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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1989)
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Testo in vigore dal:  13-3-1983

Art. 2



L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.
Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:
federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI;
enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;
società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica,
nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.
I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.
L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidecessoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.
Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici.
Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà".