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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  30-12-1977
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Art. 18


La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a
((XV))
della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati; in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.
L'onere, derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del "Fondo" di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica.