LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 5-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 3. 
             (Amministrazione della pubblica sicurezza) 
 
  L'Amministrazione della pubblica  sicurezza  e'  civile  ed  ha  un
ordinamento speciale. 
  Le sue funzioni sono esercitate: 
    (( a) dal personale addetto agli uffici  del  dipartimento  della
pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la
stessa si articola ));((31)) 
    b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse  dipendente
nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza; 
    c) dagli ufficiali ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  sotto  la
direzione  delle  autorita'  centrali  e  provinciali   di   pubblica
sicurezza. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la
modifica decorre dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui all'articolo 6 della suddetta legge.