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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal:  3-8-2001
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Art. 10

1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono modificate a norma dei seguenti commi:
1-bis. All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attività musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attività musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalità di reciproca collaborazione e utilità diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attività di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.".
1-ter. All'articolo 3, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, può essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.".
1-quater. All'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, è consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.".
2. Al primo comma dell'art. 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) centotre orchestrali".
3. Al primo comma dell'art. 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) ruolo degli orchestrali: centotre posti".
4. L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Ruolo degli orchestrali). - 1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
I Parte:
I Parte A
I Parte B
II Parte:
II Parte A
II Parte B
III Parte:
III Parte A
III Parte B
2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.".
5. L'art. 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo
sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.".
6. L'intitolazione dell'art. 17 è sostituita dalla seguente:
"(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)".
7. L'intitolazione dell'art. 20 è sostituita dalla seguente:
"(Concorso per la nomina ad orchestrale)".
8. L'intitolazione dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:
"(Modalità di svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale)".
9. Dopo l'art. 15, è inserito il seguente:
"Art. l5-bis (Progressione). - 1. La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianità senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.".
9-bis. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-ter (Emolumento pensionabile)
1. Agli orchestrali periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori)
1. Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo
((15-quater))
, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo livello".
2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, inviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e
15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
10. All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" è sostituita dalla seguente:
"orchestrali".