studio» e le parole: «per  la  partecipazione  al  concorso»  sono
sostituite dalle seguenti: «per la partecipazione alle  procedure  di
cui all'articolo 24-quater»; 
    l)  all'articolo  24-sexies,  le  parole:   «sette   anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    m) all'articolo 24-septies, comma 1, le  parole:  «scrutinio  per
merito comparativo» sono sostituite dalle  seguenti:  «scrutinio  per
merito assoluto» e le parole:  «sette  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni»; 
    n) all'articolo 25, comma 1, le parole: «Il ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato e'  articolato  in  quattro  qualifiche»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, con carriera a sviluppo direttivo,  e'  articolato  in  cinque
qualifiche» e le parole: «ispettore superiore-sostituto ufficiale  di
pubblica  sicurezza.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ispettore
superiore; sostituto commissario.»; 
    o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Gli  ispettori
superiori e i sostituti commissari, oltre  quanto  gia'  specificato,
sono sostituti ufficiali di  pubblica  sicurezza  e  sostituiscono  i
superiori gerarchici, ove non rivestano la qualita' di  autorita'  di
pubblica sicurezza, in caso  di  assenza  o  impedimento  di  questi,
assumendo anche la qualifica  di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza.
Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale  della
carriera dei funzionari,  svolgendo,  in  relazione  alla  formazione
accademica e professionale acquisita,  funzioni  di  indirizzo  e  di
coordinamento, con piena responsabilita', sul  personale  dipendente,
anche appartenente al ruolo degli ispettori.»; 
      2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, ai sostituti commissari,  che  maturano  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica, possono  essere  affidati,  anche
permanendo   nello   stesso    incarico,    compiti    di    maggiore
responsabilita', tra le funzioni di cui  ai  commi  3  e  5,  nonche'
quello di vice dirigente di ufficio o unita' organiche in cui,  oltre
al dirigente, non e' previsto altro appartenente  alla  carriera  dei
funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri
fissati con provvedimento del capo della  polizia-direttore  generale
della  pubblica  sicurezza,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la
qualifica  rivestita,  la  denominazione   di   «coordinatore»,   che
determina,  in  relazione  alla  data  di  conferimento,   preminenza
gerarchica,  anche  nei  casi   di   pari   qualifica   con   diversa
anzianita'.»; 
  5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 5-bis, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l'applicazione di una  sanzione  piu'
grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.»; 
    p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera a), le  parole:  «nel  limite  del  cinquanta
cento dei posti disponibili», sono sostituite  dalle  seguenti;  «nel
limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al  31  dicembre
di ogni anno»; 
        b) alla lettera b), le parole: «nel limite del cinquanta  per
cento dei posti disponibili» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel
limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al  31  dicembre
di ogni anno», le parole: «un'anzianita' di servizio non inferiore  a
sette  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un'anzianita'   di
servizio  non  inferiore  a  cinque  anni»  e  l'ultimo  periodo   e'
soppresso; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  I  posti
disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non  coperti,  sono
portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi,  alle
rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
la composizione delle commissioni esaminatrici,  le  materie  oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da  ammettere  a  valutazione,  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di  titoli  e  i
criteri per la formazione della graduatoria finale. Con  il  medesimo
decreto sono, altresi', stabilite le  modalita'  di  svolgimento  dei
relativi corsi di formazione.»; 
    q) all'articolo 27-bis, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento»; 
    r) all'articolo 27-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «un corso  della  durata  di  diciotto
mesi preordinato» sono sostituite dalle  seguenti:  «un  corso  della
durata non inferiore a due anni, preordinato  anche  all'acquisizione
della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo  corso,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
per la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli allievi  vice
ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto
un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice  ispettori
e abbiano superato gli esami previsti e le prove  pratiche,  prestano
giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla
frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore  a  un
anno.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I vice  ispettori
in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel  ruolo
con  la  qualifica  di  vice  ispettore,   secondo   l'ordine   della
graduatoria finale.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli allievi  vice
ispettori durante i primi  due  anni  di  corso  non  possono  essere
impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di  rappresentanza,
di parata e d'onore.»; 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I vice  ispettori
in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo
di tirocinio applicativo di cui al comma 3»; 
      6) il comma 7 e' abrogato; 
    s) all'articolo 28, comma 1, le  parole:  «oltre  al  periodo  di
frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre al  primo  biennio  di  corso  di  cui  all'articolo
27-ter»; 
    t) l'articolo 31-bis, e' sostituito dal seguente: 
  «art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore).  -
1. L'accesso alla qualifica di ispettore  superiore  si  consegue,  a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al  quale  e'
ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di  effettivo
servizio nella qualifica di ispettore  capo.  Per  l'ammissione  allo
scrutinio e' richiesto il possesso  di  una  delle  lauree  triennali
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5  ottobre
2000, n. 334.»; 
    u) l'articolo 31-quater e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31-quater (Promozione  a  sostituto  commissario).  -  1.  La
promozione alla qualifica di sostituto commissario si  consegue,  nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale e'  ammesso  il  personale
con la qualifica di ispettore superiore  che  abbia  compiuto  almeno
otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 
  2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    v) all'articolo 73, le parole:  «ed  agli  ispettori  principali»
sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori capo e agli ispettori
superiori», e le parole: «Al personale  con  qualifica  di  ispettore
capo» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale con qualifica  di
sostituto commissario»; 
    z) alla rubrica  dell'articolo  74,  le  parole:  «al  ruolo  dei
commissari e dei dirigenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
carriera dei  funzionari»,  e  dopo  le  parole:  «ai  vice  questori
aggiunti» sono inserite le seguenti: «, ai vice questori». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). -  1.  Per  le  esigenze
operative di polizia  e,  in  generale,  di  supporto  del  Ministero
dell'interno  nonche',  fatte  salve  le  predette  esigenze,   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo  comma
dell' articolo 1 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  nell'ambito
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono  istituiti   i
seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia  di
Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica: 
    a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
    b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
    c) ruolo degli ispettori tecnici; 
    d) carriera dei funzionari tecnici. 
  2. Le relative dotazioni  organiche  sono  fissate  nella  allegata
tabella A. 
  3. I ruoli di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b)  sono  articolati
nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla  lettera
c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati  nei  settori
di polizia scientifica, telematica, motorizzazione,  equipaggiamento,
accasermamento,   psicologia,   servizio   sanitario    e    supporto
logistico-amministrativo. 
  4. Le dotazioni organiche dei settori  di  impiego  e  dei  profili
professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al  comma  1
sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»; 
    b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma dopo la  parola:  «ruoli»  sono  inserite  le
seguenti: «e alla carriera»; 
      2) al secondo comma, dopo la parola: «ruoli» sono  inserite  le
seguenti: «e della carriera» e dopo le parole: «che espleta  funzione
di  polizia,»   sono   inserite   le   seguenti:   «anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). -  1.  Il  ruolo
degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni: 
    agente tecnico; 
    agente scelto tecnico; 
    assistente tecnico; 
    assistente capo tecnico.»; 
    d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le  parole:  «del  personale  appartenente  al
ruolo degli operatori  e  collaboratori  tecnici»:  «sono  sostituite
dalle seguenti: «del personale appartenente al ruolo degli  agenti  e
assistenti tecnici»; 
      2) al comma 1, le  parole:  «degli  operatori  e  collaboratori
tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli agenti  e  assistenti
tecnici»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  «di  collaboratore  tecnico   e
collaboratore tecnico  capo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
assistente tecnico e assistente capo tecnico»; 
      4)  al  comma  4,  le  parole:  «di  collaboratore  tecnico   e
collaboratore tecnico  capo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
assistente tecnico e assistente capo tecnico»; 
      5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano  otto  anni  di
effettivo servizio nella qualifica, possono  essere  affidati,  anche
permanendo   nello   stesso    incarico,    compiti    di    maggiore
responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi  precedenti,  ed  e'
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita,  la  denominazione
di  «coordinatore»,  che  determina,  in  relazione  alla   data   di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica
con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo  periodo  svolgono
altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo  ruolo,
anche  in  servizi  non  operativi,  al   fine   di   assicurare   la
funzionalita'  degli  uffici  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali. 
  4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 4-bis, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l'applicazione di una  sanzione  piu'
grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.»; 
    e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina  ad  agente
tecnico»; 
      2) il comma 1 e' sostituto dal  seguente:  «1.  L'accesso  alla
qualifica iniziale  del  ruolo  degli  agenti  e  assistenti  tecnici
avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi  a
partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi  indetti  per  l'accesso  alle
carriere civili delle amministrazioni dello Stato, eta' non superiore
a  ventisei  anni  stabilita  dal  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  fatte
salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in  possesso
del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero
di   titolo   di   abilitazione   professionale    conseguito    dopo
l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 
      3) ai commi 3, 4 e  6,  le  parole:  «operatori  tecnici»  sono
sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici», al medesimo comma 3 sono
soppresse le parole: «, finalizzato all'inserimento dei candidati  in
ciascuno dei settori  tecnici  di  cui  all'articolo  1,  secondo  le
esigenze dell'Amministrazione», al comma 6 dopo le  parole  «giudizio
di idoneita'» sono inserite le seguenti: «ai servizi di polizia»; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  sono
stabilite le modalita' di svolgimento  del  concorso  e  delle  altre
procedure  di  reclutamento,  la   composizione   della   commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della  graduatoria  finale.
Con il medesimo decreto sono, altresi',  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento del relativo corso di formazione.»; 
    f) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole:  «operatore  tecnico  scelto»  sono
sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»; 
      2) al primo comma, le parole: «operatore tecnico  scelto»  sono
sostituite dalle seguenti:  «agente  scelto  tecnico»  e  le  parole:
«operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici»; 
    g) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le  parole:  «a  collaboratore  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad assistente tecnico»; 
      2) al primo comma,  le  parole:  «collaboratore  tecnico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «assistente  tecnico»  e   le   parole:
«operatore tecnico scelto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «agente
scelto tecnico»; 
    h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  11 (Promozione  ad  assistente  capo   tecnico).   - 1.   La
promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si  consegue,  a
ruolo aperto, mediante scrutinio per  merito  assoluto  al  quale  e'
ammesso il personale che abbia compiuto  quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica di assistente tecnico.»; 
    i) l'articolo 20-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20-bis (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo  dei
sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche  che  assumono
le seguenti denominazioni: 
    vice sovrintendente tecnico; 
    sovrintendente tecnico; 
    sovrintendente capo tecnico. 
    l) all'articolo 20-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «dei  revisori  tecnici»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole:  «dei  revisori  tecnici»   sono
sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»; 
      3) al comma 3, le  parole:  «di  revisore  tecnico  capo»  sono
sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo tecnico»  e,  infine,
sono aggiunti  i  seguenti  periodi;  «In  relazione  al  qualificato
profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici,  che
maturano otto anni di effettivo  servizio  nella  qualifica,  possono
essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,  compiti  di
maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1  e  2,
ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la  qualifica   rivestita,   la
denominazione di «coordinatore», che  determina,  in  relazione  alla
data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi  di  pari
qualifica con diversa  anzianita'.  I  soggetti  di  cui  al  secondo
periodo svolgono altresi' mansioni  di  coordinamento  del  personale
dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare  la
funzionalita'  degli  uffici  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali.»; 
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui  al
comma 3, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l'applicazione di una  sanzione  piu'
grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.»; 
    m) gli articoli 20-quater  e  20-quinquies  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «Art. 20-quater  (Nomina  a  vice  sovrintendente  tecnico).  -  1.
L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  sovrintendenti
tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: 
    a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al  31
dicembre di ogni anno, mediante selezione  effettuata  con  scrutinio
per merito comparativo  e  superamento  di  un  successivo  corso  di
formazione tecnico-professionale, della durata non  superiore  a  tre
mesi, espletato  anche  con  modalita'  telematiche,  riservato  agli
assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro  anni  di
servizio effettivo nella qualifica, assicurando la  permanenza  nella
sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne
consentano l'impiego; 
    b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili
al 31  dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso,  espletato  con
modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente  in  risposte
ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado  di
preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico  ed
operativo, e successivo corso  di  formazione  tecnico-professionale,
della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con  modalita'
telematiche,  riservato  al  personale  del  ruolo  degli  agenti   e
assistenti  tecnici  che  abbia  compiuto  almeno  quattro  anni   di
effettivo servizio. 
  2. Alle procedure di cui al comma 1 e'  ammesso  il  personale,  in
possesso dei requisiti ivi previsti, che: 
    a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio  complessivo
non inferiore a buono; 
    b)   non   abbia   riportato,   nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.». 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui  al
comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
l'anzianita'  di  qualifica  e  l'anzianita'   anagrafica.   Per   la
formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,  lettera
b), a parita' di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  l'anzianita'
anagrafica. 
  4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso  di  formazione,  a
seguito della procedura di cui al comma 1, lettera  a),  e  vincitori
anche del concorso  di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma,
previsti per lo  stesso  anno,  sono  esclusi  dalla  graduatoria  di
quest'ultimo concorso. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti, fino alla data di inizio  del  relativo  corso  di
formazione professionale, ai partecipanti alla procedura  di  cui  al
comma 1, lettera  a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
conseguiti.  Quelli  non  coperti  per  l'ammissione  al   corso   di
formazione professionale di cui  all'articolo  1,  lettera  a),  sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 
  6. Con decreto del  capo  della  polizia-direttore  generale  della
pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del concorso
di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione della  commissione  d'esame,  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso e le altre modalita' attuative  delle
procedure di cui al medesimo comma 1. 
  7. I frequentatori che al termine dei corsi  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b),  abbiano  superato  l'esame  finale,  conseguono  la
nomina a vice sovrintendente tecnico  nell'ordine  determinato  dalla
graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo  tecnici  ammessi
al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma  1,
lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di  cui  alla
successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al  comma
1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 
  Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso
di cui all'articolo 20-quater, il personale che: 
    a) dichiara di rinunciare al corso; 
    b) non supera gli esami di fine corso; 
    c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo
superiore ad un  quarto  delle  giornate  di  studio,  anche  se  non
continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita'  contratta
durante  il  corso  ovvero  ad  infermita'  dipendente  da  causa  di
servizio, il  personale  e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al
corrispondente primo corso successivo  al  riconoscimento  della  sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. 
  2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre  i  limiti
di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita',  e'  ammesso  a
partecipare al corrispondente primo corso successivo  ai  periodi  di
assenza dal lavoro previsti dalle  disposizioni  sulla  tutela  delle
lavoratrici madri. 
  3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni
punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 
  5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per  infermita'
contratta  a  causa  delle  esercitazioni  pratiche  o  per  malattia
contratta per motivi  di  servizio  viene  promosso,  con  la  stessa
decorrenza, ai soli effetti giuridici,  attribuita  agli  idonei  del
corso  dal  quale  e'  stato  dimesso,  collocandosi   nella   stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato
a compimento il predetto corso. 
  6. Il personale che non supera il  corso  permane  nella  qualifica
rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al  servizio
d'istituto.»; 
    n) l'articolo 20-sexies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20-sexies (Promozione  a  sovrintendente  tecnico).  - 1.  La
promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico  si  consegue,  a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto  al  quale  sono
ammessi i vice sovrintendenti tecnici  che  abbiano  compiuto  cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 
    o) l'articolo 20-septies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20-septies (Promozione a sovrintendente capo tecnico).  -  1.
La promozione  alla  qualifica  di  sovrintendente  capo  tecnico  si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito  assoluto  al
quale sono ammessi i  sovrintendenti  tecnici  che  abbiano  compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 
    p) l'articolo 21 e' abrogato; 
    q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Ruolo degli ispettori  tecnici).  -  1.  Il  ruolo  degli
ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo,  e'  articolato
in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
    vice ispettore tecnico; 
    ispettore tecnico; 
    ispettore capo tecnico; 
    ispettore superiore tecnico; 
    sostituto direttore tecnico.»; 
    r) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite
dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 
      2) al primo comma, dopo la parola: «profilo» sono  inserite  le
seguenti:  «o  settore»  e  le  parole  «dei  periti  tecnici»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 
      3) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «La  stessa
facolta'  puo'  essere  esercitata  per  disporre  il  passaggio   di
personale da un profilo o settore all'altro di detto  ruolo,  ove  le
esigenze  di  servizio  abbiano   determinato   la   modifica   della
ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei  diversi
profili o settori professionali.»; 
    s) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «dei  periti   tecnici»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 
      2) ai commi 1  e  3,  le  parole:  «dei  periti  tecnici»  sono
sostitute dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 
      3) al comma 4, le parole:  «dei  periti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «degli ispettori tecnici»; 
      4)  al  comma  5,  le  parole:  «qualifica  di  perito  tecnico
superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche  di  ispettore
superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico» e dopo le parole:
«in caso di assenza o impedimento.» e' aggiunto il seguente  periodo:
«Svolge,  altresi',  in  relazione  alla  formazione   accademica   e
professionale acquisita, funzioni di indirizzo  e  di  coordinamento,
con  piena   responsabilita',   sul   personale   dipendente,   anche
appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.»; 
      5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro  anni
di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo   nello   stesso    incarico,    compiti    di    maggiore
responsabilita', secondo la  graduazione  e  i  criteri  fissati  con
provvedimento  del  capo  della  polizia-direttore   generale   della
pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi  3  e  5,  ed  e'
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita,  la  denominazione
di  «coordinatore»,  che  determina,  in  relazione  alla   data   di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica
con diversa anzianita'. 
