REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 60. 
 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)). 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367. (47) 
 
  La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di
limitarli a determinati rendiconti. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367. (47) 
 
  I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di  quelle  per  le
navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e  termini
stabiliti dai regolamenti. (41) 
 
  I  funzionari  che  non  osservino  i  termini  stabiliti  per   la
presentazione  dei  conti  sono  passibili,  indipendentemente  dagli
eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura
e con le modalita' da determinarsi dal  regolamento,  fermo  restando
l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del  successivo
art. 83. 
                                              (1) (3) (5) (6) (7) (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il  Regio  D.L.  22  maggio  1924,   n.   786,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63  e
65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e  l'abrogazione
delle  disposizioni  corrispondenti  della  legge,  testo  unico,  17
febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al
1° luglio 1925". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  10  maggio  1925,   n.   597,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel  modificare  l'art.
1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n.  786,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n.  473,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il  termine  di  cui  al  primo
comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed  all'art.  1  del  R.
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non
hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a
decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a  63
e 65 a  68  del  R.  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  con  la
modificazione  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,   e   le
corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni
dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2
del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni
dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta  modifica  l'art.  1,
comma 1 del Regio D.L. 22  maggio  1924,  n.  786,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n.  473,  ha  conseguentemente
disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno
l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R.
decreto 10 maggio 1925, n. 597". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il  Regio  D.L.  23  giugno  1927,  n.   1038,   convertito   senza
modificazioni dalla L.  17  maggio  1928,  n.  1124,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del Regio  D.L.  3  giugno  1926,  n.  974,
convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a
sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del  Regio  D.L.  10  maggio
1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo  1926,
n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L.  22
maggio 1924, n. 786,  convertito  senza  modificazioni  dalla  L.  17
aprile 1925, n. 473, ha  conseguentemente  disposto  (con  l'articolo
unico, comma 1) che  "E'  prorogata  di  un  anno  l'efficacia  delle
disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno  1926,  n.  974,
concernenti la contabilita' generale dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il  Regio  D.L.  5  giugno  1928,   n.   1211,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 20 dicembre  1928,  n.  2848,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del Regio  D.L.  3  giugno  1926,  n.  974,
convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a
sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del  Regio  D.L.  10  maggio
1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo  1926,
n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L.  22
maggio 1924, n. 786,  convertito  senza  modificazioni  dalla  L.  17
aprile 1925, n. 473, ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.  9,
comma 1) che  "E'  prorogata  di  un  altro  anno  l'efficacia  delle
disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti
la contabilita' generale dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il  Regio  D.L.  17  giugno  1929,   n.   986,   convertito   senza
modificazioni  dalla  L.  13  marzo  1930,  n.  158,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del Regio  D.L.  3  giugno  1926,  n.  974,
convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a
sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del  Regio  D.L.  10  maggio
1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo  1926,
n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L.  22
maggio 1924, n. 786,  convertito  senza  modificazioni  dalla  L.  17
aprile 1925, n. 473, ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30  giugno  1930  l'efficacia
delle disposizioni recate dal R.  decreto  3  giugno  1926,  n.  974,
concernenti la contabilita' generale dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  la L. 11 novembre 1986, n. 770 ha disposto (con l'art. 9, comma  4)
che "Il termine di cui al sesto  comma  dell'articolo  60  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  e'
fissato in sei mesi decorrenti dalla data di  acquisizione  da  parte
dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi". 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art.  24,  comma  1  del
D.P.R. 20 aprile 1994, n.  367,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) la proroga al  1  novembre  1995  dell'entrata  in
vigore della presente abrogazione.