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LEGGE 30 aprile 1983, n. 132

Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54.

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Testo in vigore dal:  30-4-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n. 941, fino al 28 febbraio 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 30 novembre 1983.
Ai fini della disposizione di cui al comma precedente è disposta l'assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi - ivi compreso l'importo di lire 1.000 miliardi, già stanziato nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 - comprensiva della quota riservata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per lire 400 miliardi, ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.
Della suddetta assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi, lire 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento, straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-85 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'articolo 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.