  5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 5-bis, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l'applicazione di una  sanzione  piu'
grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.»; 
    t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «vice  perito  tecnico»   sono
sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 
      2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        2.1) le parole: vice perito tecnico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «vice ispettore tecnico»; 
        2.2) alla lettera a), le parole: «nel  limite  del  cinquanta
per cento dei posti disponibili annualmente», sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei  posti  disponibili
al 31 dicembre di ogni anno»; 
        2.3) alla lettera b), le parole: «per il  restante  cinquanta
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del  cinquanta
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»; 
      3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:  «1-bis.  I  posti
disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non  coperti,  sono
portati in aumento alla vacanza di organico  complessivo  per  l'anno
successivo.»; 
    u) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «vice  perito  tecnico»   sono
sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 
      2) al comma 1, le parole: «salvo limiti di eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
limite  di  eta'  non  superiore  a  ventotto  anni   stabilito   dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le  deroghe  di  cui  al
predetto regolamento» e dopo le parole: «o attestato di abilitazione»
sono inserite le seguenti: «ovvero laurea triennale»; 
      3) al comma 2, le parole: «ruolo  dei  revisori  tecnici»  sono
sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti tecnici»; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I  vincitori  del
concorso  sono  nominati  allievi  vice  ispettori  tecnici  con   il
trattamento economico di cui all'articolo 59 della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un  corso  della  durata
non inferiore a due anni, preordinato  anche  all'acquisizione  della
specifica laurea triennale individuata, per il  medesimo  corso,  con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  ai  fini  della
formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle  specifiche
funzioni inerenti ai profili  professionali  per  i  quali  e'  stato
indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato conservano  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici
durante i primi due anni di corso non  possono  essere  impiegati  in
servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di  parata  e
d'onore.»; 
      5) dopo  il  comma  8,  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  I
vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore
tecnico,  per   il   quale   e'   richiesto,   quale   requisito   di
partecipazione, il possesso della laurea  triennale,  frequentano  un
corso di formazione non superiore  a  sei  mesi  quali  allievi  vice
ispettori tecnici. Al termine del corso di  formazione,  ottenuto  il
giudizio di idoneita' al servizio di  polizia  quali  vice  ispettori
tecnici e superati gli esami previsti e le prove  pratiche,  prestano
giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.»; 
      6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Con  decreto  del
capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita'  di  svolgimento  del  concorso,  comprese  le
eventuali forme di preselezione, la  composizione  della  commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei  corsi,  in  relazione
alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.»; 
      7) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  «10.  Gli  allievi
vice ispettori tecnici che al termine del corso di  cui  al  comma  8
abbiano ottenuto un giudizio di  idoneita'  al  servizio  di  polizia
quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti  e
le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice  ispettori
tecnici in prova e sono avviati  alla  frequenza  di  un  periodo  di
tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.  I  vice
ispettori tecnici in prova, al termine del  periodo  di  prova,  sono
confermati nel ruolo con la  qualifica  di  vice  ispettore  tecnico,
secondo l'ordine della graduatoria finale.»; 
    v) all'articolo 25-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «vice  perito  tecnico»   sono
sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 
      2) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  concorso
interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma
1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in  un
colloquio  tendenti   ad   accertare   il   grado   di   preparazione
tecnico-professionale ed e' riservato al personale della  Polizia  di
Stato in possesso, alla data del bando che  indice  il  concorso,  di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche'  dello
specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado,
ovvero di laurea triennale,  e  che  nell'ultimo  biennio  non  abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu'  grave  e  non
abbia conseguito un giudizio  complessivo  inferiore  a  «buono».  Il
trenta per cento dei posti e' riservato agli  appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti tecnici.»; 
      3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun profilo» aggiungere  le
seguenti: «o settore»; 
      4) al comma 3, dopo  la  parola:  «profili»  sono  inserite  le
seguenti: «o settori» e dopo la parola: «profilo»  sono  inserite  le
seguenti: «o settore»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,  sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso,  la  composizione
della commissione esaminatrice e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste
e quelle di svolgimento degli esami  di  fine  corso,  tenendo  conto
della  specificita'  delle  funzioni   inerenti   ai   vari   profili
professionali o settori per i quali e' indetto il concorso.»; 
      6) al comma 6, le parole: «vice periti tecnici» sono sostituite
dalle seguenti: «vice ispettori tecnici»; 
      z)  all'articolo  25-quater,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        1) al comma 1, lettera c), le parole: «che espleta  attivita'
tecnico-scientifica, tecnica» sono soppresse; 
        2) al comma 2, le parole:  «oltre  i  quarantacinque  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «oltre i limiti di cui al comma 1»; 
        3)  al  comma  6,   le   parole:   «che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica» sono soppresse; 
    aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole: «perito  tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ispettore tecnico»; 
      2) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. La promozione alla
qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto,  mediante
scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori
tecnici che abbiano compiuto due anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica , oltre al primo  biennio  di  corso  di  cui  all'articolo
25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi  di  corso  di  cui  all'articolo
25-bis, comma 8-bis.»; 
    bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «perito  tecnico  capo»   sono
sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»; 
      2) al comma 1, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «ispettore  capo  tecnico»  e  le  parole:  «perito
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»; 
    cc) l'articolo 31-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31-bis (Promozione  alla  qualifica  di  ispettore  superiore
tecnico). -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore  superiore
tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante  scrutinio  per  merito
comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di
nove anni di effettivo servizio nella  qualifica  di  ispettore  capo
tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso  di
una delle lauree triennali previste dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»; 
    dd) l'articolo 31-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1.
La promozione  alla  qualifica  di  sostituto  direttore  tecnico  si
consegue, nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e'  ammesso
il personale con la qualifica di  ispettore  superiore  tecnico,  che
abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica
stessa. 
  2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    ee) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e  assistenti  tecnici,
dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici  e'  attribuita,
limitatamente alle funzioni esercitate, la  qualifica  di  agente  di
pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla  carriera  dei  funzionari
tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento  e'  attribuita,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale  di
pubblica  sicurezza.  Agli  appartenenti  al  ruolo  degli  agenti  e
assistenti  tecnici,  limitatamente  alle  funzioni  esercitate,   e'
attribuita la  qualifica  di  agente  di  polizia  giudiziaria.  Agli
appartenenti ai ruoli dei  sovrintendenti  tecnici,  degli  ispettori
tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e  alla  carriera
dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico
e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate,  la  qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria.». 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.
240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il  ruolo  del  maestro
direttore della banda musicale della Polizia di Stato  e'  articolato
in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
    maestro direttore - direttore tecnico capo; 
    maestro direttore - direttore tecnico superiore; 
    maestro direttore - primo dirigente tecnico. 
  2. Al maestro direttore della banda  sono  attribuite  le  funzioni
specifiche di concertazione, strumentazione, scelta  del  repertorio,
direzione  artistica  e  musicale  con  le  responsabilita'  ad  esse
attinenti.»; 
    b) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore).  -  1.  Il  ruolo  del
maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e'
articolato in due qualifiche: 
    maestro vice direttore - direttore tecnico principale; 
    maestro vice direttore - direttore tecnico capo. 
  2. Il maestro vice direttore sostituisce il  maestro  direttore  in
caso di assenza o  impedimento.  Svolge,  inoltre,  su  incarico  del
maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale,
di preparazione delle singole classi strumentali  e  dell'insieme  di
esse, di trascrizione del repertorio musicale. 
  3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle  attivita'
d'archivio.»; 
    c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Progressione di carriera del maestro direttore). - 1.
La progressione di carriera del  maestro  direttore  avviene  con  le
modalita' previste  per  lo  scrutinio  per  merito  comparativo,  al
compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis  allegata
al presente decreto. 
  2. La promozione a primo dirigente tecnico  del  maestro  direttore
avviene in sovrannumero rispetto alla  dotazione  organica  di  primo
dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui  alla  tabella
A, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 337.»; 
    d) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: 
  Art. 13-bis (Progressione di carriera del maestro vice  direttore).
- 1. La progressione di carriera del maestro vice  direttore  avviene
con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al
compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis  allegata
al presente decreto. 
  2.  La  promozione  a  direttore  tecnico  capo  del  maestro  vice
direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di
direttore tecnico capo nella  corrispondente  carriera  di  cui  alla
tabella A, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 337.»; 
    e) l'articolo 15-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15-quinquies (Orchestrale primo livello «coordinatore)». - 1.
In relazione al qualificato  profilo  professionale  raggiunto,  agli
orchestrali  primo  livello,  che  maturano  due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati,  anche  permanendo
nello stesso incarico, compiti di maggiore  responsabilita',  secondo
la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del  capo  della
polizia-direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,   ed   e'
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita,  la  denominazione
di  «coordinatore»,  che  determina,  in  relazione  alla   data   di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica
con diversa anzianita'. 
  2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma
1, il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l'applicazione di una  sanzione  piu'
grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.»; 
    f) l'articolo 28, comma 3, e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Il personale della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato,
riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di  istituto  ai  sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  1981,
n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del
ruolo  degli  ispettori  tecnici  del  settore  supporto   logistico,
rendendo  indisponibile  un  corrispondente  posto  nella   qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e puo'  essere  destinato
anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.»; 
  «3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma  3,  il  personale  del
ruolo degli  orchestrali  ritenuto  inidoneo  all'espletamento  delle
attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo  medico-legale
ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare  domanda
di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli  ispettori
tecnici, settore supporto  logistico,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla data di notifica  del  provvedimento  della  Commissione
medica ospedaliera, e puo' essere destinato anche alle  attivita'  di
supporto logistico della banda musicale.»; 
    g) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Titolari degli strumenti  soppressi).  -  1.  I  titolari
degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano
a far parte  dell'organizzazione  strumentale  della  banda  musicale
quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e  mantengono  il
trattamento e la progressione economica previsti per la  parte  e  la
qualifica nelle quali risultavano inseriti in  base  alla  tabella  B
allegata al presente decreto.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
338, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5 e' abrogato; 
    b) all'articolo 7: 
      1)  il  primo  comma  e'   sostituito   dal   seguente:   «Agli
appartenenti alla carriera dei medici della Polizia  di  Stato  ed  a
quella dei medici veterinari della Polizia di  Stato  e'  attribuita,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale  di
pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti  superiori  e  del
dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.»; 
      2) il secondo comma e' abrogato. 
    c) all'articolo 8,  primo  comma,  le  parole:  «I  medici»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli appartenenti alle carriere dei medici
e dei medici veterinari di Polizia»; 
    d) all'articolo 19,  primo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera a) e' soppressa e la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico  veterinario
principale, dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o
direzione o ufficio centrale presso il quale prestano  servizio  che,
per il tramite della direzione centrale del personale,  lo  trasmette
con le proprie osservazioni al consiglio di  amministrazione  per  il
giudizio complessivo;»; 
      2) la lettera c) e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  per  il
medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal  direttore
della divisione  presso  la  quale  prestano  servizio.  Il  giudizio
complessivo e' espresso dal  capo  della  polizia-direttore  generale
della pubblica sicurezza.»; 
    e) all'articolo 20, primo comma, la lettera a) e' soppressa e  la
lettera b) e' sostituta dalla seguente: «b) per i medici e  i  medici
principali, per i medici veterinari e i medici veterinari principali,
rispettivamente, dal primo dirigente medico  o  dal  primo  dirigente
medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in  cui
il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da  un
primo  dirigente  medico  veterinario,  il  rapporto  informativo  e'
compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio  in
questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio  o  reparto
presso il quale presta servizio, previa acquisizione  degli  elementi
di valutazione professionale forniti dal competente dirigente  medico
o   medico   veterinario,   individuati   con   il   regolamento   di
semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n.
50.  Il  rapporto  informativo  viene  vistato  dal  direttore  della
direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della
Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le  proprie
osservazioni  al  consiglio  di  amministrazione  per   il   giudizio
complessivo.  Fino  all'emanazione  del  suddetto   regolamento,   le
modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate
con decreto del capo della polizia-direttore generale della  pubblica
sicurezza.». 
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo I e' sostituito dal seguente: «Titolo  I
- Carriera dei  funzionari  della  Polizia  di  Stato  che  espletano
funzioni di polizia»; 
    b) gli articoli 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). -
1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo  dirigenziale,
si articola nelle seguenti qualifiche: 
    vice commissario; 
    commissario; 
    commissario capo; 
    vice questore aggiunto; 
    vice questore; 
    primo dirigente; 
    dirigente superiore; 
    dirigente generale di pubblica sicurezza. 
  Art. 2. (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari
di Polizia, di  cui  all'articolo  1,  esercita,  in  relazione  alla
specifica  qualificazione  professionale,  le  funzioni  inerenti  ai
compiti istituzionali dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
implicanti   autonoma   responsabilita'   decisionale   e   rilevante
professionalita' e quelle  allo  stesso  personale  attribuite  dalle
disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici  o  reparti,  di
cui alla  struttura  organizzativa  delle  articolazioni  centrali  e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,  prevista
in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.  78,  con
le  connesse  responsabilita'  per  le  direttive  e  le   istruzioni
impartite e per i risultati  conseguiti.  Allo  stesso  personale  e'
affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 
  2.  Gli  appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  fino   alla
qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia  giudiziaria.  Svolgono,
in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai  compiti
istituzionali della Polizia di  Stato  e  dell'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza,  con  autonoma  responsabilita'  decisionale   e
corrispondente   apporto   professionale.    Provvedono,    altresi',
all'addestramento del personale dipendente e svolgono,  in  relazione
alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione  e  formazione
del personale della Polizia di Stato. Il  medesimo  personale  e'  il
diretto collaboratore degli appartenenti  alle  qualifiche  superiori
della stessa carriera e li sostituisce nella direzione  di  uffici  e
reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge,
altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e  per
i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non
riservati al personale delle qualifiche superiori,  nonche'  funzioni
di indirizzo e coordinamento di piu'  unita'  organiche  nell'ufficio
cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate  con  decreto
del capo della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza,
privilegiando l'impiego dei vice commissari  e  dei  commissari  come
addetti, nonche' nell'ambito degli  uffici  o  reparti  che  svolgono
compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del  territorio
e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti  specialistici.
Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate  le  funzioni  di
direzione degli uffici che sono, in via  prioritaria,  attribuite  ai
commissari capo. 
