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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal:  7-7-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
((Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))
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Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.