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LEGGE 6 marzo 1987, n. 65

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1987)
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Testo in vigore dal:  24-12-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse-turistico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:
a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;
c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Esso è presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro 15 giorni dall'assegnazione ed è quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente.
5. I programmi sono elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'istituto per il credito sportivo o da loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il parere entro 30 giorni dalla ricezione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il 31 maggio di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle commissioni competenti, una relazione sullo stato di attuazione del programma predisposto negli esercizi precedenti.
6. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:
a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.
1-ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo statale si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata all'onere di ammortamento per capitale e interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo".
al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"; e sono aggiunte, infine, le parole:
"con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I mutui già contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono assistiti, con le modalità previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di intervento previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento".
i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. La realizzazione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), può essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
3. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del regio-decreto 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, è espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire due miliardi e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.
4. Il mutuo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso con le medesime modalità anche ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1.
5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 2-ter. - 1. Agli impianti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1987, a lire 125 miliardi per l'anno 1988 e a lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 l'accantonamento "Contributi per la costruzione e il riattamento di impianti sportivi e strutture di base"; quanto a lire 10 miliardi per il 1987, l'accantonamento "Contributi per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù"; e, quanto a lire 105 miliardi per il 1988 e 150 miliardi per il 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le opere realizzate per le finalità di cui al presente decreto vengono disciplinate a norma della parte seconda, n.
22), della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni".
((1))
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI ----------------- AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 novembre 1987, n.517 (in

G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale "dell'art. 2, secondo comma della legge n. 65 del

1987; degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, comma 1- ter della

predetta legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi

previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge; degli

artt. 2, primo comma lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge

n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono alle Province

autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma

della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce

alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e

quinto comma della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si

riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett.

c), della stessa legge".