stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 32

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.
4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.
10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente: "All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro".
13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente:
"I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".
14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.
17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.
18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.
19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.
25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.
26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.