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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal:  17-11-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 28

Cause di cessazione dal servizio
1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del
((settore di supporto logistico-amministrativo))
, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.
3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici,
((settore di supporto logistico-amministrativo))
, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, è abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.