LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-3-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 82 
(Disposizioni  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della
                      criminalita' organizzata) 
 
  1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13  agosto  1980,
n.  466,  ferito  nell'adempimento  del  dovere  a  causa  di  azioni
criminose, ed ai superstiti  dello  stesso  personale,  ucciso  nelle
medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge  20  ottobre
1990, n. 302,  e'  assicurata,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1990,
l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge  n.  302  del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. ((30)) 
  2. Non sono ripetibili le  somme  gia'  corrisposte  dal  Ministero
dell'interno a titolo di risarcimento dei  danni,  in  esecuzione  di
sentenze, anche non  definitive,  in  favore  delle  persone  fisiche
costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo  criminale
denominato "Banda della Uno bianca".  Il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di  lire,  a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di  legge
in  materia,  ogni  altra  lite  in  corso  con  le  persone  fisiche
danneggiate  dai  fatti  criminosi  commessi  dagli  appartenenti  al
medesimo gruppo criminale. 
  3. Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  fino  al  limite
complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di  lire
per ciascuno degli anni 2001  e  2002,  a  definire  consensualmente,
anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni  lite  in
corso con le persone fisiche che hanno subito  danni  a  seguito  del
naufragio della nave "Kaider I Rades A451"  avvenuto  nel  canale  di
Otranto il 28 marzo 1997. 
  4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni  ai
superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni
abbiano subito una invalidita' permanente non  inferiore  all'80  per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia  comportato  la
cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a  riliquidazione
tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2  della  legge  20
ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima  legge  n.  302
del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,  competono;
nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani,
fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche  se  non
conviventi e non a carico. 
  5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla
legge  23  novembre  1998,  n.  407,  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1967. 
  6. Per la concessione di benefici alle vittime  della  criminalita'
organizzata si applicano le norme vigenti in materia per  le  vittime
del terrorismo, qualora piu' favorevoli. 
  7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1,
dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite  le
seguenti: ", anche di natura colposa,". 
  8. Le  disposizioni  della  legge  20  ottobre  1990,  n.  302,  si
applicano anche in presenza di effetti invalidanti o  letali  causati
da attivita' di tutela svolte da corpi dello Stato  in  relazione  al
rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2
dell'articolo 1 della legge medesima. 
  9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  dopo  le  parole:  "nonche'   ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche"  sono  inserite  le
seguenti: "e della criminalita' organizzata"; 
    b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli  orfani
e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite  le  seguenti:
"e della criminalita' organizzata". 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 28 novembre 2003,  n.  337,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, si interpreta nel senso che al personale di cui  all'articolo  3
della  legge  13  agosto  1980,  n.  466,   compreso   il   personale
appartenente agli organismi di informazione e  sicurezza,  ovvero  ai
superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla  legge
20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998,  n.  407,  si
applicano anche  per  eventi  occorsi  al  di  fuori  del  territorio
nazionale".