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REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939, n. 302

Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi. (039U0302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, recante provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV che conferisce al DUCE la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di meglio disciplinare e coordinare le costruzioni sportive;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.