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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  29-10-2020
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Art. 75

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario


Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
((34))

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

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AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 27 ottobre 2020, n. 224 (in G.U. 1ª s.s. 28/10/2020, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti".