LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
  1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno  degli
anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI,  all'EFIM,  all'ENI  e
all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle  proporzioni  di  cui
all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.  887,
all'ulteriore aumento, di pari importo, del  capitale  sociale  della
GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo
1971, n. 184. 
  2. Per consentire l'attuazione degli interventi  di  cui  al  fondo
speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo  4  della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di  lire  250
miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989  e  di
lire 1.000 miliardi per l'anno 1990,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
  3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di
cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore
delle  piccole  e  medie  imprese,  e'  utilizzata   per   finanziare
l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e  tecnici  di
ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella
realizzazione  dei  progetti.  Per   le   attivita'   di   formazione
professionale saranno utilizzate le societa'  di  ricerca  costituite
con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture  universitarie  e
post-universitarie.   I   soggetti   destinatari   delle   quote   di
finanziamento  per  attivita'  di  formazione  professionale   devono
documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle
suindicate  attivita'  il  Ministro  per   il   coordinamento   delle
iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica   riferisce
annualmente al CIPI nelle  forme  previste  dall'articolo  11,  terzo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.(26)(31) 
  4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  adotta  le  occorrenti  iniziative   per
armonizzare riequilibrare e qualificare il  sistema  infrastrutturale
relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti  di
collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e  le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante
apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  lire  50
miliardi per l'anno 1988 destinati  alla  concessione  da  parte  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di
concorso nelle spese, secondo modalita'  e  procedure  stabilite  con
decreto del Ministro medesimo, di concerto  con  quello  del  tesoro.
Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui  al  presente
comma  sono  adottate  d'intesa  con  il  Ministro   della   pubblica
istruzione.(31) 
  5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30  aprile  1985,  n.
163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato  a  favore
dello spettacolo, e'  stabilito,  ai  sensi  dell'articolo  15  della
stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per  il  1988,  in
lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per
gli anni  successivi  l'entita'  del  fondo  e'  determinata  con  le
modalita' previste dall'articolo  19,  quattordicesimo  comma,  della
legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
  6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema  (EAGC)
e' conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988.  E'  altresi'
conferito  all'Ente  autonomo  "Teatro  San  Carlo"  di   Napoli   il
contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988,  lire  3
miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per  l'anno  1990  per  la
celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della  fondazione
del  teatro.  E'  conferito  al  comune  di  Spoleto  il   contributo
straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e  lire  2  miliardi
per l'anno 1989 affinche' sia trasferito  alla  Fondazione  "Festival
dei due mondi" di Spoleto. 
  7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di  cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  marzo  1987,  n.  65,
recante misure urgenti  per  la  costruzione  o  l'ammodernamento  di
impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di  strutture
sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire  105
miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali. 
  8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma  1-ter,
del  decreto-legge  3   gennaio   1987,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  marzo  1987,  n.  65,  e'  elevata,  a
decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi. 
  9. Il  limite  del  controvalore  dei  prestiti  che  il  Consorzio
nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di
credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989
ai sensi del terzo comma dell'articolo 13  della  legge  22  dicembre
1984, n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi. 
  10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge
28  febbraio  1986,  n.  41,  la  prosecuzione  degli  interventi  di
riconversione  delle  cooperative  agricole  e   loro   consorzi   di
valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro
consorzi operanti nel settore dell'allevamento che,  per  effetto  di
provvedimenti comunitari restrittivi,  abbiano  dovuto  sospendere  o
ridurre l'attivita' di trasformazione, e'  autorizzata  la  spesa  di
lire 60 miliardi per  l'anno  1988,  con  particolare  riguardo  agli
interventi di riconversione finalizzati  allo  sviluppo  di  tecniche
agricole che limitino o escludano l'impiego  di  fitofarmaci  e  alla
valorizzazione dei relativi prodotti. 
  11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo  1,  comma
5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio  in  data  17  luglio
1984, non a carico del bilancio  generale  delle  Comunita'  europee,
relativa  alle  spese  da  sostenere   per   i   controlli   previsti
dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n.  2262/84,  e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa  annua  di  lire  9
miliardi. 
  12. Al fine di finanziare il secondo piano  annuale  di  attuazione
degli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  la  facolta'   di
assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti
annuali, prevista dall'articolo 25  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  e'
riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi  dell'articolo
1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991.  La
quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi. 
  13.  Per   la   realizzazione   di   un   programma   che   prevede
l'installazione  nel  Mezzogiorno   di   centri   per   lo   sviluppo
dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100  miliardi
in ragione di lire 25 miliardi  per  l'anno  1988,  30  miliardi  per
l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1989 e 45  miliardi  per  l'anno
1990, da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
partecipazioni statali. 
  14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti
di  gestione  o  a  societa'  per  azioni  da  essi  direttamente   o
indirettamente  partecipate   a   titolo   di   contributo   per   la
realizzazione  dei  relativi  progetti  predisposti  dagli   enti   e
approvati dal CIPI, su proposta  del  Ministro  delle  partecipazioni
statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. 
  15. Per la  realizzazione  dello  schedario  viticolo  comunitario,
previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del  24  luglio
1986,  alla  cui  istituzione   la   Comunita'   partecipa   con   un
finanziamento  del  50  per  cento  dei  costi  effettivi,  ai  sensi
dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa  di
lire 8  miliardi  per  l'anno  1988,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  16. Per consentire lo sviluppo del  settore  zootecnico,  ai  sensi
della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole  e  loro
consorzi per  la  costruzione,  ristrutturazione  ed  ampliamento  di
impianti di macellazione,  lavorazione  e  commercializzazione  delle
carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di  lire
700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi  nel  1988  e  lire  300
miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di
lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche
ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti  a  favore
dei  soggetti  e  relativamente  alle  strutture  ed  impianti  sopra
indicati, si applica in tale caso la  disposizione  dell'articolo  6,
secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e  tali
mutui, e' concesso un contributo negli stessi interessi nella  misura
massima di 10  punti  percentuali  secondo  criteri  e  modalita'  da
stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro  del  Tesoro.  Si  applica  alla
gestione dei macelli e degli  impianti  di  lavorazione  della  carne
bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10  della  legge
27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della
legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le  finalita'  di  cui  al  presente
comma sono  autorizzati  limiti  di  impegno  decennali  di  lire  30
miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per  l'anno  1989.  Le
disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni,
anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento  e
allo sviluppo degli allevamenti da latte e da  carne  di  cooperativa
agricole e loro consorzi. 
  17. Il fondo istituito  presso  la  Sezione  per  il  credito  alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi  dell'articolo
1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988
di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale e'  accordata  la
garanzia dello Stato, per il rischio di  cambio  su  prestiti  aventi
durata  non  superiore  ad  un  anno,  contratti  all'estero  per  lo
svolgimento della propria attivita'.  La  garanzia  si  applica  alle
variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso  di  cambio
tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle  del
rimborso del  capitale  e  del  pagamento  degli  interessi,  secondo
modalita' di attuazione da  fissare  con  decreto  del  Ministro  del
Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20
miliardi. Gli eventuali  oneri  derivanti  dalla  operativita'  della
garanzia di cambio prevista  dal  presente  comma  sono  imputati  al
capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro  per
l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi. 
  18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27  febbraio  1985,
n. 49, istituito presso la  Sezione  speciale  per  il  credito  alla
cooperazione per il finanziamento di interventi a salva  guardia  dei
livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire  30
miliardi. 
  19. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012,  N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((46)) 
  20. Il fondo  di  dotazione  della  SACE  -  Sezione  Speciale  per
l'assicurazione  del  credito  all'esportazione   -   istituito   con
l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977,  n.  227,  e'  incrementato
della somma di  lire  300  miliardi,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1988.  Continua  ad
applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio  1986,  n.
41. 
