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LEGGE 4 giugno 1984, n. 194

Interventi a sostegno dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1999)
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Testo in vigore dal:  6-6-1984

Art. 13


Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
All'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:
"La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento".