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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  6-6-1984
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Art. 10

(Impianti di interesse pubblico)


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.
L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a
cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.
Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei
lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.
La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.
((La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento))
.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.