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LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856

Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  28-12-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da società del Gruppo Finmare, per i quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 è approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Società finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicità della gestione dei servizi è consentita l'intercambiabilità, tra le società del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma.
3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) è il seguente:
"Art. 1. - Le Società di navigazione a partecipazione statale del gruppo Finmare concorrono a realizzare una nuova politica per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale.
Le anzidette società di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la, ricostruzione industriale partecipa, direttamente o indirettamente, per almeno il 51 per cento esercitano, ai fini predetti, le seguenti attività:
(omissis) b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4".