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LEGGE 2 agosto 1967, n. 799

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Testo in vigore dal:  16-9-1967

Art. 34


L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.
La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.
Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina".