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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal: 24-11-1966
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Finalita') 
 
  Le disposizioni della presente legge sono dirette ad  attuare,  con
interventi di carattere straordinario - nel quinquennio  1966-1970  -
le Indicazioni del programma  nazionale  di  sviluppo  economico  nel
quadro  dello  Inserimento  dell'agricoltura  nazionale  nel  Mercato
comune  europeo,  favorendo   il   consolidamento   e   l'adeguamento
strutturale, funzionale ed economico  delle  Imprese,  in  specie  di
quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la  competitivita'.  In
particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo  sviluppo
di attivita' e servizi di carattere generale, la stabilizzazione  dei
prezzi e l'organizzazione dei mercati  agricoli,  l'acquisizione  dei
capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione
e delle altre forme di organizzazione  dei  produttori  agricoli,  lo
sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la  difesa
e la specializzazione delle  colture  arboree  e  delle  coltivazioni
ortofrutticole,   l'adeguamento   delle   strutture   aziendali    ed
interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed Il completamento  e
il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo  forestale,
l'accesso al credito agrario.