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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  7-7-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Istituzione dei ruoli
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli
((e la seguente carriera))
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
((c-bis) carriera dei funzionari))
.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli
((e alla predetta carriera))
, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. (15)
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale".
Il predetto D.Lgs. ha, inoltre, disposto che "La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".