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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 62

Rapporti informativi


Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
1) competenza professionale;
2) capacità di risoluzione;
3) capacità organizzativa;
4) qualità dell'attività svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze
((dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.))
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