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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53

((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

note: Entrata in vigore della legge: 8-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  7-4-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 26

1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.