  21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della  legge  27  dicembre
1983, n. 730 e' inserito il seguente: 
    "L'ammontare dei rientri, di cui al comma precente va  rapportato
esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi  cui  si  e'
fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo  di  cui  al
secondo  comma.  Gli  interessi,  a  qualsiasi  titolo  maturati,  le
eventuali differenze di cambio nonche'  oneri  e  spese  relativi  ai
rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE". 
  22. Il  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito  centrale,  di  cui
all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949  e'  aumentato  di
lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988,  di
lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di  lire  250  miliardi  nell'anno
1990. 
  23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975,  n.
517  concernente  la  disciplina  del  commercio,  e'   ulteriormente
integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997. 
  24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1988,  1989  e  1990,  per   la
concessione di  contributi  in  conto  capitale,  limitatamente  alle
societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti  dal
comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28  febbraio  1986,
n. 41. I termini per la presentazione delle  domande  sono  stabiliti
dal Comitato per la gestione del fondo  per  il  finanziamento  delle
agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10  ottobre  1975,  n.
517. 
  25. Per societa' promotrici  di  centri  commerciali  al  dettaglio
beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali
e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle  quali
il numero dei soci sia rappresentato  prevalentemente  da  piccole  e
medie imprese commerciali con la eventuale  partecipazione  di  altre
imprese    commerciali    e    degli    organismi     rappresentativi
dall'associazionismo economico e sindacale del commercio. 
  26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3  del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito  con  modificazioni,
della legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' integrato per  l'anno  1988  di
lire 90 miliardi. 
  27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n.  399
e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75  per  cento,
direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime  con
decreto   del    Ministro    dell'Industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di
cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n.  443,  in  base  al
numero  delle  imprese  artigiane  esistenti   in   ciscuna   regione
moltiplicato  per  il  reciproco  del  reddito  pro-capite  regionale
secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale  di  statistica
nel periodo immediatamente precedente la ripartizione". 
  28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a  favore
dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio  1986,
n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988. 
  29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base
della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione,  e
razionalizzazione  dell'industria  navalmeccanica  nel   quadro   del
rilancio della politica marittima  nazionale  definita  dal  Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata  della
complessiva somma di lire  930  miliardi,  in  ragione  di  lire  265
miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno  1989  e  lire
400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria  cantieristica
ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra  i  settori
interessati con decreti del  Ministro  della  marina  mercantile,  di
concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli  importi
di un ulteriore limite di impegno di lire  215  miliardi  per  l'anno
1988, in aggiunta a quelli di cui  al  terzo  comma  dell'articolo  1
della richiamata legge n. 295 del 1985. 
  30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle
Comunita' europee n. 2617/80,  come  modificato  dai  regolamenti  n.
217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore  di  alcune  zone
colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione  navale,
nelle  province  di  Trieste,  Gorizia,  e  Genova  sono  ammesse  le
agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n.  902  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la  provincia  di  Genova
sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano
d'Aveto. 
  31. Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per  l'applicazione
dell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da  iscrivere  nel
capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai  sensi  dell'articolo  25,  primo
comma, lettera a), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1976, n. 902 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per  l'anno
1990. 
  32. Per le finalita' di cui alla legge  17  febbraio  1982,  n.  41
concernente il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire
120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire
40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi  per  l'anno  1990.
Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari  interventi  secondo
un piano triennale da approvarsi dal Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE). 
  33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del  naviglio
da pesca previsti  dal  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  386,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da
attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990. 
  34.  Le  disponibilita'  esistenti   presso   il   Fondo   per   la
ristrutturazione e riconversione industriale, di cui  all'articolo  3
della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31  luglio
1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato  di  previsione
dell'entrata per il 1988, per essere  assegnate  al  Fondo  speciale,
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili
presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a
seguito  di  rinuncia  delle  imprese  interessate  sono   egualmente
trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di
cui al precedente periodo. 
  35. Per la concessione dei benefici previsti  dall'articolo  1  del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalita' ed i criteri  ivi
indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire  40  miliardi  per
l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. 
