DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                       (Nomina ad orchestrale) 
 
  ((1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di
Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al
quale possono partecipare i cittadini italiani con  eta'  massima  di
quaranta anni,  in  possesso  del  godimento  dei  diritti  civili  e
politici,  e  dell'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale   al
servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita'  di  condotta  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,  per  motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.)) 
  3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova. 
  4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui
servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata  massima
di trenta giorni.(2) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto  (con  l'art.  6,  comma  5,
lettera f) che a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e'  abrogato
l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,  come
modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12  maggio  1995,
n. 197.