  3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari  a  partire  dalla
qualifica di vice  questore  aggiunto,  ferme  restando  le  funzioni
previste dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e  successive
modificazioni,  rivestono  la  qualifica  di  ufficiale  di  pubblica
sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori  ed  ai  primi
dirigenti  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di   polizia
giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che  svolgono  funzioni
vicarie.  Il  medesimo  personale,  oltre  ad  esercitare,  nei  casi
previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza: 
    a) svolge le  funzioni  indicate  nella  tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e'
preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo  i
livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati  alla
qualifica   ricoperta,   determinati   con   decreto   del   Ministro
dell'interno,  nell'ambito  della  relativa  dotazione  organica.  In
relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per  i
vice questori aggiunti e i vice questori possono  essere  svolte  dai
funzionari che rivestono entrambe le qualifiche,  ferma  restando  la
preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; 
    b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli  uffici  o
reparti o istituti  d'istruzione  ha,  altresi',  la  responsabilita'
dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del  personale
dipendente.  Quando  e'   preposto   ad   uffici   aventi   autonomia
amministrativa  esercita  i  poteri  di  spesa   nei   limiti   delle
attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la  realizzazione  di
ciascun programma; 
    c)  dirige  gli  uffici   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi  informativi  per
il rilascio delle abilitazioni di sicurezza  agli  appartenenti  alla
Polizia di Stato.»; 
    c) dopo l'articolo 2, e' inserito  il  seguente:  «Art.  2-bis  -
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia - 1.  L'accesso  alla
carriera dei funzionari di  Polizia  avviene:  a)  mediante  concorso
pubblico, per titoli ed esami;  b)  mediante  concorso  interno,  per
titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.»; 
    d) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole: «alla carriera  dei  funzionari  di
Polizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alla   carriera   dei
funzionari di Polizia mediante concorso pubblico»; 
      2) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituti dai
seguenti:  «L'accesso  alla  qualifica  di  commissario,   ai   sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene  mediante  concorso
pubblico, per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
cittadini italiani che godono dei diritti  politici  e  che  sono  in
possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi  di  quanto
previsto dal comma 2. Il limite di  eta'  per  la  partecipazione  al
concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito  dal  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997,  n.  127,  fatte  salve  le  deroghe   di   cui   al   predetto
regolamento.»; 
      3) al comma 2, le parole: «dei corsi  di  studio  ad  indirizzo
giuridico ed economico» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di
laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico» e  l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Con  il  medesimo  decreto  sono
indicate  le  classi  di  laurea  triennali  ad  indirizzo  giuridico
richieste  per  la  partecipazione  al  concorso   interno   di   cui
all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione  alla  qualifica  di
ispettore  superiore  e  di  ispettore  superiore  tecnico  di   cui,
rispettivamente,  all'articolo  31-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e  all'articolo
31-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 337.»; 
      4) il comma 3 e' sostituto dal seguente: «3.  Con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  sono
stabilite le modalita' di effettuazione  delle  prove  di  efficienza
fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le
relative modalita' di accertamento. Con  il  medesimo  decreto  sono,
altresi',  previste  le  eventuali  forme  di  preselezione  per   la
partecipazione al concorso di cui al comma  1,  le  prove  di  esame,
scritte ed orali,  le  prime  in  numero  non  inferiore  a  due,  le
modalita'  di  svolgimento  del  concorso,  di   composizione   delle
commissioni  esaminatrici  e  di  formazione  delle  graduatorie,  le
categorie dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di esse.»; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Il  venti  per
cento  dei  posti  disponibili  per  l'accesso  alla   qualifica   di
commissario, determinati con modalita' stabilite nel decreto  di  cui
al comma 3, e' riservato al  personale  della  Polizia  di  Stato  in
possesso del prescritto diploma di laurea ad  indirizzo  giuridico  e
con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti,  a
quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta',  al  restante
personale con un'anzianita' di servizio  effettivo  non  inferiore  a
cinque  anni,  in  possesso,  in  entrambi  i  casi,  dei   requisiti
attitudinali  richiesti.  Il  predetto  personale   non   deve   aver
riportato, nei tre anni precedenti, la  sanzione  disciplinare  della
pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e  deve  aver  riportato,
nello  stesso  periodo,  un  giudizio  complessivo  non  inferiore  a
«ottimo.»; 
      6) al comma 5, le parole: «Ai concorsi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al concorso»; 
    e) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole: «per  l'immissione  nel  ruolo  dei
commissari» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'accesso  alla
qualifica di commissario»; 
      2) i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Il corso di formazione iniziale per coloro  che  accedono  alla
qualifica di commissario  ai  sensi  dell'articolo  2-bis,  comma  1,
lettera  a),  e'  articolato  in  due   cicli   accademici   annuali,
comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della  Polizia
di  Stato  finalizzato  all'espletamento  delle   funzioni   previste
dall'articolo  2.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   commissari
rivestono le qualifiche di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso  i  frequentatori,
al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati  in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza,  di  parata  o
d'onore.»; 
  «4. I commissari che hanno superato l'esame  finale  del  corso  di
formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di
polizia,  prestano  giuramento  ed  accedono,  con  la  qualifica  di
commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine  corso,
al periodo di tirocinio operativo, della  durata  di  due  anni,  con
verifica finale, finalizzato anche all'esercizio  delle  funzioni  di
cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio  di
polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di  polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che  puo'  essere  svolto  anche
presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica  sicurezza
in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo
e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio,
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.»; 
      3) il comma 5 e' abrogato; 
      4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 6.  Le  modalita'  di
svolgimento del corso  di  formazione  iniziale,  i  criteri  per  lo
svolgimento del periodo applicativo, i criteri  per  la  formulazione
dei giudizi di idoneita',  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine
corso e quelli per la verifica finale  di  tirocinio  operativo  sono
determinati con decreto del  capo  della  polizia-direttore  generale
della pubblica sicurezza»; 
    f) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso
interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato  al  personale
del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale  di  cui
all'articolo 3, comma 2, con un'eta'  non  superiore  a  trentacinque
anni, il quale, nei tre  anni  precedenti,  non  abbia  riportato  la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria  o  altra  sanzione  piu'
grave ed abbia riportato un  giudizio  complessivo  non  inferiore  a
«distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni
anno  nell'aliquota  prevista  per  l'accesso   alla   carriera   dei
funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui  il
venti per  cento  riservato  ai  sostituti  commissari.  Il  concorso
prevede due prove scritte  ed  un  colloquio,  secondo  le  modalita'
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate  le
lauree   triennali   ad   indirizzo   giuridico,    che    consentono
l'acquisizione dei  crediti  formativi  per  il  conseguimento  delle
lauree magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso  di  una
delle predette lauree consente la partecipazione al concorso  di  cui
al comma 1 del presente articolo. 
  3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono  individuate
le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso  di
cui  al  comma  1,  tra  le  quali   assume   particolare   rilevanza
l'anzianita'  di  effettivo  servizio,  e  i  punteggi   massimi   da
attribuire a ciascuna di esse,  ai  fini  del  previsto  accertamento
della preparazione, anche professionale ed  operativa,  in  relazione
alle responsabilita' connesse alle funzioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2. 
  4. A coloro che partecipano al  concorso  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24,  comma  2,  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza  del
corso il personale interessato e' collocato in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
  Art. 5-ter (Corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  di
vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui  all'articolo
5-bis frequentano un corso di formazione  della  durata  di  un  anno
presso  la   scuola   superiore   di   polizia,   preordinato   anche
all'acquisizione dei crediti formativi per il  conseguimento  di  una
delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma
2, sulla  base  di  programmi  e  modalita'  coerenti  con  le  norme
concernenti l'autonomia didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'
impartito   da   docenti   universitari,   magistrati,   appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo  i
principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1°  aprile  1981,  n.
121. 
  2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a
tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge  secondo
programmi e modalita' coerenti con le norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli  atenei.  Durante  la  frequenza  del  corso  i  vice
commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di  fuori
del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati
in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o
d'onore. 
  3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che
hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai
servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con
la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della  graduatoria
di fine corso. 
  4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,  i  criteri
per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal  comma  3,
nonche'  le  modalita'  dell'esame  finale  e  di  formazione   della
graduatoria di fine corso sono determinati  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 6. 
  5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 
  6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili. 
  7. Ai  frequentatori  del  corso  di  formazione  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge  1°  aprile
1981, n. 121. 
  Art. 5-quater (Dimissioni dal  corso  di  formazione).  -  1.  Sono
dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che: 
    a) dichiarano di rinunciare al corso; 
    b) non ottengono il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia; 
    c) non superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono,  nei  tempi
stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso; 
    d) non superano l'esame finale del corso. 
  2.  I  provvedimenti  di  dimissione  e  di  espulsione  dal  corso
determinano il rientro del personale nel ruolo e nella  qualifica  di
provenienza. I provvedimenti di  espulsione  costituiscono,  inoltre,
causa ostativa alla partecipazione  ai  successivi  concorsi  per  la
nomina  a  vice  commissario  e  a  commissario.  Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi  di  assenza
di cui al comma 1, lettera e), e al comma  2  del  predetto  articolo
sono ridotti della meta'. Si applicano, altresi', le disposizioni  di
cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5. 
  Art. 5-quinquies (Promozione a commissario). - 1. La  promozione  a
commissario  dei  vice  commissari  di  cui  all'articolo  5-ter,  si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto,  al
quale e' ammesso il personale con la qualifica  di  vice  commissario
che abbia compiuto due anni di effettivo  servizio  nella  qualifica,
comprensivo del periodo di corso. 
  Art. 5-sexies (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a
commissario capo dei commissari di cui  all'articolo  5-quinquies  si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto,  al
quale e' ammesso il personale con la  qualifica  di  commissario  che
abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»; 
    g) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a
vice questore aggiunto si consegue: 
    a) per i commissari capo  che  accedono  alla  carriera  mediante
concorso pubblico,  nel  limite  dell'ottanta  per  cento  dei  posti
disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per
merito  comparativo   e   superamento   del   corso   di   formazione
dirigenziale, della durata  non  superiore  a  tre  mesi,  con  esame
finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale
della carriera dei  funzionari  con  almeno  sei  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica di commissario capo; 
    b) per i commissari capo  che  accedono  alla  carriera  mediante
concorso interno, nel limite del restante venti per cento  dei  posti
disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso,  per
titoli ed esami, e superamento del corso di formazione  di  cui  alla
lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso  di  una  delle
lauree magistrali  o  specialistiche  indicate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni  di  effettivo  servizio
nella medesima  qualifica,  secondo  le  modalita'  definite  con  il
decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 
  2. La promozione a vice  questore  aggiunto  decorre  a  tutti  gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le vacanze ed e'  conferita  secondo  l'ordine  della
graduatoria dell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1,  lettera
a), che si svolge presso  la  scuola  superiore  di  polizia,  ha  un
indirizzo  prevalentemente  professionale   ed   e'   finalizzato   a
perfezionare  le  conoscenze  di  carattere  tecnico,  gestionale   e
giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
  4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale
di cui al comma 1, lettera a), le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per  la  formazione  della  graduatoria  di
inizio e di fine corso sono determinati con decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»; 
    h) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Promozione a vice questore). - 1. La promozione a vice
questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio  per  merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice
questore  aggiunto  che  abbia  compiuto  cinque  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica.»; 
    i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Promozione a primo dirigente). -  1.  La  promozione  alla
qualifica di primo  dirigente  si  consegue,  nell'ambito  dei  posti
disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per
merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la  qualifica
di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di  effettivo
servizio nella qualifica. 
  2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    l) l'articolo 8 e' abrogato; 
    m) all'articolo  9,  le  parole:  «abbia  compiuto  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«abbia compiuto  almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica»; 
    n) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  10  (Percorso  di  carriera).  - 1.  Per  l'ammissione  allo
scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore
il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in
piu' uffici con funzioni finali ovvero in piu' uffici con funzioni  o
finali o strumentali e di supporto ovvero in piu' uffici  nell'ambito
dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.  Con  decreto
del capo della polizia-direttore generale  della  pubblica  sicurezza
sono individuati,  secondo  criteri  di  funzionalita',  i  requisiti
minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.»; 
    o) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole:  per  la  nomina  a  dirigente
generale di pubblica sicurezza»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  a
dirigente generale tecnico»; 
      2) al comma 3,  le  parole:  «direttivi  e  dirigenziali»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari»; 
    p) il Capo II del titolo I e' abrogato; 
    q) il comma 6 dell'articolo 23 e' abrogato; 
    r) gli articoli 24 e 25 sono abrogati; 
    s) la  rubrica  del  titolo  II  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Carriera dei funzionari tecnici di Polizia»; 
    t) la rubrica del capo  I  del  titolo  II  e'  sostituita  dalla
seguente: «Carriera dei funzionari tecnici»; gli articoli 29, 30 e 31
sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 29 (Articolazione della carriera dei  funzionari  tecnici  di
Polizia). - 1. La carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia,  con
sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: 
    ruolo degli ingegneri; 
    ruolo dei fisici; 
    ruolo dei chimici; 
    ruolo dei biologi; 
    ruolo degli psicologi. 
  2. La carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  e'  articolata
nelle seguenti qualifiche: 
    direttore tecnico, limitatamente  al  periodo  di  frequenza  del
corso di formazione; 
    direttore  tecnico  principale,  anche  durante  il  periodo   di
tirocinio operativo; 
    direttore tecnico capo; 
    direttore tecnico superiore; 
    primo dirigente tecnico; 
    dirigente superiore tecnico; 
    dirigente generale tecnico. 
  3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono  articolate,
nei  ruoli  degli  ingegneri  e  dei  fisici,  nei  settori  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 337. 
  Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari
tecnici  di  Polizia,  in  relazione  alla  specifica  qualificazione
professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti  ai
compiti istituzionali dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
implicanti   autonoma   responsabilita'   decisionale   e   rilevante
professionalita' e quelle allo stesso attribuite  dalle  disposizioni
vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti,  con  le  connesse
responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite  e  per  i
risultati conseguiti. L'attivita' comporta  preposizione  ad  uffici,
laboratori  scientifici  o  didattici,  con  facolta'  di   decisione
sull'uso  di  sistemi  e  procedimenti  tecnologici  nell'ambito  del
settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di  nuove
tecniche scientifiche. 
  2. Gli appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  fino  a
direttore tecnico principale  svolgono,  in  relazione  alla  diversa
professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di
livello  universitario,  con  conseguente   apporto   di   competenza
specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi
tecnologici.  Il  predetto  personale   assume   la   responsabilita'
derivante dall'attivita' delle  unita'  organiche  sottordinate,  dal
lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione  con  i
funzionari  di  qualifica  superiore.  Ai  direttori  tecnici  e   ai
direttori tecnici principali,  oltre  alle  suddette  funzioni,  sono
attribuite  quelle  di  indirizzo  e  coordinamento  di  piu'  unita'
organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per
i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti  non
riservati ai  funzionari  con  qualifica  superiore  determinati  con
decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al  comma  1  partecipando
all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore  della  carriera
dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella  direzione
di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di  assenza  o
impedimento. Il  medesimo  personale  svolge,  altresi',  compiti  di
istruzione del personale della Polizia di Stato,  in  relazione  alla
professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con
decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
  3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari  tecnici,
a partire dalla  qualifica  di  direttore  tecnico  capo,  svolge  le
funzioni indicate a fianco di  ciascuna  qualifica  nella  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli  uffici  periferici  cui  puo'
essere preposto il suddetto personale sono  individuati  con  decreto
del Ministro dell'interno. 
  Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di  Polizia).
- 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei  funzionari
tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli  ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani  che  godono
dei diritti politici e che sono in possesso  dei  requisiti  previsti
dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite  di  eta'  per  la
partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le  deroghe  di  cui  al
predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono  previste
dalle disposizioni di cui  all'articolo  35,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono
indicate le lauree magistrali o specialistiche per la  partecipazione
al concorso, individuate secondo  le  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove  previste
dalla legge. 
  3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3,  sono  stabilite  le
modalita' di  effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica,  i
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le  relative
modalita' di accertamento. Con il medesimo  decreto  sono,  altresi',
previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione  al
concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti
ai profili professionali, scritte ed orali, le prime  in  numero  non
inferiore a  due,  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  di
composizione delle commissioni esaminatrici  e  di  formazione  delle
graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
  4. Il venti per cento dei posti  disponibili,  determinati  con  le
modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla
qualifica  iniziale  della  carriera  dei  funzionari   tecnici,   e'
riservato al  personale  della  Polizia  di  Stato  in  possesso  del
prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore  a  quaranta
anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori  tecnici
e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della  Polizia
di Stato con un'anzianita' di  servizio  effettivo  non  inferiore  a
cinque  anni,  in  possesso,  in  entrambi  i  casi,  dei   requisiti
attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato,  nei  tre  anni
precedenti, la sanzione disciplinare della pena  pecuniaria  o  altra
sanzione piu' grave ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un
giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai Corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a  pena  detentiva  per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»; 
    u) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole: «nei ruoli dei  direttori  tecnici»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella  carriera  dei  funzionari
tecnici»; 
      2) al comma 1, le parole: «dodici mesi presso  un  istituto  di
istruzione della Polizia di Stato» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche  al
conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base
di  programmi  e  modalita'  coerenti  con   le   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli atenei.», le parole: «per il ruolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «per la carriera» e, infine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al  di  fuori
del periodo applicativo, non  possono  essere  impiegati  in  servizi
d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»; 
      3) al comma 2, la parola:  «regolamento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso
di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio
di polizia, prestano giuramento ed  accedono,  con  la  qualifica  di
direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria  di
fine corso, al periodo di tirocinio operativo  della  durata  di  due
anni, con verifica  finale,  finalizzato  anche  all'esercizio  delle
funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola  superiore
di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,  la  conferma  nella
qualifica  di  direttore  tecnico  principale  e'  effettuata  previa
valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.  Gli  stessi
sono assegnati ai servizi d'istituto secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede  di
prima assegnazione per un periodo non inferiore  a  due  anni,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»; 
      5) Il comma 4-bis e' abrogato; 
    z) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La  promozione
a  direttore  tecnico  capo  si  consegue,  nel  limite   dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun  ruolo,  mediante
scrutinio  per  merito  comparativo  e  superamento  del   corso   di
formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre  mesi,  con
esame finale. Allo scrutinio per merito  comparativo  e'  ammesso  il
personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni
di  effettivo  servizio  nella   qualifica   di   direttore   tecnico
principale. 
