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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  concernente  il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  con
il quale viene  conferita  delega  al  Governo  per  provvedere,  tra
l'altro, alla determinazione  dell'ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge; 
  Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; 
 
 
                                EMANA 
 
 
                        il seguente decreto: 
                                Art.1 
                 (Istituzione di ruoli e carriera). 
 
 
  1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto
del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze,
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione  all'ultimo
comma  dell'  articolo  1  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,
nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   sono
istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della
Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica: 
    a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
    b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
    c) ruolo degli ispettori tecnici; 
    d) carriera dei funzionari tecnici. 
  2. Le relative dotazioni  organiche  sono  fissate  nella  allegata
tabella A. 
  3. I ruoli di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b)  sono  articolati
nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla  lettera
c) e la carriera di cui alla ((lettera d) possono essere)) articolati
nei  settori  di  polizia  scientifica,  telematica,  motorizzazione,
equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio  sanitario  ((,
sicurezza cibernetica)) e supporto logistico-amministrativo. 
  4. Le dotazioni organiche dei settori  di  impiego  e  dei  profili
professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al  comma  1
sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. 
  4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui  al  comma  1
sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. ((Le mansioni
e le funzioni di  cui  al  comma  1  includono,  comunque,  anche  le
attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei  compiti  di
istituto.)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l'art. 40  comma
1) che "Nell'ambito dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
tra i  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  337,  e
successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo  speciale
ad esaurimento dei direttori  tecnici,  riservato  al  personale  del
ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  che  abbia  superato  il  concorso  di   cui
all'articolo 41".