  36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, per il programma  generale  di  metanizzazione
del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 
  37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12  della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  34
miliardi per il 1988,  destinati  quanto  a  lire  30  miliardi  alla
concessione dei contributi di  cui  al  numero  1)  del  primo  comma
dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a  lire  4  miliardi,
alla concessione dei contributi di cui al numero 2). 
  38. All'articolo 26  della  legge  29  maggio  1982,  n.  308  sono
aggiunte, in fine  le  parole:  "e  sono  riassegnate  alle  medesime
regioni con delibere del CIPE". 
  39. Per gli  interventi  di  cui  all'articolo  20  della  legge  9
dicembre  1986,  n.  896,  concernente  disciplina  della  revoca   e
coltivazione delle risorse geotermiche,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e  lire
30 miliardi nel 1990. 
  40. Per gli anni 1988, e 1989 e 1990, a valere sulle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.  517,
e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali,
indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste  dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita'  di
servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla  telematica,
ubicazione nei territori di cui al testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  per  le  spese
sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', co-
operative,  loro  consori,  gruppi  di  acquisto,  centri   operativi
aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio  associato,
e di lire 3 miliardi per le rimanenti  imprese,  sono  concessi,  per
l'ammodernamento    la    ristrutturazione,     l'ampliamento,     la
razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse: 
    a) contributi in conto capitale nella misura  del  10  per  cento
dell spese effettivamente sostenute, al netto IVA; 
    b) contributi  in  conto  interessi  con  tasso  a  carico  degli
operatori pari  al  40  per  cento  del  tasso  di  riferimento,  per
finanziamenti  agevolati,  fino  al  60   per   cento   delle   spese
effettivamente sostenute, al netto dell'IVA. 
  41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse  in  relazione
alle domande presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  42. Il fondo di cui  all'articolo  3-octies  del  decreto-legge  26
gennaio 1987, n. 9, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 121  concernente  interventi  urgenti  in  materia  di
distribuzione commerciale, e'  integrato  di  lire  50  miliardi  per
ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 
  43. E' autorizzato l'apporto di  lire  120  miliardi  per  ciascuno
degli anni dal 1988 al 1994,  al  fondo  contributi  interessi  della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di  cui  all'articolo  37
della legge 25 luglio 1952, n. 949. 
  44. Per la corresponsione dei  contributi  di  cui  alla  legge  21
maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988,
da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15  miliardi
nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto  a  lire
25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero. 
  45. Per consentire il conseguimento delle finalita' previste  dalla
legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  i  complessivi  limiti  di   cui
all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge
sono  aumentati  ciascuno  della  somma  di  lire  40   miliardi   in
riferimento alle quote previste per l'anno 1988. 
  46. Per le spese relative allo svolgimente di attivita' di  ricerca
o documentazione, studi  e  consulenze  da  affidare  ad  esperti  ed
istituti  esterni,  anche  di  nazionalita'  estera,  per  analisi  a
valutazioni di mercato nonche' per definire  indirizzi  e  programmi,
anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali  e
le  relative  riforme  organizzative  e  procedimentali   anche   per
acquisizioni o  dismissione  di  quote  di  capitale  di  societa'  e
partecipazione statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988,  la
spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di  previsione  del
Ministero delle partecipazioni statali. 
  47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a  partire
dall'anno  1988,  al  fine  della  realizzazione  di  un  sistema  di
automazione nell'ambito del Ministero delle  partecipazioni  statali,
da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione. 
  48. Per  consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e
documentazione studi e consulenze, da affidare  a  commissioni  o  ad
esperti  ed  istituti  esterni,  per  analisi  e  valutazioni   delle
problematiche  delle  piccole  e  medie   imprese,   delle   iniziate
concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti  di
energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per  l'energia
e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari  di  cui
all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata a
partire dall'anno 1988, la spesa di lire  500  milioni  da  iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato.  I  compensi  da  attribuire  ai  membri   delle
commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro. 
  49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48  di  lire
4,5 miliardi per  il  1988,  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
medesimo  anno  all'uopo  intendendosi  ridotta   di   pari   importo
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675. 
  50.  Per  consentire  l'immediata  realizzazione  di   investimenti
finalizzati al recupero,  alla  ristrutturazione  ed  all'adeguamento
funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e  dei
servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di  lire  15  miliardi
per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo  "Mostra  d'oltremare  e
del  lavoro  italiano  nel  modo".  Sono  dichiarati  prioritari  gli
interventi  finalizzati  alle  strutture   sportive   ed   a   quelle
complementari per le finalita' di  cui  al  decreto-legge  3  gennaio
1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6  marzo  1987,
n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo. 
  51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto  al  fondo
di dotazione dell'Ente autonomo  "Mostra  d'oltremare  e  del  lavoro
italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988,  per  consentire
gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali. 
  52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio  1988,
alle  imprese   industriali   manifatturiere,   anche   artigiane   e
cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre  1987,  le  quali
occupino  non  piu'  di  100  lavoratori  con   contratto   a   tempo
indeterminato e  procedano,  entro  il  31  dicembre  1990,  a  nuove
assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per
ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo
indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un
contributo di lire 3.600.000 per  ciascuno  degli  anni  1988,  1989,
1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991,  e  di  lire  2.160.000  per
l'anno 1992. Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne,
nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi  e  di
eta' compresa tra i 25 e 40 anni e' rispettivamente aumentato di lire
600.000, lire 480.000 e  lire  360.000.  Il  predetto  contributo  e'
proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo
ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente
ridotto. Esso non concorre a  formare  la  base  impobinile  ai  fini
dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il  suddetto  contributo
e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto il  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del  tesoro
e non spetta alla imprese di cui  all'articolo  14,  comma  5,  della
legge 1 marzo 1986, n. 64 per la durata dell'esenzione ivi  prevista.
L'impresa e' tenuta a  rimborsare  il  contributo  percepito  per  il
singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato  nei
sei mesi  successivi  alla  sua  assunzione.  Il  contributo  non  e'
cumulabile   con   analoghi   contributi   disposti   dalle   regioni
meridionali. Il contributo di cui al presente comma e'  concesso  per
le assunzioni effettuate in aree, ricomprese  nei  territori  di  cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  individuate  dal  CIPE,  su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  d'intesa
con il Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,
tenuto  conto  dei  livelli  di  disoccupazione  nelle  aree   stesse
presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui,  e'
posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo
1986, n. 64. 
  53. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge  12  agosto
1977, n. 675, e' elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo  14,
comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64 al 6 per  cento  della  base
imponibile  le  la  maggiore  detrazione  si   applica   anche   alle
prestazioni di posa  in  opera,  installazione  e  montaggio  di  cui
all'articolo 55 della legge  7  agosto  1982,  n.  526.  Alle  minori
entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6
del medesimo articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 
  54. Il Governo presente annualmente  al  Parlamento,  entro  il  30
settembre, una relazione sullo stato di attuazione  e  sugli  effetti
delle provvidenze previste nel comma 52. 
  55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile 1981, n. 155,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al  31  dicembre
1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette
disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese  per
le quali siano intervenute deliberazioni del  Comitato  dei  ministri
per  il  coordinamento   della   politica   industriale,   ai   sensi
dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della  legge  12  agosto
1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in  parte  al
30 giugno  1987,  ovvero  deliberazioni  relative  alla  facolta'  di
pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987. 
  56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984,
n. 193,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  continua  a
trovare applicazione dal 1 gennaio  sino  al  31  dicembre  1988.  Il
relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e  in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
    
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AGGIORNAMENTO (26)
  Il D.L. 16 maggio 1994, n.  299  ,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 11, comma  4)
che " L'eta' per partecipare alle attivita'  di  formazione  previste
dall'articolo 15, comma 3, della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'
elevata a 32 anni."
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9,  comma
4, numero 6)) che "A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2: 
  a) sono abrogate le seguenti disposizioni: 
[..] 
  6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;" 
    
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge".