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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  28-2-1986
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Art. 55

((I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.))