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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  25-6-1982 al: 10-6-1995
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Art. 1


Istituzione dei ruoli


Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:
l) ruolo degli operatori·tecnici;
2) ruolo dei collaboratori tecnici;
3) ruolo dei revisori tecnici;
4) ruolo dei periti tecnici;
5) ruolo dei direttori tecnici;
6) ruolo dei dirigenti tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia più rappresentative sul piano nazionale.
Della commissione fanno parte, altresì, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione può essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.