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LEGGE 15 marzo 1956, n. 238

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

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Testo in vigore dal:  29-4-1956

Art. 2


In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO