LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1983
                              ART. 35. 
 
  Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale  per  la
cellulosa e la carta di cui all'articolo  39  della  legge  5  agosto
1981, n. 416, e' elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso
contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto
al capitolo n.  7545  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le  somme
da iscrivere nello stato  di  previsione  della  spesa  del  predetto
Ministero ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1976, n. 902. L'importo del  contributo  straordinario  puo'
essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi
ed integrazioni relativi ad anni precedenti. 
  Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal  primo  comma
dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio  1968,   n.   115,   per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50, a favore delle  imprese  industriali,  commerciali  ed  artigiane
danneggiato da  pubbliche  calamita',  gia'  elevato  a  lire  54.500
milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre  1980,  n.  826,  e'
ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La  maggiore  spesa  di
lire 50.000  milioni  e'  ripartita  nel  quinquennio  1984-1988,  in
ragione di lire 10.000 milioni annui. 
  A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte  agli  oneri
derivanti dalla rivalutazione dei  titoli  di  cui  all'articolo  38,
lettera c), della legge 30 marzo  1981,  n.  119,  viene  annualmente
iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio,  nel  bilancio  di
assestamento  o  nel  bilancio  dell'anno  successivo,  un   apposito
stanziamento nello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,
commisurato all'onere che si presume derivera',  per  l'anno  cui  si
riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del  capitale  in
base al lasso di inumazione risultante dall'indice prescelto. 
  Il predetto  stanziamento  affluira'  ad  apposito  conto  corrente
infruttifero presso la Tesoriera centrale denominate "Conto  speciale
per fronteggiare  gli  oneri  di  rivalutazione  dei  certificati  di
credito del tesoro reali", dal quale verranno prelevate le occorrenze
necessarie in occasione del rimborso  dei  titoli  di  cui  al  terzo
comma. 
  A  decorrere  dalla  data  di  inquadramento  nei  ruoli   organici
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per  il  traffico  aereo
generale del  personale  di  cui  all'articolo  36  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  marzo  1981,  n.  145,  le  quote  di
stanziamenti per stipendi ed  oneri  riflessi  relativi  al  predetto
personale, iscritti negli stati di previsione  delle  amministrazioni
da cui dipende il personale stesso,  saranno  trasferite  all'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico  aereo  generale,  con
decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta  dei  Ministri  della
difesa e dei trasporti. 
  Ferma restando la dimensione  finanziaria  dei  vari  programmi  di
edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli
straordinari di cui  al  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980,  n.  25,
ed  al  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,  i  cui  fondi  sono
depositati nei conti correnti di  tesoreria  intestati  alla  sezione
autonomia  per  l'edilizia  residenziale  della  Cassa   depositi   e
prestiti,  il  Ministro  del  tesoro  puo'  autorizzare,  con  propri
decreti, la medesima sezione autonoma ad  effettuare  giro-fondi  tra
gli stessi conti correnti, salvo successivo  reintegro,  al  fine  di
fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi. 
  La lettera b) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981,  n.  119,
e' cosi' modificata: 
  "b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni,
con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del
tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi  di
interesse, i tagli e le caratteristiche dei  certificati  di  credito
del tesoro, i piani di rimborso  dei  medesimi,  nonche'  ogni  altra
condizione  e  modalita'  relative  al  collegamento  anche   tramite
consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche
anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e  le  relative
cedole sono equiparati a  tutti  gli  effetti  ai  titoli  di  debito
pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e  benefici
ad essi  concessi,  e  possono  essere  sottoscritti,  in  deroga  ai
rispettivi  ordinamenti,  anche  dagli  enti  di   qualsiasi   natura
esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche'  dalla
Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni  a  sorte  dei
certificati di credito avvengano presso  la  direzione  generale  del
debito  pubblico,   la   commissione   istituita   con   il   decreto
luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata,  all'uopo,  -
da un rappresentante della direzione generale del tesoro". 
  La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981,  n.  119,
gia' modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982,  n.  526,
e' cosi' modificata: 
  "c) titoli denominati in ECU (European currency  unit),  oppure  in
lire italiane riferite all'ECU,  ovvero  prestiti  internazionali  in
qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire
rivalutabili  negli   interessi   e   nel   capitale   in   relazione
all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del  prodotto  interno
lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro  sono
determinati la durata, le  caratteristiche,  i  prezzi,  i  tassi  di
interesse ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione
ed al collocamento di tali  titoli  ed  all'accensione  dei  predetti
prestiti". 
  Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai  sensi  delle
leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo  1953,
n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni,  nonche'
la sezione speciale  per  il  credito  industriale  presso  la  Banca
nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge
e di statuto, ad esercitare il credito a  medio  e  lungo  termine  a
favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a
tutti i settori dell'industria,  ivi  comprese  la  produzione  e  la
distribuzione  di   energia,   del   commercio,   dei   trasporti   e
comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire  lo  sviluppo  delle
attivita' produttive nei territori di rispettiva competenza. 
  I predetti istituti sono altresi' autorizzati a compiere operazioni
con la Cassa per il credito alle imprese  artigiane  ai  sensi  della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. 
  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, sono  indicati,  ai
fini  dell'utilizzo  dei  prestiti  della  Banca  europea   per   gli
investimenti  (BEI),  della   Comunita'   europea   del   carbone   e
dell'acciaio (CECA) e  del  Fondo  di  ristabilimento  del  Consiglio
d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa. 
  Il finanziamento previsto per il triennio  1981-1983  dall'articolo
13, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi
di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, e' esteso,
con le modalita' e per le finalita' ivi  previste,  all'anno  1984  a
valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella
A allegata alla presente legge. 
  Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui  al
terzo comma dell'articolo 10 della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,
possono essere eseguite  in  gestione  diretta  dalla  Cassa  per  il
mezzogiorno. 
  Nell'articolo 21, quarto  comma,  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11  novembre
1983, n. 638, le parole "per un importo superiore  al  12  per  cento
dell'ammontare" sono sostituite dalle altre "per un importo superiore
al 6 per cento dell'ammontare",  e  le  parole  "che  costituisce  il
limite del 12 per cento" sono sostituite dalle altre "che costituisce
il limite del 6 per cento". 
  Le agevolazioni  ai  turisti  stranieri  previste  dalla  legge  22
febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984. 
  All'onere derivante dalla suddetta proroga  si  provvede  a  carico
della disponibilita' esistente sulla contabilita' speciale  istituita
presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla
direzione  generale  affari  generali  del  turismo  e  dello  sport,
Ministero del turismo e dello spettacolo. 
  Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280,  a  titolo  di
concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene  in
dipendenza delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede  della
capitale  della  Repubblica,  e'  elevato,  a   decorrere   dall'anno
finanziario 1984, a lire venticinque miliardi. 
  A valere sull'assegnazione di  lire  1.660  miliardi  disposta  per
l'anno 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983,  n.
651, e' autorizzata la concessione di un contributo speciale di  lire
40 miliardi in favore della  regione  Calabria,  quale  finanziamento
integrativo degli interventi di cui all'articolo 22  della  legge  26
aprile 1983, n. 130.