  2. La promozione a direttore  tecnico  capo  decorre  a  tutti  gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le vacanze ed e'  conferita  secondo  l'ordine  della
graduatoria dell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma  1,  che  si
svolge presso  la  scuola  superiore  di  polizia,  ha  un  indirizzo
prevalentemente  scientifico  professionale  ed  e'   finalizzato   a
perfezionare  le  conoscenze  di  carattere  tecnico   e   gestionale
necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
  4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale
di cui al comma 1, le modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine  corso,
sono  determinati  con  decreto  del  capo  della   polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.»; 
    aa) dopo l'articolo 33, e' inserito il seguente: 
  «Art. 33-bis (Promozione a direttore tecnico superiore).  -  1.  La
promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la  qualifica  di  direttore  tecnico  capo  che  abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 
    bb) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione
alla qualifica di primo dirigente tecnico  si  consegue,  nell'ambito
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
qualifica di direttore tecnico superiore che  abbia  compiuto  almeno
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    cc) l'articolo 35 e' abrogato; 
    dd) all'articolo 36, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni
di  effettivo  servizio  nella  qualifica»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica»; 
    ee) dopo l'articolo 36, e' inserito il seguente: 
  «Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La  nomina
a dirigente generale tecnico, di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  e'
disposta con le modalita' di cui all'articolo  11.  La  nomina  nella
predetta qualifica  rende  indisponibile  un  posto  nella  dotazione
organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui  alla
medesima tabella A.»; 
    ff) all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: «ai ruoli dei dirigenti  e  direttori
tecnici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alla   carriera   dei
funzionari tecnici» e le parole: «all'articolo  2,  commi  9,  ultimo
periodo, e 10», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  2,
comma 3, lettera b), ultimo periodo»; 
      b) al comma 1-bis, le parole: «i  ruoli  dei  dirigenti  e  dei
direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei
funzionari tecnici»; 
    gg) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati; 
    hh) la rubrica del  titolo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Titolo III  -  Carriere  dei  medici  e  dei  medici  veterinari  di
Polizia»; 
    ii) la rubrica del Capo I del  Titolo  III  e'  sostituita  dalla
seguente: «Capo I - Carriere dei medici e dei  medici  veterinari  di
Polizia»; 
    ll) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari di  Polizia).
- 1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di  Polizia,  con
sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: 
    a) carriera dei medici  di  Polizia,  articolata  nelle  seguenti
qualifiche: 
      medico, limitatamente al periodo  di  frequenza  del  corso  di
formazione; 
      medico principale; 
      medico capo; 
      medico superiore; 
      primo dirigente medico; 
      dirigente superiore medico; 
      dirigente generale medico; 
    b) carriera dei medici veterinari di  Polizia,  articolata  nelle
seguenti qualifiche: 
      medico veterinario, limitatamente al periodo di  frequenza  del
corso di formazione; 
      medico veterinario principale; 
      medico veterinario capo; 
      medico veterinario superiore; 
      primo dirigente medico veterinario.»; 
    mm) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). -  1.  I  medici  di
Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera  z),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente  dal  diploma
di specializzazione di  cui  sono  in  possesso,  hanno  le  seguenti
attribuzioni: 
    a) provvedono  all'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica  dei
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia  di  Stato
ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza  dei  requisiti
psicofisici per il personale in servizio; 
    b) provvedono all'assistenza sanitaria e di  medicina  preventiva
del personale della Polizia di Stato; 
    c) in relazione alle esigenze di servizio, e  limitatamente  alle
proprie attribuzioni,  possono  essere  impiegati  in  operazioni  di
polizia ed in operazioni di soccorso in caso di  pubbliche  calamita'
ed eventi critici; 
    d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo
38 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  ed  attivita'  di
vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia  di  Stato  e  di
quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto; 
    e) svolgono attivita' di vigilanza in materia  di  manipolazione,
preparazione e distribuzione di alimenti  e  bevande  nelle  mense  e
negli spacci dell'Amministrazione,  ferme  restando  le  attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; 
    f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica  anche  con
le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle  Forze  armate  e
del settore  medico-legale  delle  aziende  sanitarie  locali,  ferme
restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla
legislazione vigente; 
    g)  provvedono  all'accertamento   dell'idoneita'   all'esercizio
fisico  con  finalita'  addestrativa  all'interno   delle   strutture
sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste
dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; 
    h) provvedono all'istruttoria delle  pratiche  medico-legali  del
personale della Polizia di Stato  e  fanno  parte  delle  Commissioni
medico-legali della pubblica  sicurezza  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 4, lettera a),  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    i) partecipano, con voto deliberativo, alle  commissioni  di  cui
agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
allorche' vengono  prese  in  esame  pratiche  relative  a  personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; 
    l) provvedono, anche quali componenti delle  Commissioni  mediche
ospedaliere della sanita' e  militare,  alle  valutazioni  collegiali
medico-legali inerenti il  riconoscimento  del  diritto  ai  benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23  dicembre
2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla  legge  23
febbraio 1990, n.  44,  in  materia  di  vittime  del  dovere,  della
criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e
dell'usura; 
    m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo  189
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    n) svolgono, presso  gli  istituti  di  istruzione,  gli  enti  e
reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica  nel  settore  di
competenza; 
    o)  fanno  parte  delle  commissioni  mediche   locali   di   cui
all'articolo 330 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, come modificato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; 
    p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per
conto dell'Amministrazione; 
    q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi  ruoli  dei
direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 
  2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma  1,
il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'  stipulare  convenzioni
con enti e strutture sanitarie pubbliche  e  private  e  con  singoli
professionisti in possesso di particolari competenze. 
  3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma  1
puo' essere svolta  nei  riguardi  del  personale  di  altri  enti  e
pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi  e  convenzioni
con il Dipartimento della pubblica sicurezza.»; 
    nn) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). -  1.  I
medici principali collaborano con i medici di qualifica  superiore  e
sono preposti agli uffici, determinati con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza,  non  riservati
alle qualifiche superiori. 
  2. I medici capo e i  medici  superiori,  quali  delegati,  possono
presiedere commissioni medico legali. 
  3. Il personale  a  partire  dalla  qualifica  di  medico  capo  e'
preposto agli uffici sanitari  presso  le  articolazioni  centrali  e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali
si ritenga necessaria la presenza di un  medico,  in  relazione  alla
qualifica rivestita e alle funzioni  rispettivamente  indicate  nella
Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del  Ministro
dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni
periferiche dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,  previste
in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.  78,  con
le  connesse  responsabilita'  per  le  direttive  e  le   istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti.»; 
    oo) dopo l'articolo 45, e' inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). -  1.
I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni: 
    a) garantiscono il funzionamento delle  infermerie  specializzate
medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato; 
    b) provvedono alla  tutela  della  salute  dei  quadrupedi  della
Polizia di Stato attraverso le azioni di  zooprofilassi,  finalizzate
alla prevenzione delle malattie infettive; 
    c) provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei quadrupedi  per
l'accettazione  all'atto  dell'acquisto  o  per  l'individuazione  di
eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; 
    d) sono responsabili  della  vigilanza  igienico-sanitaria  sugli
alimenti ad essi destinati in somministrazione; 
    e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di  collaudo  dei
generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione
delle cause di perdita dei quadrupedi; 
    f) collaborano all'ispezione,  alla  vigilanza  ed  al  controllo
degli alimenti di  origine  animale  e  misti  nelle  mense  e  nelle
strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione; 
    g) verificano la corretta gestione  degli  impianti  di  ricovero
degli animali, nonche' dei mezzi destinati al loro trasporto; 
    h) rilasciano i nulla osta necessari per le attivita' di  cui  al
presente articolo; 
    i) svolgono, presso  gli  istituti  di  istruzione,  gli  enti  e
reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica  nel  settore  di
competenza; 
    l) possono  essere  impiegati,  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di
polizia ed in operazioni di soccorso in caso di  pubbliche  calamita'
ed eventi critici. 
  2. Per le modalita' di individuazione  delle  funzioni  dei  medici
principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto
previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e
per i medici a partire dai medici capo.»; 
    pp) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici  veterinari
di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica iniziale  delle  carriere
dei medici e  dei  medici  veterinari  di  Polizia  avviene  mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono  partecipare
i cittadini italiani che godono dei diritti  politici,  in  possesso,
per la carriera dei medici, della laurea in medicina  e  chirurgia  e
del diploma di  specializzazione  nelle  discipline  individuate  nei
bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale  ed
iscrizione  al  relativo  albo,  e,  per  la  carriera   dei   medici
veterinari, della laurea in medicina veterinaria e  dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo  albo  nonche',
per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto  di  cui
al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso,  non
superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, ferme restando le deroghe di cui  al  predetto  regolamento.  Le
qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti  i
requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   e   attitudinale   per
l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e  i  medici
veterinari  della  Polizia  di  Stato  e  le  relative  modalita'  di
accertamento. Con il medesimo decreto  sono,  altresi',  previste  le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le
prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non  inferiore  a
due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione  della
commissione  esaminatrice  e  di  formazione  della  graduatoria,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a  pena  detentiva  per
reati  non  colposi  o  che  sono  stati  sottoposti  a   misura   di
prevenzione.»; 
    qq) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole: «nel ruolo  dei  direttivi  medici»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle carriere dei medici  e  medici
veterinari; 
      2) al comma 1, le parole:  «l'Istituto  superiore  di  polizia»
sono sostituite dalle seguenti:  «la  scuola  superiore  di  polizia,
finalizzato  anche  al  conseguimento  del  master  universitario  di
secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le
norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei.»,  dopo  le
parole: «i medici» sono inserite le seguenti: «e i medici veterinari»
ed e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «Durante  il  corso  i
frequentatori, al di  fuori  del  periodo  applicativo,  non  possono
essere  impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo   i   servizi   di
rappresentanza, di parata o d'onore.»; 
      3) al comma 2, la parola:  «regolamento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I medici e i  medici  veterinari  che  hanno  superato  l'esame
finale del corso di formazione iniziale e che sono  stati  dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed  accedono  alla
qualifica di medico principale e di  medico  veterinario  principale,
secondo l'ordine della graduatoria di  fine  corso.  Il  giudizio  di
idoneita' al servizio di polizia  e'  espresso  dal  direttore  della
scuola superiore di polizia. Gli stessi  sono  assegnati  ai  servizi
d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo  4,  comma  8,
ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per  un
periodo non  inferiore  a  due  anni,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  55,  comma  4,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»; 
    rr) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo).  -
1. L'accesso alla qualifica di medico capo e  di  medico  veterinario
capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito  comparativo  e  superamento  del
corso di formazione dirigenziale, della durata non  inferiore  a  tre
mesi, con esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
ammesso  il  personale  delle  carriere  dei  medici  e  dei   medici
veterinari in possesso della qualifica  di  medico  principale  e  di
medico veterinario principale,  rispettivamente,  con  almeno  tre  e
sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo  decorre
a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo  l'ordine
della  graduatoria  dell'esame  finale  del  corso,  secondo   quanto
previsto dal decreto di cui al comma 4. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma  1,  che  si
svolge presso  la  scuola  superiore  di  polizia,  ha  un  indirizzo
prevalentemente professionale ed e'  finalizzato  a  perfezionare  le
conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico  necessarie
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
  4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale
di cui al comma 1, le modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e  di
fine  corso,  sono   determinati   con   decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»; 
    ss) dopo l'articolo 48, e' inserito il seguente: 
  «Art. 48-bis (Promozione a medico superiore e a medico  veterinario
superiore). -  1.  La  promozione  a  medico  superiore  e  a  medico
veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
qualifica di medico capo e  di  medico  veterinario  capo  che  abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 
    tt) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a  primo  dirigente
medico veterinario). - 1.  La  promozione  alla  qualifica  di  primo
dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue,
nell'ambito dei posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale  con  la  qualifica  di  medico  superiore  e   di   medico
veterinario superiore che  abbia  compiuto  almeno  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica. 
  2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    uu) l'articolo 50 e' abrogato; 
    vv) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni
di  effettivo  servizio  nella  qualifica»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica»; 
    zz) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione  specialistica).
- 1. Con riferimento alle attribuzioni di  cui  all'articolo  44  del
presente decreto, all'aggiornamento professionale  dei  medici  della
Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso  specifici  ed
obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito  elenco  dei  medici
della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico  competente
nell'ambito   delle   attivita'    e    dei    luoghi    di    lavoro
dell'Amministrazione.  Tale  elenco  viene  trasmesso  entro  il   31
dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 
  2. Per le esigenze di formazione  specialistica  dei  medici  della
Polizia  di   Stato,   nell'ambito   dei   posti   risultanti   dalla
programmazione  di  cui  all'articolo  35,  comma  1,   del   decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  e'  stabilita,  d'intesa  con
l'Amministrazione,  una  riserva  di   posti   complessivamente   non
superiore al cinque per cento.»; 
    aaa) dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis  (Attivita'  libero-professionale  dei  medici  e  dei
medici veterinari della Polizia di Stato). - 1. Ai medici e ai medici
veterinari della Polizia di  Stato  non  sono  applicabili  le  norme
relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita'
libero-professionali, fermo restando il divieto,  per  i  medici,  di
svolgere  attivita'  libero-professionale,  a  titolo  oneroso,   nei
confronti  degli  appartenenti  all'Amministrazione  della   pubblica
sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei  quali  e'  coinvolta,
quale controparte, la stessa Amministrazione.»; 
    bbb) all'articolo 53, le parole: «all'articolo 2, comma 9, ultimo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  2,  comma  3,
lettera b), ultimo periodo»; 
  3. l'articolo 57 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di  assicurare
periodici percorsi  formativi  per  il  personale  appartenente  alle
carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III,  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  oltre  ai  corsi  per   la
formazione  iniziale,  per  quella   specialistica   e   per   quella
dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per  gli  appartenenti
alle medesime carriere. 
  2. Con decreto del  capo  della  polizia-direttore  generale  della
pubblica  sicurezza,  sono  stabiliti  la  durata,  i  contenuti,  le
modalita' di svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la
individuazione dei frequentatori dei corsi di cui  al  comma  1,  che
possono essere  effettuati  anche  attraverso  apposite  convenzioni,
presso strutture formative pubbliche o private.»; 
    ccc) all'articolo 58, comma 4, dopo le parole:  «sono  conferiti»
sono inserite le  seguenti:  «ai  vice  questori  aggiunti,  ai  vice
questori,» e dopo le parole: «dirigenti superiori» sono  inserite  le
seguenti: «e qualifiche corrispondenti»; 
    ddd) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e  dei  dirigenti»
sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Ai  fini  della
progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei
medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui  al
comma 1 e' integrata,  rispettivamente,  dal  direttore  centrale  di
sanita' e dal dirigente generale tecnico,  ovvero,  in  sostituzione,
rispettivamente, da uno dei  direttori  di  servizio  della  medesima
direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.»; 
      3) al comma 3, dopo le parole: «non inferiore a  vice  questore
aggiunto»  inserire  le  seguenti:  «o  qualifica  equiparata   della
carriera dei funzionari tecnici»; 
      4) al comma 6, le parole: «alle qualifiche di commissario  capo
e di vice questore aggiunto del ruolo  direttivo  speciale,  di  vice
questore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  qualifiche
di commissario, di commissario  capo,  di  vice  questore,  di  primo
dirigente» e le  parole:  «primo  dirigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «vice questore aggiunto»; 
    eee) all'articolo 60, primo  comma,  le  parole:  «ai  ruoli  dei
direttivi e dei dirigenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
carriere di cui al presente decreto»; 
    fff)  all'articolo  61,  comma  1,  le  parole:  «dei  ruoli  dei
direttivi e dei dirigenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
carriere di cui al presente decreto»; 
    ggg) all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «e  dei  primi  dirigenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «, dei primi dirigenti, dei vice  questori
e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»; 
      2) al comma 2, le parole: «e i primi dirigenti» sono sostituite
dalle seguenti: «i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori
aggiunti e qualifiche equiparate»; 
      3) al comma 6,  dopo  le  parole:  «di  primo  dirigente»  sono
inserite le  seguenti:  «,  di  vice  questore  e  di  vice  questore
aggiunto»; 
    hhh) all'articolo 63, all'inizio del comma  1,  e'  anteposto  il
seguente periodo: «Per il conferimento delle  promozioni  per  merito
straordinario alle qualifiche di  vice  questore  aggiunto,  di  vice
questore, di primo dirigente e di dirigente superiore,  e  qualifiche
corrispondenti,  la  commissione  per  la  progressione  in  carriera
formula una proposta al consiglio di amministrazione.»; 
    iii) all'articolo 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e  dirigenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»; 
      2) al comma 2, le parole: «di ciascun  ruolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ciascuna carriera»; 
    lll)   all'articolo   65-ter,   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e  dirigenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»; 
      2) al comma 6, le parole: «del  ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle carriere»; 
      3) al comma 7, le  parole:  «dei  ruoli  dei  direttivi  e  dei
dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
          a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto  2015,
          n. 187: 
              "Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) con riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti  conseguenti   alla   ricognizione   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e completare  l'attuazione  dell'articolo  20
          dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
          di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
          di cui al decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259;
          riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
          del  territorio  e  del  mare,  nonche'  nel  campo   della
          sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,
          conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
          Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
          di polizia, fatte salve le competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,
          n.  121,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
          e tenuto conto dei criteri di delega della presente  legge,
          in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
          tenuto anche conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350; 4) previsione che il personale  tecnico  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di
          ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   214,   e   successive
          modificazioni; riordino dei corpi di  polizia  provinciale,
          in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  escludendo  in  ogni
          caso la confluenza nelle Forze di  polizia;  ottimizzazione
          dell'efficacia  delle  funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai
          compiti del personale permanente e volontario del  medesimo
          Corpo e conseguente revisione del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
          ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
          di nuovi  appositi  ruoli  e  qualifiche,  con  conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
              (Omissis).". 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  155  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004), pubb. nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2003, n. 299, S.O: 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis). 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate e delle Forze di  polizia.  E'  altresi'
          autorizzata la spesa di 944.958 euro per  l'anno  2016,  di
          973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400  euro  annui  a
          decorrere dall'anno  2018,  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi  diretti  all'equiparazione,   nell'articolazione
          delle qualifiche, nella  progressione  di  carriera  e  nel
          trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo
          del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti  ruoli
          direttivi  della  Polizia  di  Stato  di  cui  al   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni  caso,  restano
          ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della  legge  7
          agosto 2015, n. 124.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  365,  lettera
          c), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  pubb.
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O : 
              "365. (Omissis). 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27 febbraio 2017, pubbl. nella Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n.
          75, reca: "Ripartizione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
          comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Legge  di
          Bilancio 2017.". 
              - La legge 1°aprile 1981, n. 121, pubb. nella  Gazzetta
          Ufficiale  10  aprile  1981,  n.  100,  S.O,  reca:  "Nuovo
          ordinamento     dell'Amministrazione     della     pubblica
          sicurezza.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n.335, pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982,
          n. 158, S.O, reca: "Ordinamento del personale della Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337, pubb.  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  giugno
          1982, n. 158, S.O, reca: "Ordinamento del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, reca: "Ordinamento  dei  ruoli  professionali
          dei sanitari della Polizia di Stato", (pubb. nella Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1987, n. 240, reca: "Nuovo ordinamento della banda musicale
          della Polizia di Stato". (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27
          giugno 1987, n. 148, S.O). 
              - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.334,  reca:
          "Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,  comma  1,
          della legge 31 marzo 2000, n. 78",  (pubb.  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O). 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (Approvazione
          del regolamento organico per la regia Guardia  di  finanza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1926, n.
          33. 
              - La legge 23 aprile 1959, n. 189,  reca:  "Ordinamento
          del corpo della Guardia di finanza", (pubb. nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98). 
              -  La  legge  3  agosto  1961,  n.  833,  reca:  "Stato
          giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
          Guardia di finanza", (pubb.  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          agosto 1961, n. 214). 
              - La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: "Istituzione
          di una Scuola di polizia tributaria", (pubb. nella Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 1965, n. 283). 
              - La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca:  "Avanzamento
          degli ufficiali della Guardia  di  finanza",  (pubb.  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274). 
              - La legge 10 maggio 1983, n.  212,  reca:  "Norme  sul
          reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli  ispettori
          e dei sovrintendenti  della  Guardia  di  finanza",  (pubb.
          nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O). 
              - La legge 1° febbraio 1989, n.  53,  reca:  "Modifiche
          alle norme sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
          ruoli ispettori e appuntati e finanzieri  del  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  nonche'  disposizioni  relative  alla
          Polizia di Stato, alla Polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale  21
          febbraio 1989, n. 43, S.O). 
              - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, reca:
          "Riordinamento  della  banda  musicale  della  Guardia   di
          finanza", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n.
          62, S.O). 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199  reca:
          "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale   non
          direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27  maggio  1995,
          n. 122, S.O). 
              - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  reca:
          "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE", (pubb.  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 1999, n. 250, S.O). 
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
          "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio
          1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento  del
          personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo  della
          Guardia di finanza", (pubb. nella Gazzetta  Uff.  26  marzo
          2001, n. 71, S.O). 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  68,  reca:
          "Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78",(pubb. nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2001,  n.
          71, S.O). 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69,  reca:
          "Riordino  del  reclutamento,  dello  stato   giuridico   e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  2001,  n.
          71, S.O). 
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
          "Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1990, n. 395", (pubb. nella Gazzetta  Ufficiale
          20 novembre 1992, n. 274, S.O). 
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, reca:
          "Determinazione  delle   sanzioni   disciplinari   per   il
          personale del Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  per  la
          regolamentazione  dei  relativi   procedimenti,   a   norma
          dell'art. 21, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395", (pubb. nella  Gazzetta  Ufficiale  Uff.  20  novembre
          1992, n. 274, S.O). 
              - Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  reca:
          "Adeguamento   delle    strutture    e    degli    organici
          dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio  centrale
          per la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli
          direttivi  ordinario  e  speciale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma  dell'articolo  12  della  legge  28
          luglio 1999, n. 266", (pubb.  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 2000, n. 132). 
              - Il decreto legislativo  9  settembre  2010,  n.  162,
          reca: "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo  di  polizia
          penitenziaria, a norma  dell'articolo  18  della  legge  30
          giugno 2009, n. 85",  (pubb.  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          ottobre 2010, n. 231). 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          settembre 2006,  n.  276,  reca:  "Regolamento  concernente
          disposizioni relative alla  banda  musicale  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria", (pubb. nella Gazzetta  Ufficiale  7
          novembre 2006, n. 259). 
              - Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  "Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali", (pubb. nella Gazz. Ufficiale 30  agosto  1997,  n.
          202), e' il seguente: 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12,
          24-ter, 24-quater, 24-quinques, 24-sexies, 24-septies,  25,
          26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, del citato decreto  legislativo
          24 aprile  1982,  n.  335,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1  (Istituzione  dei  ruoli  e  carriera).  -  1.
          Nell'ambito dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
          sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia: 
              a) ruolo degli agenti e assistenti; 
              b) ruolo dei sovrintendenti; 
              c) ruolo degli ispettori; 
              c-bis) carriera dei funzionari. 
              2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
          personale appartenente ai predetti ruoli, e  alla  predetta
          carriera  nello  svolgimento  dei   compiti   istituzionali
          sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le
          attivita' accessorie necessarie al pieno  assolvimento  dei
          compiti di istituto. 
              Art. 2 (Dotazioni organiche). - La  dotazione  organica
          dei ruoli e della carriera del personale della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni  di  polizia  e'  fissata  nella
          tabella A allegata al presente decreto legislativo. 
              Art.  3  (Gerarchia).  -  1.  La  gerarchia   fra   gli
          appartenenti ai ruoli e alla carriera del  personale  della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          determinata    come    segue:    funzionari,     ispettori,
          sovrintendenti, assistenti e agenti. 
              2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello
          stesso ruolo  o  della  stessa  carriera  la  gerarchia  e'
          determinata dalla  qualifica  e,  nella  stessa  qualifica,
          dall'anzianita'." 
              "Art. 5 (Funzioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente
          al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia  di  Stato
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  agente  di   pubblica
          sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 
              2. Detto personale svolge  mansioni  esecutive  con  il
          margine di iniziativa e di discrezionalita'  inerente  alle
          qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione  ad  una
          eventuale specifica preparazione  professionale  posseduta,
          espletare compiti  di  addestramento  del  personale  della
          Polizia di Stato. 
              3.  Al  personale  delle  qualifiche  di  assistente  e
          assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi
          di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio
          operativo. 
              3-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano
          otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica,  possono
          essere affidati, anche permanendo  nello  stesso  incarico,
          compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di  cui
          ai commi  2  e  3  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la
          qualifica rivestita, la denominazione  "coordinatore",  che
          determina,  in  relazione  alla   data   di   conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa anzianita'. I soggetti  di  cui  al  primo  periodo
          svolgono altresi' mansioni di coordinamento  del  personale
          del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine
          di  assicurare  la  funzionalita'   degli   uffici   e   lo
          svolgimento delle attivita' istituzionali; 
              3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 3-bis, il personale: 
              a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Art. 6 (Nomina ad  agente).  -  1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso,  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' non superiore a  ventisei  anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio di polizia,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d),  per  l'accesso  ai   gruppi   sportivi   "Polizia   di
          Stato-Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343,  dell'articolo  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'articolo  6,
          comma  4,  della  legge  31   marzo   2000,   n.   78.   Le
          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non
          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente
          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento
          di cui ai commi precedenti. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 
              5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              7.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre
          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della
          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
          graduatoria finale." 
              "Art. 12 (Promozione  ad  assistente  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a
          ruolo aperto, mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al
          quale e' ammesso il personale che  abbia  compiuto  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente." 
              "Art. 24-ter (Funzioni del  personale  appartenente  al
          ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al  ruolo
          dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di  agente
          di  pubblica  sicurezza   e   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              2. Il personale del  ruolo  dei  sovrintendenti  svolge
          mansioni esecutive richiedenti  una  adeguata  preparazione
          professionale,  con  il  margine   di   iniziativa   e   di
          discrezionalita' inerente  alle  qualifiche  di  agente  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale di  polizia  giudiziaria;
          al suddetto personale puo' essere,  altresi',  affidato  il
          comando di uno o piu' agenti in  servizio  operativo  o  di
          piccole unita' operative, cui impartisce ordini  dei  quali
          controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora  con  i
          propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in  caso  di
          temporanea assenza o impedimento. 
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
          oltre a quanto gia' specificato, possono essere  attribuiti
          incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
          ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
          di posti di polizia o di unita' equivalenti.  In  relazione
          al  qualificato   profilo   professionale   raggiunto,   ai
          sovrintendenti capo, che maturano otto  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica, possono  essere  affidati,  anche
          permanendo  nello  stesso  incarico,  compiti  di  maggiore
          responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2,  ed  e'
          attribuita,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita,  la
          denominazione "coordinatore", che determina,  in  relazione
          alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
          casi di pari qualifica con diversa anzianita'.  I  soggetti
          di cui al  primo  periodo  svolgono  altresi'  mansioni  di
          coordinamento del personale dipendente,  anche  in  servizi
          non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli
          uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 
              3 -bis escluso dall'attribuzione della denominazione di
          cui al comma 3, ultimo periodo, il personale: 
              che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
          inferiore a «distinto» o  che  nel  quinquennio  precedente
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          pena pecuniaria; 
              sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
          o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non  colposi
          ovvero    sottoposto    a     procedimento     disciplinare
          per1'applicazione di una sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Art.    24-quater    (Immissione    nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene,  a
          domanda: 
              a)  nel  limite  del  settanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  superiore  a  tre  mesi,
          espletato anche con modalita' telematiche,  riservato  agli
          assistenti  capo,  individuati,   in   ordine   di   ruolo,
          nell'ambito delle  domande  presentate  in  un  numero  non
          superiore al doppio dei posti disponibili; 
              b) nel limite del restante trenta per cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
          espletato con modalita' telematiche, per titoli  ed  esame,
          consistente in risposte  ad  un  questionario  tendente  ad
          accertare  prevalentemente   il   grado   di   preparazione
          professionale, soprattutto a livello pratico ed  operativo,
          e  successivo  corso  di  formazione  professionale,  della
          durata non  superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con
          modalita' telematiche, riservato  al  personale  del  ruolo
          degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro
          anni di effettivo servizio. 
              2. Alle procedure di cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
              a) abbia riportato, nell'ultimo  biennio,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
              b) non abbia riportato, nell'ultimo  biennio,  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione; 
              3. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica,  l'anzianita'   di   servizio   e   l'anzianita'
          anagrafica. 
              4. Gli assistenti capo ammessi al corso di  formazione,
          a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a),  e
          vincitori anche del concorso di cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo comma, previsti per lo stesso anno,  sono  esclusi
          dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera  a),
          risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti.  Quelli
          non  coperti  per  l'ammissione  al  corso  di   formazione
          professionale di  cui  all'articolo  1,  lettera  a),  sono
          devoluti, fino alla data di inizio del  relativo  corso  di
          formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
          lettera b). 
              6.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera
          b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la  composizione
          della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento  dei
          corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione  delle
          graduatorie di fine corso e le  altre  modalita'  attuative
          delle procedure di cui al medesimo comma 1. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          ammessi al corso di formazione, a seguito  della  procedura
          di cui al  comma  1,  lettera  a),  precedono  in  ruolo  i
          vincitori del  concorso  di  cui  alla  successiva  lettera
          b).Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          assicurato il mantenimento della sede di servizio. 
              Art. 24-quinquies  (Dimissioni  dal  corso).  -  1.  E'
          dimesso  dai  corsi  di  cui  all'articolo  24-quater,   il
          personale che: 
              a) dichiara di rinunciare al corso; 
              b) non supera gli esami di fine corso; 
              c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso  per
          un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio.
          Nell'ipotesi di  assenza  dovuta  ad  infermita'  contratta
          durante il corso ovvero ad infermita' dipendente  da  causa
          di servizio, il  personale  e'  ammesso  a  partecipare  di
          diritto  al  corrispondente  primo  corso   successivo   al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione   alle   procedure   di   cui   all'articolo
          24-quater. 
              Art. 24-sexies  (Promozione  a  sovrintendente).  -  La
          promozione alla qualifica di sovrintendente si  consegue  a
          ruolo aperto mediante  scrutinio  per  merito  assoluto  al
          quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti  che  abbiano
          compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
              Art. 24-septies (Promozione e sovrintendente  capo).  -
          La promozione alla  qualifica  di  sovrintendente  capo  si
          consegue a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano
          compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
              Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1.  Il  ruolo  degli
          ispettori della Polizia di Stato, con carriera  a  sviluppo
          direttivo, e' articolato in cinque qualifiche, che assumono
          le seguenti denominazioni: 
              vice ispettore; 
              ispettore; 
              ispettore capo; 
              ispettore superiore; sostituto commissario. 
              Art. 26 (Funzioni degli Ispettori). - 1.  Al  personale
          del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche  di
          agente di pubblica sicurezza  e  di  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria. 
              2.  Nell'espletamento  dei  compiti  di  istituto   gli
          appartenenti  al  ruolo  degli   Ispettori   sono   diretti
          collaboratori dei superiori gerarchici. 
              3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
          possedute,  gli  appartenenti  al  ruolo  degli   ispettori
          svolgono compiti di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
          all'attivita'  investigativa.  Agli  stessi   puo'   essere
          affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unita'
          operative equivalenti, con le connesse responsabilita'  per
          le direttive e le istruzioni impartite e  per  i  risultati
          conseguiti, nonche' compiti di addestramento  o  istruzione
          del personale della Polizia  di  Stato.  Tenuto  conto  dei
          rapporti  di  gerarchia,   agli   stessi   possono   essere
          attribuiti compiti di indirizzo  e  coordinamento  di  piu'
          unita' operative nell'ambito delle direttive superiori  con
          piena responsabilita' per  l'attivita'  svolta,  ovvero  di
          direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti. 
              4. In caso di assenza o impedimento, il  personale  del
          ruolo  degli  Ispettori  puo'   sostituire   il   superiore
          gerarchico. 
              5. Gli ispettori superiori e  i  sostituti  commissari,
          oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali  di
          pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici -
          ove non rivestano la  qualita'  di  autorita'  di  pubblica
          sicurezza - in caso di assenza  o  impedimento  di  questi,
          assumendo anche  la  qualifica  di  ufficiale  di  pubblica
          sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori
          del personale della carriera dei funzionari, svolgendo,  in
          relazione  alla  formazione  accademica   e   professionale
          acquisita, funzioni di indirizzo e  di  coordinamento,  con
          piena  responsabilita',  sul  personale  dipendente,  anche
          appartenente al ruolo degli ispettori. 
              5-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale  raggiunto,  ai  sostituti  commissari,   che
          maturano  quattro  anni   di   effettivo   servizio   nella
          qualifica, possono essere affidati, anche permanendo  nello
          stesso incarico, compiti di maggiore  responsabilita',  tra
          le funzio ni di cui ai commi 3 e 5, nonche' quello di  vice
          dirigente di ufficio o unita' organiche in  cui,  oltre  al
          dirigente, non e' previsto altro appartenente alla carriera
          dei  funzionari  della  Polizia  di   Stato,   secondo   la
          graduazione e i criteri fissati con provvedimento del  capo
          della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza,
          ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
          denominazione "coordinatore", che determina,  in  relazione
          alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
          casi di pari qualifica con diversa anzianita'. 
              5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 5-bis, il personale: 
              che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
          inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia
          riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  pena
          pecuniaria; 
              b)sospeso  cautelarmente  dal  servizio,   rinviato   a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina  alla
          qualifica di vice ispettore si consegue: 
              a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno  mediante  pubblico
          concorso, comprendente una prova scritta  ed  un  colloquio
          secondo le modalita'  stabilite  dagli  articoli  27-bis  e
          27-ter,  e  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art.
          5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito  con
          modificazioni dalla legge 30  novembre  1990,  n.  359.  Un
          sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei
          sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; 
              b)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre  ogni  anno,  mediante  concorso
          interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una
          prova scritta e in un  colloquio,  riservato  al  personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia  in
          possesso, alla data del bando che indice  il  concorso,  di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni,  del
          titolo di studio  di  cui  all'articolo  27-bis,  comma  1,
          lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia  riportato
          la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
          riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 
              1.bis. I posti disponibili di cui al comma 1,  messi  a
          concorso e non coperti, sono portati in  aumento  a  quelli
          riservati,  per  gli  anni  successivi,   alle   rispettive
          aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 
              2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,  lettera
          b), devono frequentare un corso di formazione della  durata
          non inferiore a sei mesi. 
              3. Il corso semestrale di cui al comma  2  puo'  essere
          ripetuto una sola  volta.  Conseguono  l'idoneita'  per  la
          nomina a vice ispettore gli allievi  che  abbiano  superato
          gli esami finali del corso. Gli  allievi  che  non  abbiano
          superato i  predetti  esami  sono  restituiti  al  servizio
          d'istituto  e  sono  ammessi  alla  frequenza   del   corso
          successivo. 
              4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
          motivo superino i 60 giorni di assenza. 
              5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui all'art. 24-quinquies. 
              6.  Il  personale  gia'  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato ammesso  ai  corsi  di  cui  al  comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
              7.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabiliti   le
          modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la
          composizione delle  commissioni  esaminatrici,  le  materie
          oggetto dell'esame, le categorie di titoli da  ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          categoria di titoli e i criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi',
          stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di
          formazione. 
              Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). -  1.
          L'assunzione  dei  vice  ispettori  di   polizia   di   cui
          all'articolo 27, comma  1,  lettera  a),  avviene  mediante
          pubblico concorso al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' non superiore a  ventotto  anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio di polizia,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d)  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53. 
              2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
          ai ruoli della Polizia di Stato  con  almeno  tre  anni  di
          anzianita' di effettivo servizio alla data  del  bando  che
          indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
          eccezione del limite di eta'.  Se  i  posti  riservati  non
          vengono coperti la  differenza  va  ad  aumentare  i  posti
          spettanti all'altra categoria. 
              3. A parita' di merito l'appartenenza alla  Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri  titoli   preferenziali   previsti   dall'ordinamento
          vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi  vice
          ispettori. 
              Art. 27-ter (Corsi per la nomina a  vice  ispettore  di
          polizia).  -  1.  Ottenuta  la  nomina,  gli  allievi  vice
          ispettori  di  polizia   frequentano,   presso   l'apposito
          istituto, un corso della durata non inferiore a  due  anni,
          preordinato anche all'acquisizione della  specifica  laurea
          triennale individuata, per il medesimo corso,  con  decreto
          del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per
          la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          nonche'  alla  loro  formazione  tecnico-professionale   di
          agenti  di  pubblica  sicurezza  e  ufficiali  di   polizia
          giudiziaria,   con   particolare   riguardo   all'attivita'
          investigativa. 
              2. Durante il corso essi sono  sottoposti  a  selezione
          attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che  richiedono
          particolare qualificazione. 
              3. Gli allievi vice ispettori che al termine del  corso
          di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita'
          al servizio di  polizia  quali  vice  ispettori  e  abbiano
          superato gli esami previsti e le prove  pratiche,  prestano
          giuramento e sono nominati vice ispettori in prova  e  sono
          avviati  alla  frequenza  di  un   periodo   di   tirocinio
          applicativo non superiore a un anno. 
              4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di
          prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica  di  vice
          ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 
              5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due  anni
          di corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizio  di
          polizia; salvo i servizi di  rappresentanza,  di  parata  e
          d'onore; 
              6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai  servizi
          d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo
          di cui al comma 3. 
              7. (abrogato). 
              Art. 28 (Promozioni a ispettore). - La promozione  alla
          qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante
          scrutinio per merito  assoluto,  al  quale  e'  ammesso  il
          personale  con  qualifica  di  vice  ispettore  che   abbia
          compiuto  almeno  due  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica stessa, oltre al primo biennio di  corso  di  cui
          all'articolo 27-ter." 
              Art. 73  (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli  ispettori).  -  La  promozione
          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per
          merito straordinario ai vice ispettori, agli  ispettori  ed
          agli ispettori capo e agli  ispettori  superiori  i  quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,   abbiano   compiuto
          operazioni di servizio  di  particolare  importanza,  dando
          prova di  eccezionale  capacita',  o  abbiano  corso  grave
          pericolo di vita per tutelare la sicurezza e  l'incolumita'
          pubblica, dimostrando di possedere le  qualita'  necessarie
          per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore. 
              Al personale con qualifica  di  sostituto  commissario,
          che si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  precedente
          comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore  di
          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
              Art. 74  (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti alla carriera dei funzionari). - La promozione
          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per
          merito straordinario ai vice commissari, ai commissari,  ai
          commissari  capo,  ai  vice  questori  aggiunti,  ai   vice
          questori ed ai primi  dirigenti  che  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la  sicurezza
          pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di  vita
          ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio  di
          eccezionale rilevanza, abbiano messo  in  luce  eccezionali
          capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle
          funzioni della qualifica superiore.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2,  4,  5,  6,  9,
          20-ter, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 28, e 31 del
          decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse) come modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art.   2   (Norme   applicabili).   -   Al   personale
          appartenente ai ruoli e alla carriera di cui al  precedente
          articolo  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni dell'ordinamento del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          nonche' al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n.  339,  limitatamente  al  trasferimento  in
          altre   amministrazioni   dello   Stato,    salvo    quanto
          diversamente stabilito dal presente decreto legislativo 
              L'equiparazione  del  personale  dei  ruoli   e   della
          carriera  suddetti  con  quello  che  espleta  funzioni  di
          polizia anche ai fini  dell'applicazione  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
          782, e' fissata nella allegata tabella B." 
              "Art. 4 (Mansioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli agenti e  assistenti  tecnici).  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo degli  agenti  e  assistenti  tecnici
          svolge   mansioni   esecutive   di   natura    tecnica    e
          tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi  e
          strumenti   e   di   dati    nell'ambito    di    procedure
          predeterminate. 
              2. Le prestazioni  lavorative  sono  caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione,  anche  con  eventuale
          esposizione a rischi specifici. 
              3. Al personale delle qualifiche di assistente  tecnico
          e  assistente  capo  tecnico  possono   essere   attribuite
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          personale sottordinato. 
              4.  Gli  appartenenti  alle  qualifiche  di  assistente
          tecnico  e  assistente  capo   tecnico   possono   altresi'
          svolgere, in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti di addestramento del personale 
              4-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici,  che
          maturano otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica,
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico,  compiti  di  maggiore  responsabilita',  tra  le
          mansioni di cui ai  commi  precedenti,  ed  e'  attribuita,
          ferma restando la  qualifica  rivestita,  la  denominazione
          "coordinatore", che determina, in relazione  alla  data  di
          conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
          qualifica con diversa anzianita'.  I  soggetti  di  cui  al
          primo periodo svolgono altresi' mansioni  di  coordinamento
          del personale del medesimo  ruolo,  anche  in  servizi  non
          operativi, al fine di  assicurare  la  funzionalita'  degli
          uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 
              4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di' cui al comma 4-bis, il personale: 
              a)c he  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria  La  denominazione   e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso  alla
          qualifica iniziale del  ruolo  degli  agenti  e  assistenti
          tecnici avviene mediante pubblico  concorso  per  esami  al
          quale sono ammessi a partecipare i cittadini  italiani  che
          abbiano i  requisiti  generali  per  la  partecipazione  ai
          pubblici  concorsi  indetti  per  l'accesso  alle  carriere
          civili  delle  amministrazioni  dello   Stato,   eta'   non
          superiore  a  ventisei  anni  stabilita   dal   regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al
          predetto regolamento, e siano in  possesso  del  titolo  di
          studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero  di
          titolo  di  abilitazione  professionale   conseguito   dopo
          l'acquisizione del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          primo grado. 
              2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          agenti tecnici e sono destinati a frequentare un  corso  di
          formazione a  carattere  teorico-pratico  della  durata  di
          quattro mesi, secondo le esigenze dell'Amministrazione. 
              4. Possono  essere  inoltre  nominati,  allievi  agenti
          tecnici nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
          frequentare il primo corso di formazione utile  il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo  quello
          relativo ai limiti di eta'. 
              5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed  i  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato  gli
          esami di fine corso  e  abbiano  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' ai servizi di  polizia  sono  nominati  operatori
          tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato
          il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici. 
              7. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  primo  e
          secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile  1981,
          n. 121. 
              8.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre
          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della
          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
          graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi',
          stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di
          formazione. 
              Art. 6 (Promozione ad  agente  scelto  tecnico).  -  La
          promozione ad agente scelto tecnico si  consegue,  a  ruolo
          aperto, mediante scrutinio per  merito  assoluto  al  quale
          sono  ammessi  gli  agenti  tecnici  che  alla  data  dello
          scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di  effettivo
          servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di
          formazione di cui al precedente articolo." 
              "Art.  9  (Promozione  ad  assistente  tecnico).  -  La
          promozione  alla  qualifica  di   assistente   tecnico   si
          consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto dopo  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica di agente scelto tecnico." 
              "Art. 20-ter (Mansioni del  personale  appartenente  al
          ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici).  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici  svolge
          mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel
          settore tecnico al  quale  e'  adibito,  con  capacita'  di
          utilizzazione  di  mezzi  e  strumenti   complessi   e   di
          interpretazione di  disegni,  grafici  e  dati  nell'ambito
          delle direttive di massima ricevute. 
              2. Lo stesso personale esercita, inoltre,  nel  settore
          tecnico di impiego,  attivita'  di  guida  e  controllo  di
          unita' operative sottordinate, con responsabilita'  per  il
          risultato conseguito.  Collabora  con  i  propri  superiori
          gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di   temporaneo
          impedimento o assenza. 
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente  capo
          tecnico, oltre a quanto gia'  specificato,  possono  essere
          attribuiti incarichi specialistici richiedenti  particolari
          conoscenze  tecniche  ed  attitudini.   In   relazione   al
          qualificato    profilo    professionale    raggiunto,    ai
          sovrintendenti capo tecnici,  che  maturano  otto  anni  di
          effettivo  servizio   nella   qualifica,   possono   essere
          affidati, anche permanendo nello stesso  incarico,  compiti
          di maggiore responsabilita', tra le mansioni  previste  dai
          commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la  qualifica
          rivestita, la denominazione "coordinatore", che  determina,
          in  relazione  alla  data   di   conferimento,   preminenza
          gerarchica, anche nei casi di pari  qualifica  con  diversa
          anzianita'. I soggetti di cui  al  primo  periodo  svolgono
          altresi'   mansioni   di   coordinamento   del    personale
          dipendente, anche in servizi  non  operativi,  al  fine  di
          assicurare la funzionalita' degli uffici e  lo  svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 3 bis, il personale: 
              che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
          inferiore a «distinto» o  che  nel  quinquennio  precedente
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              4. Al  suddetto  personale  possono  essere  attribuiti
          compiti di istruzione del personale sottordinato." 
              "Art. 23 (Mobilita'  nell'ambito  della  qualifica  del
          personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici). -
          E'  in  facolta'  dell'Amministrazione,   nell'ipotesi   di
          determinazione di un nuovo profilo o settore  professionale
          nell'ambito del ruolo degli  ispettori  tecnici,  disporre,
          per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche
          in relazione  al  titolo  di  studio  posseduto,  corsi  di
          qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni. 
              La stessa facolta' puo' essere esercitata per  disporre
          il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro
          di  detto  ruolo,  ove  le  esigenze  di  servizio  abbiano
          determinato la modifica della ripartizione delle  dotazioni
          organiche delle qualifiche, nei diversi profili  o  settori
          professionali. 
              Art. 24 (Funzioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente al
          ruolo  degli  ispettori   tecnici   svolge   funzioni   che
          richiedono  preparazione  professionale  specialistica  nel
          settore tecnico al quale e' adibito. 
              2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto
          di competenza in operazioni su  apparati  ed  attrezzature,
          che presuppongono conoscenze  approfondite  delle  relative
          tecnologie. 
              3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
          possedute,  gli  appartenenti  al  ruolo  degli   ispettori
          tecnici possono essere preposti alla  direzione  di  unita'
          operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
          impartite ed i  risultati  conseguiti  e  possono  svolgere
          compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
          conto dei rapporti  di  gerarchia,  allo  stesso  personale
          possono  essere  attribuite  le  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento di piu' unita' operative,  nell'ambito  delle
          direttive  superiori,   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta. 
              4. In caso di assenza o impedimento  il  personale  del
          ruolo degli ispettori tecnici puo' sostituire il  superiore
          gerarchico. 
              5.  Il  personale  appartenente  alla   qualifiche   di
          ispettore  superiore  tecnico  e  di  sostituto   direttore
          tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti
          funzioni  che  richiedono  una   qualificata   preparazione
          professionale nel settore tecnico al quale e' adibito,  con
          conoscenze di elevato valore specialistico e collabora  con
          i  superiori  gerarchici  in  studi,  esperimenti  e  altre
          attivita'     richiedenti     qualificata      preparazione
          professionale, sostituendoli nella direzione di  uffici  in
          caso  di  assenza  o  impedimento.  Svolge,  altresi',   in
          relazione  alla  formazione  accademica   e   professionale
          acquisita, funzioni di indirizzo e  di  coordinamento,  con
          piena  responsabilita',  sul  personale  dipendente,  anche
          appartenente al ruolo degli ispettori tecnici. 
              5-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, ai  sostituti  direttori  tecnici,
          che maturano  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica, possono essere affidati, anche permanendo  nello
          stesso  incarico,  compiti  di  maggiore   responsabilita',
          secondo  la   graduazione   e   i   criteri   fissati   con
          provvedimento del  capo  della  polizia-direttore  generale
          della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3
          e  5,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la   qualifica
          rivestita, la denominazione "coordinatore", che  determina,
          in  relazione  alla  data   di   conferimento,   preminenza
          gerarchica, anche nei casi di pari  qualifica  con  diversa
          anzianita'. 
              5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 5-bis, il personale: 
              a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio  inferiore  a  «ottimo»  o  che  nel   quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Art. 25 (Nomina a vice  ispettore  tecnico).  -  1.  La
          nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore   tecnico   si
          consegue: 
              a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  pubblico
          concorso per titoli ed esami; 
              b)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli ed esami. 
              1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1,  messi  a
          concorso e  non  coperti,  sono  portati  in  aumento  alla
          vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. 
              Art. 25-bis (Concorso pubblico per  la  nomina  a  vice
          ispettore tecnico).  -  1.  Al  concorso  pubblico  di  cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
          cittadini italiani in possesso dei requisiti  generali  per
          la partecipazione ai pubblici concorsi, con  il  limite  di
          eta'  non  superiore  a   ventotto   anni   stabilito   dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997,n. 127, fatte salve restando  le
          deroghe di cui  al  predetto  regolamento  e  di  specifico
          titolo di  studio  d'istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario,  nonche',  ove  sia  previsto  dalla
          legge, del diploma  o  attestato  di  abilitazione,  ovvero
          laurea    triennale    tutti    attinenti     all'esercizio
          dell'attivita' inerente al  profilo  professionale  per  il
          quale  si  concorre.   L'idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo
          quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno,
          da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              2.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei   sopraintendenti
          tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
          sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio  e
          dell'eventuale  diploma   o   attestato   di   abilitazione
          professionale di cui al comma 1. 
              3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 
              4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
          colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai  tipi  di
          specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
          ad accertare il possesso delle capacita' professionali  per
          assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 
              5.  Gli  specifici  titoli  di  studio  di   istruzione
          secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o  attestati
          di abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti  al
          profilo professionale che devono possedere i candidati,  le
          materie oggetto delle prove di esame e il numero dei  posti
          da mettere a concorso  per  ciascun  profilo  professionale
          sono stabiliti dal bando di concorso. 
              6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
          graduatorie quanti sono i  profili  professionali  previsti
          dal bando di concorso. 
              7. I candidati collocatisi utilmente nella  graduatoria
          di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
          vengono  inseriti  in  un'unica  graduatoria   finale   del
          concorso secondo il punteggio riportato. 
              8. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          ispettori tecnici  con  il  trattamento  economico  di  cui
          all'art. 59 della legge 1  aprile  1981,  n.  121,  e  sono
          destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
          a  due  anni,  preordinato  anche  all'acquisizione   della
          specifica laurea triennale  individuata,  per  il  medesimo
          corso, con decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ai fini della  formazione
          tecnico professionale per l'assolvimento  delle  specifiche
          funzioni inerenti ai profili professionali per i  quali  e'
          stato   indetto   il   concorso.   I   frequentatori   gia'
          appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
          conservano la qualifica rivestita all'atto  dell'ammissione
          al corso. Gli allievi  vice  ispettori  tecnici  durante  i
          primi due anni di corso non  possono  essere  impiegati  in
          servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza,  di
          parata e d'onore. 
              8-bis. I vincitori  del  concorso  per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  ispettore  tecnico,  per  il  quale  e'
          richiesto, quale requisito di partecipazione,  il  possesso
          della laurea triennale, .frequentano un corso di formazione
          non superiore a  sei  mesi  quali  allievi  vice  ispettori
          tecnici. Al termine del corso di  formazione,  ottenuto  il
          giudizio di idoneita' al servizio  di  polizia  quali  vice
          ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le  prove
          pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica  di
          vice ispettore tecnico. 
