LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53

((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

note: Entrata in vigore della legge: 8-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
  1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia  di  Stato  e
delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge  1
aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e
di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108  (in
G.U.  1a  s.s.  6/4/1994,  n.  15)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  26,  nella  parte  in   cui,
rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato
al possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  stabilite  per
l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria,  prevede  che
siano  esclusi  coloro  che,  per  le  informazioni   raccolte,   non
risultano,  secondo  l'apprezzamento   insindacabile   del   Ministro
competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.