LEGGE 15 marzo 1956, n. 238

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

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Testo in vigore dal: 29-4-1956
                               Art. 2.

  In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un
esercizio  finanziario  che fossero stabiliti da speciali regolamenti
per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate
per  ogni  capitolo  non  superi  le  lire  5000, i conti delle somme
erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO