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LEGGE 4 giugno 1984, n. 194

Interventi a sostegno dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1999)
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Testo in vigore dal:  6-6-1984

Art. 6


A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.