LEGGE 1 dicembre 1983, n. 651

Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1986)
Testo in vigore dal: 1-12-1983
                               Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
  Per  assicurare  la  continuita'  degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno  e'  autorizzato,  per  il  triennio 1984-86, l'ulteriore
apporto  di  lire  15.040  miliardi comprensivo della quota di cui al
secondo  comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - in aggiunta
alle  somme  gia'  stanziate  con precedenti disposizioni legislative
riguardanti   l'intervento   straordinario  nel  Mezzogiorno  nonche'
all'autorizzazione  di  lire  1.800  miliardi  di  cui al terzo comma
dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.
  La  somma  di  cui  al  precedente comma e' iscritta nello stato di
previsione  del  Ministero del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota
relativa  all'anno  1984  e' determinata in lire 1.660 miliardi. Alla
modulazione  della quota residua si provvede, per gli anni finanziari
dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria.
  All'onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall'applicazione della
presente  legge  nell'anno  1984, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
  previsione   del   Ministero   del  tesoro  per  il  medesimo  anno
  finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del
tesoro,  per  il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi
di  interventi  puo'  contrarre  prestiti  con la Banca europea degli
investimenti  (BEI),  il  cui  onere,  per  capitale ed interessi, e'
assunto  a  carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli  dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
tesoro.  Il  controvalore  in lire dei prestiti e' portato a scomputo
dell'autorizzazione di cui al primo comma.