DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 10.

  1.  Le  disposizioni  del  Titolo II - Capi I e II, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1987, n. 240, concernente il
nuovo  ordinamento  della banda musicale della Polizia di Stato, sono
modificate a norma dei seguenti commi:
  1-bis. All'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  In  caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo
di  beneficenza  le spese di cui ai commi precedenti possono essere a
carico dell'Amministrazione. Nel caso di attivita' musicali svolte in
convenzione  con  associazioni  culturali  o  altri  enti  pubblici o
privati,  nazionali  e  stranieri  che  svolgono attivita' musicale o
tetrale,   le  convenzioni  stesse  possono  stabilire  modalita'  di
reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese
di  cui  ai  commi  precedenti,  quali ad esempio l'uso, anche per le
attivita'    di    prova,   delle   strutture   o   degli   strumenti
dell'associazione o ente.".
  1-ter. All'articolo 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
    "8.  Per  manifestazioni  culturali di particolare rilievo, anche
nell'ambito  delle  convenzioni  di  cui  al  comma  5,  puo'  essere
previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione
centrale  per  gli  affari  generali  del Dipartimento della pubblica
sicurezza,  l'impiego  di  specifici gruppi strumentali della Banda o
l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.".
    1-quater.  All'articolo  6,  dopo  il  comma  1,  e'  inserito il
seguente:
  "1-bis.  Per  esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche
di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego
dei   maestri   componenti   della  Banda  nell'esecuzione  di  parti
strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.".
  2.  Al  primo  comma dell'art. 7, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
    " c) centotre orchestrali".
  3.  Al  primo  comma dell'art. 8, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
    " c) ruolo degli orchestrali: centotre posti".
  4. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    "Art.   11  (Ruolo  degli  orchestrali).  -  1.  Il  ruolo  degli
orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato
in   tre   parti   e   sei   qualifiche,  che  assumono  le  seguenti
denominazioni:
      I Parte:
        I Parte A
        I Parte B
      II Parte:
        II Parte A
        II Parte B
      III Parte:
        III Parte A
        III Parte B
    2.  Agli  appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti
compiti di esecuzione musicale.".
  5. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  14  (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale
della  banda  musicale  della  Polizia  di Stato si consegue mediante
pubblico  concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare
i  cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti  generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi.
    2.  Non  sono  ammessi  al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle  Forze  armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono
stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una
condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo o sono stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
    3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
    4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo
sui  servizi  e  sull'attivita'  della  Polizia di Stato della durata
massima di trenta giorni.".
  6. L'intitolazione dell'art. 17 e' sostituita dalla seguente:
    "(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)".
  7. L'intitolazione dell'art. 20 e' sostituita dalla seguente:
    "(Concorso per la nomina ad orchestrale)".
  8. L'intitolazione dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente:
    "(Modalita'   di  svolgimento  del  concorso  per  le  nomine  ad
orchestrale)".
  9. Dopo l'art. 15, e' inserito il seguente:
    "Art. l5-bis (Progressione). - 1. La progressione di carriera del
personale  del  ruolo  degli orchestrali avviene per anzianita' senza
demerito  al  compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G
allegata al presente decreto.".
  9-bis.  Dopo  l'articolo  15-bis  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
    "Art. 15-ter (Emolumento pensionabile)
    1. Agli orchestrali periti tecnici che abbiano compiuto tre anni
e  sei  mesi  di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni
precedenti  abbiano  riportato  un giudizio non inferiore a "buono" e
non  abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e'
attribuito  un  emolumento  pensionabile di lire 500.000 annue lorde,
valido  anche  per  la  tredicesima  mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita,  riassorbibile  con lo scatto gerarchico attribuito nello
stesso  livello  retributivo  ovvero all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore.
    2.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato
a  giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n.  55  e  successive  modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  per  l'applicazione  di  una  sanzione piu' grave della
deplorazione,  l'attribuzione  dell'emolumento  pensionabile avviene,
anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la  definizione dei relativi
procedimenti,   fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1.  Si
applicano  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  94  e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    Art.  15-quater  (Attribuzione  di  uno  scatto  aggiuntivo  agli
orchestrali periti tecnici superiori)
    1. Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato
sette  anni  di  effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno
scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
    2.  Lo  scatto  aggiuntivo  non  e'  attribuito  che nel triennio
precedente  abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel
biennio  precedente  abbia  riportato  una  sanzione piu' grave della
deplorazione.
    3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato
a  giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n.  55  e  successive  modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  per  l'applicazione  di  una  sanzione piu' grave della
deplorazione,  l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche
con   effetto   retroattivo,   dopo   la   definizione  dei  relativi
procedimenti,   fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2.  Si
applicano  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  94  e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo
livello")
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali
periti  tecnici  superiori  che  al  1  gennaio  di ogni anno abbiano
maturato  otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di   attribuzione   dello   scatto  aggiuntivo  di  cui  all'articolo
((15-quater)),  possono  partecipare  ad  una specifica selezione per
titoli  a  conclusione  della  quale  conseguono  un ulteriore scatto
aggiuntivo,  assumendo,  fermo restando la qualifica rivestita, anche
la denominazione di "primo livello".
    2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che
nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio inferiore a
"ottimo"  o  che  nel biennio precedente abbia riportato una sanzione
piu' grave del richiamo scritto.
    3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato  istanza,  sospeso
cautelarmente  dal  servizio,  inviato  a  giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a)
e  b),  della  legge  19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni
ovvero  sottoposto  a procedimento disciplinare per l'applicazione di
una  sanzione  piu'  grave della deplorazione, la selezione di cui al
comma  1,  anche  con  effetti  retroattivi,  e'  effettuata  dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94
e  95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
    4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche
con  effetto  retroattivo  rispetto alla conclusione della selezione,
dal 1 gennaio di ogni anno.
    5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1,
l'individuazione   dei   titoli  valutabili,  la  composizione  della
commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno
di  essi  e  le modalita' di formazione della graduatoria finale sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno.
    Art. 15-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
    1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e
15-quinquies   sono  riassorbiti  all'atto  dell'accesso  al  livello
retributivo superiore.".
  10. All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" e' sostituita dalla
seguente:
    "orchestrali".