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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal:  20-2-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 31-bis

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di
((otto))
anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.
Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree
((triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.))


(18)

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ccc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo".