LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
(Contratti  di  sponsorizzazione  ed   accordi   di   collaborazione,
convenzioni con soggetti pubblici o privati,  contributi  dell'utenza
per i servizi pubblici non  essenziali  e  misure  di  incentivazione
                        della produttivita'). 
 
  1.  Al   fine   di   favorire   l'innovazione   dell'organizzazione
amministrativa  e  di  realizzare  maggiori  economie,  nonche'   una
migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche  amministrazioni
possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi   di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni,  senza  fini  di
lucro, costituite con atto notarile. 
  2. Le iniziative di  cui  al  comma  1  devono  essere  dirette  al
perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono  escludere  forme  di
conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e  quella  privata  e
devono  comportare  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti
disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1,  nel  rispetto
dei requisiti di cui al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche
quelle finalizzate  a  favorire  l'assorbimento  delle  emissioni  di
anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite  l'incremento  e  la
valorizzazione del patrimonio  arboreo  delle  aree  urbane,  nonche'
eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate  alla  creazione  e
alla manutenzione di una rete di aree  naturali  ricadenti  nel  loro
territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo'  inserire  il
nome, la ditta, il logo o il marchio dello  sponsor  all'interno  dei
documenti recanti comunicazioni  istituzionali.  La  tipologia  e  le
caratteristiche di  tali  documenti  sono  definite,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni.  Fermi  restando
quanto   previsto   dalla   normativa   generale   in   materia    di
sponsorizzazioni nonche'  i  vincoli  per  la  tutela  dei  parchi  e
giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane,
lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da  parte  dello  sponsor  ai
fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve
aver luogo con modalita' tali da non compromettere, in ogni caso,  la
possibilita'  di  ordinaria  fruizione  delle  stesse  da  parte  del
pubblico. Per le sole  amministrazioni  dello  Stato  una  quota  dei
risparmi cosi' ottenuti,  pari  al  5  per  cento,  e'  destinata  ad
incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di  risultato
dei dirigenti  appartenenti  al  centro  di  responsabilita'  che  ha
operato il risparmio; una quota pari al  65  per  cento  resta  nelle
disponibilita' di bilancio della  amministrazione.  Tali  quote  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
per le predette finalita', con decreti del Ministro del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica.  La  rimanente   somma
costituisce economia di bilancio. La  presente  disposizione  non  si
applica nei  casi  in  cui  le  sponsorizzazioni  e  gli  accordi  di
collaborazione  sono  diretti  a  finanziare  interventi,  servizi  o
attivita' non inseriti nei programmi di spesa  ordinari.  Continuano,
inoltre,  ad  applicarsi  le  particolari  disposizioni  in  tema  di
sponsorizzazioni   ed   accordi   con   i   privati   relative   alle
amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello  spettacolo,
nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 
  3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni  pubbliche  possono
stipulare convenzioni con  soggetti  pubblici  o  privati  dirette  a
fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti,  dedotti  tutti  i
costi, ivi comprese le spese di personale,  costituisce  economia  di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma,  che  non  si
applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello
spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4. Con uno o piu' regolamenti,  da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  le  pubbliche
amministrazioni individuano le  prestazioni,  non  rientranti  tra  i
servizi pubblici essenziali o non espletate  a  garanzia  di  diritti
fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un  contributo  da   parte
dell'utente,  e  l'ammontare  del  contributo   richiesto.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con regolamenti emanati  dal  Ministro  competente,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri;
i  regolamenti  sono   emanati   entro   novanta   giorni   da   tale
deliberazione. Per tali amministrazioni  gli  introiti  sono  versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  in
misura non superiore al 30  per  cento,  alla  corrispondente  unita'
previsionale  di  base  del  bilancio  per  incrementare  le  risorse
relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della
retribuzione di  risultato  dei  dirigenti  assegnati  ai  centri  di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 
  5. A decorere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i  titolari  dei
centri di responsabilita'  amministrativa  definiscono  obiettivi  di
risparmi  di  gestione  da  conseguire  in   ciascun   esercizio   ed
accantonano, nel corso della gestione,  una  quota  delle  previsioni
iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di  competenza
che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2  per
cento. La meta' degli importi costituisce economia  di  bilancio;  le
rimanenti somme sono destinate,  nell'ambito  della  medesima  unita'
previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione  della  produttivita'  del   personale   e   della
retribuzione di risultato  dei  dirigenti,  come  disciplinate  dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni  culturali
e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio  e'  pari
allo 0,50 per cento della quota accantonata  ai  sensi  del  presente
comma; l'importo residuo e'  destinato  ad  incrementare  le  risorse
relative all'incentivazione della produttivita' del  personale  e  le
retribuzioni di risultato  del  personale  dirigente  della  medesima
amministrazione. 
  6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5
non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali  di  base
"ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle  spese,
specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO,  di
cui  alla  unita'  previsionale  di  base   "accordo   ed   organismi
internazionali"   (interventi),   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 
  7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e  5,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  le  risorse  di  cui  ai
commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione  della  produttivita'  ed
alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle  misure
e con  le  modalita'  determinate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri  interessati,  in
analogia alle ripartizioni operate per  il  personale  del  "comparto
Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare  attuazione
alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,
ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. (19) (28) 
                                                               ((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto  (con  l'art.  6,  comma  5,
lettera m)) che a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 della citata legge e' abrogato
il presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001,
n. 86, (con l'art. 6) non prevede piu', nel nuovo testo dell'art.  6,
comma 5, l'abrogazione del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
315) che "In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per  ciascuna
attivita' di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai
terzi  concessionari   o   autorizzati,   prima   dell'inizio   delle
prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del  pertinente
capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti  interessati  secondo
criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa".