LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 39. 
          (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) 
 
  Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli
articoli 22, 24, 25,  26  e  27  provvede  l'Ente  nazionale  per  la
cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato
di cui al secondo comma  del  presente  articolo,  e,  con  priorita'
rispetto alle altre spese  istituzionali,  con  i  fondi  tratti  dai
contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n.  168,
e successive modificazioni. 
  L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato
in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985. 
  Il  contributo  straordinario  dello  Stato,  previsto  dal   comma
precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed  iscritto  in
bilancio su apposito  capitolo  nel  comparto  attivo  delle  entrate
extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui  si  riferisce
il bilancio stesso. 
  La gestione relativa sia al contributo straordinario  dello  Stato,
integrato con i  versamenti  della  quota  dei  contributi  dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, sia  alle  provvidenze  di
cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e  27,  forma  oggetto  di  una
contabilita' speciale autonoma, da  allegare  al  bilancio  dell'Ente
stesso. (1) (4) ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art.  10  comma  5)
che "il contributo straordinario dello Stato all'Ente  nazionale  per
la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge  5  agosto
1981, n. 416, e' stabilito, per l'anno 1983, in  lire  130  miliardi,
verso contestuale riduzione di lire 35  miliardi  dello  stanziamento
iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per
l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le
somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35 comma  1)
che "il contributo straordinario dello Stato all'Ente  nazionale  per
la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge  5  agosto
1981, n. 416, e' elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso
contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto
al capitolo n.  7545  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le  somme
da iscrivere nello stato  di  previsione  della  spesa  del  predetto
Ministero ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1976, n. 902. L'importo del  contributo  straordinario  puo'
essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi 
ed integrazioni relativi ad anni precedenti." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 14 comma 14)
che "il contributo straordinario dello Stato all'Ente  nazionale  per
la cellulosa e per la carta di cui  all'articolo  39  della  legge  5
agosto 1981, n. 416,  e'  elevato,  per  l'anno  1985,  di  lire  130
miliardi  e  puo'  essere   utilizzato   dall'Ente   anche   per   la
corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni 
precedenti."