LEGGE 31 marzo 2000, n. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 5/4/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 10-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
Disposizioni per l'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  e  per
    alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e'  determinata  la  struttura
organizzativa   delle   articolazioni    centrali    e    periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31,
primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle  dotazioni
organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri: 
a) economicita',  speditezza  e  rispondenza  al  pubblico  interesse
   dell'azione amministrativa; 
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso
   la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con
   funzioni strumentali o di supporto; 
c) ripartizione a livello centrale e  periferico  delle  funzioni  di
   direzione e  controllo,  con  riferimento  alla  funzione  di  cui
   all'articolo 4, numero 3), della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,
   secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale; 
d) flessibilita'  organizzativa,  da  conseguire   anche   con   atti
   amministrativi. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le  corrispondenze  tra
le denominazioni degli  uffici,  reparti  e  istituti  individuati  e
quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla  data  di
entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  ((2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita'  di
formazione e di addestramento del personale della Polizia  di  Stato,
e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di  Stato,  cui
e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza,  nell'ambito
della  dotazione  organica  vigente  e  fermo  restando   il   numero
complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno.
Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento
della pubblica sicurezza espletano  le  funzioni  di  raccordo  e  di
uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione  e
addestramento della Polizia  di  Stato.  Ferma  restando  la  diretta
dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della
legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al  primo
periodo del presente comma dipendono i predetti  istituti,  scuole  e
centri di formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente
allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento,  i
centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico. 
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   definite
l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle  scuole  della
Polizia di Stato. 
  2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai
relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente)). 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui  al  presente  articolo,  la  lettera  a)   del   secondo   comma
dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "a) dal personale addetto  agli  uffici  del  dipartimento  della
pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la
stessa si articola;". 
  4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  determinate  le
modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli  per
sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del  personale  dei
gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e 
,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni  individuali  e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
a) valutazione, per il personale da reclutare  nei  gruppi  sportivi,
   dei risultati  di  livello  almeno  nazionale  ottenuti  nell'anno
   precedente; 
b) previsione che i gruppi sportivi, delle Forze  di  polizia  e  del
   Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  firmatari  di  apposite
   convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
   rappresentati  nel  Comitato  sportivo  militare,  possano  essere
   riconosciuti ai fini sportivi e  possano  ottenere  l'affiliazione
   alle federazioni sportive  sulla  base  delle  disposizioni  dello
   statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle  disposizioni
   per l'affiliazione ed il riconoscimento  delle  societa'  e  delle
   associazioni sportive dilettantistiche; 
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle  bande  musicali,
   della specifica professionalita' e di titoli di studio  rilasciati
   da Conservatori di musica; 
d) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle  attivita'  dei
   gruppi sportivi e delle  bande  musicali,  ma  idoneo  ai  servizi
   d'istituto,   possa   essere   impiegato   in   altre    attivita'
   istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di
   appartenenza; 
d-bis)   assicurare   criteri    omogenei    di    valutazione    per
   l'autorizzazione delle  sponsorizzazioni  e  di  destinazione  dei
   proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43,  comma
   7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  di
cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
    b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  aprile   1987,   n.   240,   come   modificato
dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.