LEGGE 16 maggio 1984, n. 138

Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Testo in vigore dal: 2-6-1984
                              Art. 10.

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire  1.330  miliardi  per  l'anno  1984, in lire 1.977
miliardi  per  l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986,
da  destinare  con  priorita'  alle  occorrenze  di cui al precedente
articolo  7,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1984-86, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   1984,   all'uopo   utilizzando   lo  specifico
accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n.
21 del 1981 e n. 526 del 1982)".
  Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di
bilancio.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 maggio 1984

                               PERTINI

                                              CRAXI - LONGO - GORIA -
                                               SCALFARO - DE MICHELIS
                                                            - GASPARI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI