DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal: 17-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28. 
                  Cause di cessazione dal servizio 
 
  1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai  ruoli
della banda musicale della Polizia  di  Stato  sono  quelle  previste
dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si  applicano
le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle
forze di polizia invalido per causa di servizio. 
  3. Il personale  della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato,
riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di  istituto  ai  sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  1981,
n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del
ruolo   degli   ispettori   tecnici   del   ((settore   di   supporto
logistico-amministrativo)), rendendo indisponibile un  corrispondente
posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori  tecnici,  e
puo' essere destinato anche  alle  attivita'  di  supporto  logistico
della banda musicale. 
  3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al  comma  3,  il  personale  del
ruolo degli  orchestrali  ritenuto  inidoneo  all'espletamento  delle
attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo  medico-legale
ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare  domanda
di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli  ispettori
tecnici, ((settore di supporto logistico-amministrativo)),  entro  il
termine di trenta giorni dalla data  di  notifica  del  provvedimento
della Commissione medica ospedaliera, e puo' essere  destinato  anche
alle attivita' di supporto logistico della banda musicale. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto  (con  l'art.  6,  comma  5,
lettera f) che a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e'  abrogato
l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,  come
modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12  maggio  1995,
n. 197.