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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 (in G.U. 13/02/1952, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal:  13-12-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interasse annuo dell'per cento.
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzioni da parte delle stesse.
((Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie.
Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento))
. .(2) (3)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 maggio 1954, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 aprile 1955, n. 279 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000."