              9.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del   concorso,   comprese   le
          eventuali forme  di  preselezione,  la  composizione  della
          commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento  dei
          corsi, in  relazione  alle  mansioni  tecniche  previste  e
          quelle degli esami di fine corso. 
              10. Gli allievi vice ispettori tecnici che  al  termine
          del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
          idoneita' al  servizio  di  polizia  quali  vice  ispettori
          tecnici e abbiano superato gli esami previsti  e  le  prove
          pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
          tecnici in prova e  sono  avviati  alla  .frequenza  di  un
          periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore
          ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova,  al  termine
          del periodo di prova, e sono confermati nel  ruolo  con  la
          qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della
          graduatoria finale. 
              Art. 25-ter (Concorso interno  per  la  nomina  a  vice
          ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli  di
          servizio ed esami di cui a/l'articolo 25, comma 1,  lettera
          b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e  in  un
          colloquio tendenti ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico-professionale ed e' riservato  al  personale  della
          Polizia di Stato in  possesso,  alla  data  del  bando  che
          indice  il  concorso,  di  un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo  di
          studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di
          laurea triennale,  e  che  ne/l'ultimo  biennio  non  abbia
          riportato la  deplorazione  o  sanzione  disciplinare  piu'
          grave  e  non  abbia  conseguito  un  giudizio  complessivo
          inferiore a "buono". Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'
          riservato agli appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti
          tecnici. 
              2. Il bando di concorso deve contenere la  ripartizione
          dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita'
          esistenti nei contingenti  di  ciascun  profilo  o  settore
          professionale. 
              3.  Al  termine  del  concorso  sono  compilate   tante
          graduatorie quanti sono i profili o  settori  professionali
          previsti dal bando di  concorso.  I  candidati  collocatisi
          utilmente nella graduatoria di ciascun  profilo  o  settore
          sono dichiarati vincitori del concorso e  vengono  inseriti
          in un'unica graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il
          punteggio riportato. 
              4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso
          di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore
          a sei mesi, conservando  la  qualifica  rivestita  all'atto
          dell'ammissione al corso. 
              5.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza,  sono  stabilite   le
          modalita' di  svolgimento  del  concorso,  la  composizione
          della  commissione   esaminatrice   e   le   modalita'   di
          svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione  alle
          mansioni tecniche previste e quelle  di  svolgimento  degli
          esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle
          funzioni inerenti ai vari profili professionali  o  settori
          per i quali e' indetto il concorso. 
              6. Coloro che abbiano superato  gli  esami  finali  del
          corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine
          di graduatoria dell'esame finale, formata con le  modalita'
          previste per la graduatoria del  concorso,  con  decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
          quale si  sono  verificate  le  vacanze  e  con  decorrenza
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del corso di formazione. 
              Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E'  dimesso
          dai corsi di formazione tecnico-professionale di  cui  agli
          articoli 25-bis e 25-ter il personale che: 
              a) dichiara di rinunciare al corso; 
              b) non supera gli esami di fine corso; 
              c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso  per
          piu'  di   sessanta   giorni.   Nell'ipotesi   di   assenza
          determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero
          da infermita' dipendente da causa di servizio il  personale
          e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al  primo   corso
          successivo   al   riconoscimento   della   sua    idoneita'
          psico-fisica. I frequentatori  provenienti  dai  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato,  dimessi  dal  corso  per
          infermita'  o  altra  causa  indipendente   dalla   propria
          volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di
          diritto al primo corso successivo al  cessare  della  causa
          impeditiva. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del Capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'istituto. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle  esercitazioni  pratiche
          viene promosso con la stessa decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso e nella stessa  graduatoria  si  colloca  nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
              6. I frequentatori provenienti dai ruoli del  personale
          della Polizia di Stato che non superano il corso permangono
          nella  qualifica  rivestita  nei   suddetti   ruoli   senza
          detrazione dell'anzianita', sono restituiti al  servizio  e
          sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza
          del corso successivo,  purche'  continuino  a  possedere  i
          requisiti previsti." 
              "Art. 28 (Promozione a  ispettore  tecnico).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue,
          a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto,  al
          quale sono ammessi i vice  ispettori  tecnici  che  abbiano
          compiuto due anni di effettivo servizio nella  qualifica  ,
          oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis,
          comma 8, ovvero ai sei mesi di corso  di  cui  all'articolo
          25-bis, comma 8-bis." 
              "Art. 31 (Promozione a ispettore capo tecnico). - 1. La
          promozione alla qualifica  di  ispettore  capo  tecnico  si
          consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
          di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno  sette  anni
          di effettivo servizio nella qualifica stessa.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.  240  (  per
          l'argomento v. nelle note alle premesse),  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio).  -  1.  Le
          cause di cessazione  dal  servizio  degli  appartenenti  ai
          ruoli della banda musicale  della  Polizia  di  Stato  sono
          quelle previste dagli articoli 129  e  seguenti  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3 . 
              2. Nei confronti degli appartenenti ai  predetti  ruoli
          si applicano le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  25  ottobre  1981,  n.  738,  riguardante
          l'utilizzazione  del  personale  delle  forze  di   polizia
          invalido per causa di servizio. 
              3. Il personale della banda musicale della  Polizia  di
          Stato, riconosciuto parzialmente  inidoneo  ai  servizi  di
          istituto ai sensi del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica  25  ottobre  1981,   n.   738,   transita,   in
          sovrannumero,  nella  corrispondente  qualifica  del  ruolo
          degli ispettori tecnici  del  settore  supporto  logistico,
          rendendo  indisponibile  un  corrispondente   posto   nella
          qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  tecnici,  e
          puo' essere destinato  anche  alle  attivita'  di  supporto
          logistico della banda musicale."; 
              3-bis. Fuori dalle  ipotesi  di  cui  al  comma  3,  il
          personale del ruolo  degli  orchestrali  ritenuto  inidoneo
          all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal
          competente organo medico-legale  ulteriormente  impiegabile
          nei ruoli tecnici,  puo'  presentare  domanda  di  transito
          nella corrispondente qualifica del  ruolo  degli  ispettori
          tecnici, settore supporto logistico, entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento
          della  Commissione  Medica  Ospedaliera,  e   puo'   essere
          destinato anche alle attivita' di supporto logistico  della
          banda musicale.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 19 e 20  del
          decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), come modificati dal  presente
          decreto: 
              "Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica  sicurezza
          e di ufficiale di polizia giudiziaria). - Agli appartenenti
          alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella
          dei medici veterinari della Polizia di Stato e' attribuita,
          limitatamente alle funzioni  esercitate,  la  qualifica  di
          ufficiale di  pubblica  sicurezza  e,  con  esclusione  dei
          dirigenti superiori e del  dirigente  generale,  quella  di
          ufficiale di polizia giudiziaria. 
              Fermo restando il disposto dell'art. 32, i  medici  dei
          ruoli professionali dei sanitari  della  Polizia  di  Stato
          provenienti dal disciolto Corpo delle guardie  di  pubblica
          sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di  cui
          all'art.  21  e  seguenti,  nell'espletamento  delle   loro
          funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali  di  pubblica
          sicurezza e di polizia giudiziaria. 
              Art. 8 (Incarichi temporanei). - Gli appartenenti  alle
          carriere dei medici e  dei  medici  veterinari  di  Polizia
          della  Polizia  di  Stato  possono  essere  autorizzati  ad
          assumere incarichi temporanei di insegnamento e di  ricerca
          scientifica purche' compatibili con i  doveri  del  proprio
          servizio. 
              I  medici  della  Polizia  di  Stato   possono   essere
          autorizzati a frequentare  le  scuole  di  specializzazione
          presso  le  Universita'  in  settori   di   interesse   per
          l'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              L'autorizzazione ha validita'  annuale  e  puo'  essere
          rinnovata anche in relazione al profitto." 
              "Art.  19  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso il
          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -  Il  rapporto
          informativo, redatto a norma degli articoli  62  e  63  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 , per il  personale  di  cui  al  presente  decreto  in
          servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
          compilato: 
              a) (soppressa). 
              b) per il medico principale, e  il  medico  veterinario
          principale, dal direttore della divisione da cui dipendono;
          il rapporto informativo viene  vistato  dal  direttore  del
          servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio
          centrale presso il quale  prestano  servizio  che,  per  il
          tramite  della  direzione  centrale   del   personale,   lo
          trasmette con  le  proprie  osservazioni  al  consiglio  di
          amministrazione per il giudizio complessivo; 
              c) per il medico e il medico veterinario della  Polizia
          di Stato, dal direttore della  divisione  presso  la  quale
          presta servizio. Il giudizio complessivo  e'  espresso  dal
          capo della Polizia. 
              Art.  20  (Organi  competenti  alla  compilazione   del
          rapporto informativo per il personale  in  servizio  presso
          gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto  informativo
          del personale di cui al  presente  decreto  legislativo  in
          servizio  presso  gli  uffici  e  reparti  periferici,   e'
          compilato: 
              a) (soppressa). 
              b) per i medici e i medici  principali,  per  i  medici
          veterinari    e    i    medici    veterinari    principali,
          rispettivamente, dal primo dirigente  medico  o  dal  primo
          dirigente  medico  veterinario   dal   quale   direttamente
          dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non  dipenda
          da un primo dirigente  medico,  o  da  un  primo  dirigente
          veterinario il rapporto informativo e' compilato  dal  vice
          questore vicario, per il personale in servizio in questura,
          e, negli altri casi dal dirigente  dell'ufficio  o  reparto
          presso il quale presta servizio, previa acquisizione  degli
          elementi   di   valutazione   professionale   forniti   dal
          competente   dirigente   medico,   o   medico   veterinario
          individuato con il regolamento di semplificazione  previsto
          dall'articolo 1  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50.  Il
          rapporto informativo  viene  vistato  dal  direttore  della
          direzione o ufficio centrale da cui  dipende  che,  per  il
          tramite della Direzione centrale per le risorse  umane,  lo
          trasmette con  le  proprie  osservazioni  al  consiglio  di
          amministrazione   per   il   giudizio   complessivo.   Fino
          all'emanazione del suddetto regolamento,  le  modalita'  di
          attuazione di cui alla presente  lettera  sono  individuate
          con decreto del capo della Polizia-direttore generale della
          Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a
          decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta
          nell'anno 2001.". 
              - La rubrica del Titolo I  del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle  note  alle
          premesse), reca: "Carriera dei funzionari della Polizia  di
          Stato che espletano funzioni di polizia.". 
              - La rubrica del Titolo II del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle  note  alle
          premesse),  reca:  "Carriera  dei  funzionari  tecnici   di
          Polizia.". 
              - La rubrica del Titolo III del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle  note  alle
          premesse),  reca:"Carriere  dei   medici   e   dei   medici
          veterinari di Polizia.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 9,  11,  32,
          36, 37, 47, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  65,  e  65-ter
          del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse),  come  modificati
          dal presente decreto: 
              "Art.  3  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          Polizia mediante concorso pubblico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di commissario,  ai  sensi  dell'articolo  2-bis,
          comma 1, lettera a), avviene  mediante  concorso  pubblico,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini italiani che godono dei diritti  politici  e  che
          sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai
          sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per
          la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
          e'   stabilito   dal   regolamento   adottato   ai    sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.
          I limiti di eta' per la  partecipazione  al  concorso  sono
          quelli  stabiliti  dal  regolamento   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle  previste
          dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          indicati la classe di  appartenenza  dei  corsi  di  laurea
          magistrale o specialistica ad indirizzo  giuridico  il  cui
          superamento costituisce condizione per la partecipazione al
          concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea magistrali o
          in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, e delle sue disposizioni  attuative.  Con  il
          medesimo  decreto  sono  indicate  le  classi   di   laurea
          triennali  ad  indirizzo   giuridico   richieste   per   la
          partecipazione al  concorso  interno  di  cui  all'articolo
          5-bis, comma 2  e  per  la  promozione  alla  qualifica  di
          ispettore superiore e di  ispettore  superiore  tecnico  di
          cui, rispettivamente, all'articolo  31-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335  e  all'articolo  31-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 
              3.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  effettuazione  delle  prove  di   efficienza
          fisica,  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica   e
          attitudinale e le relative modalita' di  accertamento.  Con
          il medesimo decreto sono, altresi'  previste  le  eventuali
          forme di preselezione per la partecipazione al concorso  di
          cui al comma 1, le prove di esame,  scritte  ed  orali,  le
          prime in numero  non  inferiore  a  due,  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni
          esaminatrici  e  di  formazione   delle   graduatorie,   le
          categorie  dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 
              4.  Il  venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di  commissario,  determinati  con
          modalita' stabilite nel decreto  di  cui  al  comma  3,  e'
          riservato al personale della Polizia di Stato  in  possesso
          del prescritto diploma di laurea ad indirizzo  giuridico  e
          con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei
          posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,  per  l'altra
          meta', al restante personale con un'anzianita' di  servizio
          effettivo non inferiore a  cinque  anni,  in  possesso,  in
          entrambi i casi, dei requisiti attitudinali  richiesti.  ll
          predetto personale non deve aver riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, la sanzione disciplinare della pena  pecuniaria
          o altra sanzione piu' grave e deve  aver  riportato,  nello
          stesso periodo, un giudizio  complessivo  non  inferiore  a
          "ottimo". 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla
          qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di
          cui all'articolo  3  frequentano  un  corso  di  formazione
          iniziale  della  durata  di  due  anni  presso   l'Istituto
          superiore di polizia, finalizzato  anche  al  conseguimento
          del master universitario di secondo livello, sulla base  di
          programmi e modalita' coerenti  con  le  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei.  L'insegnamento   e'
          impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo i principi stabiliti dall'articolo 60  della  legge
          1° aprile 1981, n. 121. 
              2. Il corso  di  formazione  iniziale  per  coloro  che
          accedono   alla   qualifica   di   commissario   ai   sensi
          dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato  in
          due cicli accademici annuali,  comprensivi  di  un  periodo
          applicativo  presso  strutture  della  Polizia   di   Stato
          finalizzato  all'espletamento   delle   funzioni   previste
          dall'articolo  2.  Durante  la  frequenza   del   corso   i
          commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
          corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
          non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
          servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 
              3. Il direttore  dell'Istituto  superiore  di  polizia,
          sentito il comitato direttivo, al termine del  primo  ciclo
          esprime nei confronti  dei  frequentatori  un  giudizio  di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli   stessi,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 
              4. I commissari che hanno superato l'esame  finale  del
          corso di formazione iniziale e che  sono  stati  dichiarati
          idonei al  servizio  di  polizia,  prestano  giuramento  ed
          accedono, con la qualifica di commissario  capo  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di fine  corso,  al  periodo  di
          tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica
          finale, finalizzato anche all'esercizio delle  funzioni  di
          cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Al termine del periodo di  tirocinio,
          che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del
          dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7,
          la  conferma  nella  qualifica  di  commissario   capo   e'
          effettuata  previa  valutazione  positiva   del   dirigente
          dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto
          di cui al comma 6. 
              5. (abrogato). 
              6. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale,  i  criteri  per  lo  svolgimento   del   periodo
          applicativo, i criteri per la formulazione dei  giudizi  di
          idoneita', le modalita' di svolgimento  dell'esame  finale,
          nonche' i criteri per la formazione  della  graduatoria  di
          fine corso e quelli per la  verifica  finale  di  tirocinio
          operativo sono  determinati  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 
              7.  I  commissari  capo  sono  assegnati   ai   servizi
          d'istituto presso  gli  uffici  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
          dipartimento della  pubblica  sicurezza,  permanendo  nella
          sede di prima assegnazione per un periodo non  inferiore  a
          due anni, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
          effettuata   anche   in   relazione   a   quanto   previsto
          dall'articolo 10, comma 1. 
              8. L'assegnazione di cui al comma 7  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate dall'Amministrazione. 
              9. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della  Polizia  di  Stato  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121." 
              "Art.  9  (Promozione  alla  qualifica   di   dirigente
          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  dirigente
          superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili  al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,  abbia
          compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
              2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze." 
              "Art. 11  (Nomina  a  dirigente  generale  di  pubblica
          sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza
          sono nominati tra i dirigenti superiori. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno e'  costituita
          la  commissione  consultiva  per  la  nomina  a   dirigente
          generale di pubblica sicurezza a dirigente generale tecnico
          ed a dirigente generale medico,  composta  dal  capo  della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,  che
          la presiede, e dai prefetti  provenienti  dai  ruoli  della
          Polizia di Stato in servizio presso il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza. 
              3. La commissione consultiva  individua,  nella  misura
          non inferiore a due volte il numero dei posti  disponibili,
          i funzionari aventi la  qualifica  di  dirigente  superiore
          idonei alla nomina a dirigente generale, sulla  base  delle
          esperienze professionali maturate  e  dell'intero  servizio
          prestato nei ruoli  nella  carriera  dei  funzionari  della
          Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad  assolvere  le
          piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 
              4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
          la  direzione  centrale  del   personale   trasmette   alla
          commissione tutti gli elementi valutativi e informativi  in
          suo possesso. 
              5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
          proposta  al  Consiglio  dei  Ministri,  fra  i  funzionari
          indicati dalla commissione. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano per le nomine  da  conferire  a  partire  dal  1°
          gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi  le
          disposizioni vigenti." 
              "Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nella carriera dei funzionari tecnici). -  1.  I  vincitori
          dei  concorsi  di  cui  all'articolo  31  sono  ammessi   a
          frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico
          della durata di un  anno  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia, .finalizzato anche  al  conseguimento  del  master
          universitario di secondo livello, sulla base di'  programmi
          e modalita' coerenti con le norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito  da
          docenti     universitari,     magistrati,      appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo i principi stabiliti dall'articolo 60  della  legge
          1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza  del  corso  i
          direttori tecnici rivestono le qualifiche di  ufficiale  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale  di  polizia  giudiziaria
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  la
          carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori,
          al di fuori del periodo  applicativo,  non  possono  essere
          impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo  i  servizi   di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
              2. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale, le modalita'  di  attribuzione  del  giudizio  di
          idoneita', di svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  di
          formazione della graduatoria finale sono determinate con il
          decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5,
          ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1,  lettera
          e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 
              4. I  direttori  tecnici  che  hanno  superato  l'esame
          finale del corso di formazione iniziale e  che  sono  stati
          dichiarati  idonei  al  servizio   di   polizia,   prestano
          giuramento ed  accedono,  con  la  qualifica  di  direttore
          tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria  di
          fine corso, al periodo di tirocinio operativo della  durata
          di  due  anni,  con  verifica  finale,  finalizzato   anche
          all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30,  comma
          3. Il giudizio di  idoneita'  al  servizio  di  polizia  e'
          espresso dal direttore della scuola superiore  di  polizia.
          Al termine del periodo  di  tirocinio,  la  conferma  nella
          qualifica di direttore  tecnico  principale  e'  effettuata
          previa valutazione  positiva  del  dirigente  dell'ufficio,
          secondo le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 4, comma  6.  Gli  stessi  sono  assegnati  ai
          servizi   d'istituto   secondo   le   modalita'    previste
          dall'articolo 4, comma  8,  ferma  restando  la  permanenza
          nella  sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  due  anni,  fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale,
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121." 
              "Art.  36  (Promozione  alla  qualifica  di   dirigente
          superiore  tecnico).  -  1.  La  promozione   a   dirigente
          superiore  tecnico  si  consegue,  nei  limiti  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
          la qualifica di primo dirigente tecnico  che,  alla  stessa
          data, abbia compiuto  cinque  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica. 
              2. Nello scrutinio  per  merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di istituto  dei  tecnici  della  Polizia  di
          Stato. 
              3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze. 
              "Art.  37  (Norma  di  rinvio).  -  1.   Al   personale
          appartenente  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  3,
          lett. b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13,
          27 e 28-bis. 
              1-bis. L'articolo 27  si  applica  anche  al  personale
          appartenente alla carriera  dei  funzionari  tecnici  della
          Polizia  di  Stato,   gia'   in   servizio   presso   altre
          Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli." 
              "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nelle carriere dei medici e dei medici veterinari). - 1.  I
          vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono  ammessi
          a   frequentare   un   corso   di    formazione    iniziale
          teorico-pratico di un anno, presso la scuola  superiore  di
          polizia, finalizzato  anche  al  conseguimento  del  master
          universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
          modalita' coerenti con  le  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli atenei. La  scuola  superiore  di  polizia,
          finalizzato anche al conseguimento del master universitario
          di secondo livello, sulla base  di  programmi  e  modalita'
          coerenti con le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica
          degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti
          universitari, magistrati, appartenenti  all'Amministrazione
          dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i  principi
          stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121. Durante la frequenza del corso i  medici  e  i  medici
          veterinari della Polizia di Stato rivestono  le  qualifiche
          di ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
          Polizia  giudiziaria  limitatamente   all'esercizio   delle
          funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante  il
          corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
          non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
          servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 
              2. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale, le modalita'  di  attribuzione  del  giudizio  di
          idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
          della graduatoria finale sono determinate con il decreto di
          cui all'articolo 4, comma 6. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5,
          ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1,  lettera
          e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 
              4. I medici e i medici veterinari  che  hanno  superato
          l'esame finale del corso di formazione iniziale e che  sono
          stati dichiarati idonei al servizio  di  polizia,  prestano
          giuramento ed accedono alla qualifica di medico  principale
          e di medico veterinario principale, secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso.  Il  giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai  servizi
          d'istituto secondo le modalita' previste  dall'articolo  4,
          comma 8, fermo restando la permanenza nella sede  di  prima
          assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335. 
              5. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121." 
              "Art.  51  (Promozione  alla  qualifica  di   dirigente
          superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore
          medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa  data,
          abbia compiuto almeno cinque  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica. 
              2. Nello scrutinio  per  merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di  istituto  dei  medici  della  Polizia  di
          Stato. 
              3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze." 
              "Art.  53  (Norma  di  rinvio).  -  1.   Al   personale
          appartenente ai  ruoli  professionali  dei  sanitari  della
          Polizia di  Stato  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e  10,
          e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis." 
              "Art. 58 (Conferimento dei posti di funzione di livello
          dirigenziale). - 1. Tutti gli incarichi  di  funzione  sono
          conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto
          della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e  dei
          programmi da realizzare, nonche' delle attitudini  e  delle
          capacita' professionali dei funzionari. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere
          individuate,   in   rapporto   alla   medesima    qualifica
          dirigenziale, piu' posizioni graduate  secondo  la  diversa
          rilevanza degli incarichi. 
              3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale  sono
          conferiti ai dirigenti generali con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  sentito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              4. Gli incarichi di funzione dirigenziale,  nell'ambito
          delle     articolazioni     centrali     e      periferiche
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza,   sono
          conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice  questori,  ai
          primi dirigenti  e  ai  dirigenti  superiori  e  qualifiche
          corrispondenti dal capo della polizia - direttore  generale
          della pubblica sicurezza. 
              5.  Restano  ferme  le  disposizioni   concernenti   il
          collocamento   in   disponibilita',   il   comando   e   il
          collocamento fuori ruolo. 
              Art. 59 (Commissione per la progressione in  carriera).
          - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  istituita  la  commissione  per  la
          progressione in carriera del  personale  appartenente  alla
          carriera dei funzionari della Polizia di Stato,  presieduta
          dal capo della polizia - direttore generale della  pubblica
          sicurezza e composta  dal  vice  direttore  generale  della
          pubblica sicurezza con  funzioni  vicarie  e  dai  prefetti
          provenienti dai ruoli della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza.  Il  capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          puo' delegare le funzioni di presidente al  vice  direttore
          generale con  funzioni  vicarie.  Il  suddetto  regolamento
          determina le norme di organizzazione e funzionamento  della
          commissione. 
              2. Ai fini della progressione in carriera del personale
          delle carriere dei medici,  dei  medici  veterinari  e  dei
          funzionari tecnici, la commissione di cui al  comma  1,  e'
          integrata,  rispettivamente,  dal  direttore  centrale   di
          sanita'  e  dal  dirigente  generale  tecnico,  ovvero,  in
          sostituzione, rispettivamente,  da  uno  dei  direttori  di
          servizio  della  medesima  direzione  centrale  e   da   un
          dirigente superiore tecnico. 
              3. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono
          svolte  da  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica  non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto,   o
          qualifica equiparata della carriera dei funzionari  tecnici
          in servizio presso la direzione centrale del personale  del
          dipartimento della pubblica sicurezza. 
              4. Ai lavori della commissione partecipa,  in  qualita'
          di  relatore  e  senza  voto,  il  direttore  centrale  del
          personale o, in caso di  impedimento,  su  sua  delega,  il
          direttore di un servizio della medesima direzione. 
              5. Per l'espletamento delle funzioni di  cui  ai  commi
          precedenti la direzione centrale  del  personale  trasmette
          alla  commissione   tutti   gli   elementi   valutativi   e
          informativi in suo possesso. 
              6.   La   commissione   formula   al    consiglio    di
          amministrazione  la  proposta  di  graduatoria  di   merito
          relativa  ai  funzionari  ammessi  a  valutazione  per   la
          promozione alle qualifiche di commissario,  di  commissario
          capo, di vice questore, di primo dirigente e  di  dirigente
          superiore e qualifiche equiparate  e  per  l'ammissione  al
          corso di formazione per l'accesso alla  qualifica  di  vice
          questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla  base  dei
          criteri  di  valutazione,  determinati  dal  consiglio   di
          amministrazione  secondo  le  disposizioni  di   cui   agli
          articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta  della
          medesima commissione. 
              7.  Il  consiglio   di   amministrazione   approva   la
          graduatoria motivando le decisioni adottate in  difformita'
          alla proposta formulata dalla commissione. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle nomine e alle promozioni  successive  al  31
          dicembre 2001. 
              Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1.  Non
          e' ammesso  a  scrutinio  il  personale  appartenente  alle
          carriere di cui al presente decreto che: 
              a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato
          un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; 
              b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la
          sanzione disciplinare della pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato
          la sanzione disciplinare della deplorazione; 
              d)  nei  cinque  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia
          riportato la sanzione disciplinare  della  sospensione  dal
          servizio. 
              2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  non  trovano
          applicazione  con  riferimento   ai   giudizi   complessivi
          espressi  ed  alle  sanzioni  disciplinari  irrogate   fino
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
              Art.  61   (Sospensione   dalla   partecipazione   agli
          scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione  il
          personale  delle  carriere  di  cui  al  presente   decreto
          rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
          delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a)  e  b),
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              2. Nei confronti del personale di cui al  comma  1,  si
          applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e  95
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli
          scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001. 
              Art. 62  (Valutazione  annuale  dei  dirigenti).  -  1.
          L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  sulla  base
          anche dei risultati del controllo di  gestione,  valuta  le
          prestazioni dei dirigenti superiori  dei  primi  dirigenti,
          dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche
          equiparate della Polizia di Stato, nonche' i  comportamenti
          relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
          organizzative ad essi assegnate. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti  superiori  i
          primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti
          e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio  di
          ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
          precedente. 
              3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato  composto
          da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della  Polizia
          di Stato in servizio presso il Dipartimento della  pubblica
          sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza, redige,  sulla
          base della relazione presentata da ciascun  dirigente,  una
          scheda di valutazione. 
              4. Il giudizio valutativo finale e' espresso  dal  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza, entro il successivo 30 giugno. 
              5. La scheda di valutazione  comprensiva  del  giudizio
          valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro
          trenta giorni dalla formulazione  del  giudizio  valutativo
          finale. 
              6. La  scheda  di  valutazione  per  il  personale  con
          qualifica di primo dirigente di vice  questore  e  di  vice
          questore aggiunto sostituisce il  rapporto  informativo  di
          cui  all'articolo  62  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  anche  ai  fini  degli
          scrutini di promozione. 
              7. I contenuti della relazione di cui al  comma  2,  le
          modalita' della relativa compilazione  e  presentazione,  i
          parametri della procedura di valutazione e i criteri per la
          formulazione del giudizio valutativo finale sono  stabiliti
          con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio
          di amministrazione, su proposta del capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza. 
              8.  L'esito  negativo  della  valutazione  comporta  la
          revoca   dell'incarico   ricoperto   ed   e'   tenuto    in
          considerazione ai fini della  progressione  in  carriera  e
          dell'attribuzione di nuove funzioni. 
              9. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  a  decorrere  dall'anno   2004,   in   relazione
          all'attivita' svolta nell'anno 2003. 
              Art.  63  (Promozioni  per  merito  straordinario  alle
          qualifiche dirigenziali). - 1. Per  il  conferimento  delle
          promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice
          questore aggiunto, di vice questore, di primo  dirigente  e
          di dirigente superiore,  e  qualifiche  corrispondenti,  la
          commissione per la progressione  in  carriera  formula  una
          proposta  al   consiglio   di   amministrazione.   Per   il
          conferimento delle promozioni per merito straordinario alle
          qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,  la
          commissione per la progressione in carriera, ai fini  della
          proposta al consiglio  di  amministrazione,  valuta,  oltre
          alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere
          le funzioni  della  qualifica  superiore,  sulla  base  dei
          criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per
          merito comparativo  alle  qualifiche  anzidette.  Non  puo'
          conseguire la  promozione  per  merito  straordinario  alle
          qualifiche di primo  dirigente  o  dirigente  superiore  il
          funzionario che riporti un punteggio inferiore al  settanta
          per cento del coefficiente totale massimo  attribuibile  al
          personale scrutinato ai sensi dei  sopracitati  criteri  di
          massima. 
              2. Non possono essere attribuite promozioni per  merito
          straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di  una
          volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di
          un'ulteriore promozione, al  funzionario  interessato  sono
          attribuiti i benefici economici  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo  75  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335." 
              "Art.  65  (Rideterminazione  delle  funzioni  e  delle
          dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla
          determinazione   della   struttura   organizzativa    delle
          articolazioni centrali e  periferiche  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo  6,  comma
          1, della legge 31  marzo  2000,  n.  78,  le  funzioni  del
          personale delle carriere di cui al presente decreto possono
          essere modificate con il regolamento previsto dal  medesimo
          articolo 6. 
              2. Le dotazioni organiche,  per  esigenze  operative  e
          funzionali sopravvenute, potranno essere modificate,  senza
          oneri aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e  ferma
          restando la  dotazione  organica  complessiva  di  ciascuna
          carriera, con  regolamento  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." 
              "Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione  della
          Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto
          dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 339, il personale delle carriere della Polizia di Stato,
          giudicato  assolutamente  inidoneo   all'assolvimento   dei
          compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita'  riportati
          in servizio e per causa di servizio che abbiano dato  luogo
          a  pensione  privilegiata  ordinaria   delle   prime   otto
          categorie,    e'     iscritto     nel     ruolo     d'onore
          dell'Amministrazione  della  Pubblica   Sicurezza,   previa
          dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di
          appartenenza, ovvero, nelle ipotesi  di  cui  al  comma  3,
          previo giudizio medico-legale di  inidoneita'  assoluta  al
          servizio. 
              2. Il personale di cui al comma 1, iscritto  nel  ruolo
          d'onore, puo' essere richiamato in  servizio,  con  il  suo
          consenso, in casi particolari,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   per   essere   impiegato   in   incarichi
          compatibili con  l'infermita'  riportata  e  diversi  dalla
          direzione di  reparti  operativi,  sentita  la  commissione
          consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 
              3. Il personale di cui al comma 1,  decorato  al  valor
          civile o militare, che non abbia superato i limiti di  eta'
          previsti  per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  puo'
          chiedere di permanere o essere richiamato in  servizio  per
          essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione
          fisica, individuati con decreto del Ministro  dell'interno,
          sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
          738. Il  trattenimento  o  il  richiamo  in  servizio  sono
          disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4. Per la progressione in carriera del personale di cui
          al  presente  articolo  iscritto  nel  ruolo  d'onore,   la
          disciplina prevista per il  conferimento  delle  promozioni
          nel ruolo  di  provenienza  si  applica  con  le  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto  delle
          particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni
          da conferire nel limite dei posti  disponibili,  il  numero
          dei posti riservati agli appartenenti al ruolo  d'onore  e'
          determinato, di volta in  volta,  in  proporzione  pari  al
          rapporto  tra  il  numero  dei  posti   disponibili   nelle
          corrispondenti qualifiche del ruolo  di  provenienza  e  il
          numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse.
          Qualora il rapporto sia inferiore a  uno,  la  frazione  di
          posto e' arrotondata per eccesso all'unita'. 
              5. Al personale di cui ai commi 2 e  3  si  applica  il
          trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in
          godimento  e  il  trattamento  economico  previsto  per  la
          qualifica di  appartenenza,  riconoscendo,  ai  fini  della
          progressione economica, l'anzianita'  maturata  al  momento
          della cessazione dal  servizio,  nonche'  il  diritto  agli
          assegni   di   superinvalidita',    di    assistenza,    di
          accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto  della
          definitiva cessazione dal servizio, ove il  richiamo  o  la
          permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano
          superiori  ad  un  anno  e  siano  stati   retribuiti   con
          trattamento economico  in  attivita',  sono  assicurati  la
          riliquidazione  del  trattamento   di   quiescenza   e   il
          trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo  stipendio
          spettante in attivita' di servizio. 
              6.  Il  richiamo  o  la  permanenza  in  servizio   del
          personale   iscritto   delle   carriere    d'onore    rende
          indisponibili,  fino  alla  cessazione  dal  servizio   del
          personale medesimo, un  numero  di  posti  nella  qualifica
          iniziale delle carriere di provenienza, tale da  assicurare
          l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato. 
              7.  Fermo  restando  quanto  stabilito   dal   presente
          articolo, al personale  delle  carriere  della  Polizia  di
          Stato iscritto nel ruolo d'onore si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni  previste  per  gli  ufficiali
          delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel
          ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi  dell'articolo
          116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e  dell'articolo  1
          della legge 27 febbraio 1989, n. 79.".