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LEGGE 29 luglio 1971, n. 578

Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo.

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Testo in vigore dal:  26-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli, nonché, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.
Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di "Ente per le ville vesuviane".